Sale 882 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019.
In particolare, evidenzia l’UIF, ai sensi dell’articolo 5-octies, lettere a) e b), del Regolamento (UE) n. 833/2014 e successive modifiche nonché dell’articolo 1-septvicies, lettere a) e b), del Regolamento (CE) n. 765/2006 e successive modifiche, gli enti creditizi sono tenuti a trasmettere all’Unità, come indicato dal comunicato della UIF del 22 marzo 2022:
  • entro il 27 maggio di ogni anno, l’elenco dei depositi di importo superiore a 100.000 euro detenuti da cittadini russi/bielorussi o persone fisiche residenti in Russia/Bielorussia, o da persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia/Bielorussia (lett. a);
  • entro il 27 di ogni mese, l’elenco dei depositi di importo superiore a 100.000 euro detenuti da cittadini russi/bielorussi o persone fisiche residenti in Russia/Bielorussia che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro od ottenuto diritti di soggiorno in uno Stato membro attraverso un programma di cittadinanza per investitori o un programma di soggiorno per investitori (lett. b).
Il Regolamento (UE) n. 2474/2022 del 16 dicembre 2022 ha ulteriormente ampliato gli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 5-octies, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 833/2014, prevedendo che gli enti creditizi – oltre alle informazioni di cui alle lettere a) e b) – siano tenuti a trasmettere all’Unità, entro il 27 maggio 2023, l’elenco dei depositi che, alla data del 17 dicembre 2022, risultano di importo superiore a 100.000 euro detenuti da una persona giuridica, da un’entità o da un organismo stabiliti al di fuori dell’Unione, i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da cittadini russi o da persone fisiche residenti in Russia e a fornire i relativi aggiornamenti sugli importi di tali depositi ogni 12 mesi (nuova lett. a-bis)
La trasmissione delle informazioni dovrà avvenire sulla base del tracciato predisposto in precedenza e modificato alla luce delle recenti modifiche normative.
Con il nuovo tracciato dovranno essere effettuati:
  • il primo invio della comunicazione di tipo a-bis);
  • l’aggiornamento annuale della comunicazione di tipo a);
  • l’aggiornamento mensile (aggiornamento di maggio riferito ai saldi di aprile 2023) della comunicazione di tipo b).
Il primo invio della comunicazione di tipo a-bis) potrà essere effettuato, unitamente all’aggiornamento della comunicazione di tipo a), a partire dal 2 maggio 2023 e dovrà essere completato entro il 27 maggio 2023.
Per quanto riguarda i dati relativi alla comunicazione di tipo b), per la quale il tracciato modificato sarà anch’esso disponibile dal 2 maggio 2023, le scadenze restano invariate al giorno 27 del mese successivo a quello di riferimento.
Inoltre, nell’apposita pagina web del sito dell’Unita è stata pubblicata la relativa documentazione di supporto necessaria per la trasmissione dei dati alla luce delle predette modifiche.
L’EBA conferma il suo attento esame dell’attuazione dei prodotti normativi IRRBB e, più in generale, dell’impatto dell’evoluzione dei tassi di interesse sulla gestione dell’IRRBB da parte delle istituzioni europee e su altri aspetti prudenziali correlati.
Il 14 marzo 2023, la Commissione europea ha informato l’EBA della sua intenzione di approvare, con modifiche, l’RTS sui test di vigilanza sui valori anomali in relazione a ciò che costituisce un’ampia diminuzione del reddito netto da interessi (NII).
L’EBA propone di modificare la bozza iniziale di RTS per rispondere alle preoccupazioni espresse dalla Commissione europea e dalle istituzioni. In particolare, il parere propone di mantenere la metodologia per il “grande declino”, come originariamente proposto dall’EBA, ma di modificare il livello di ciò che costituisce un “grande declino”, sostituendo il livello originale del 2,5% del capitale di classe 1 con un livello del 5% del capitale di classe 1, alla luce delle attuali condizioni dei tassi.
Inoltre, l’EBA sottolinea che il SOT NII deve essere inteso come un parametro aggiuntivo per l’esame prudenziale delle esposizioni degli istituti all’IRRBB, senza alcuna automaticità nell’esercizio delle misure di vigilanza. Allo stesso modo, non si prevede che l’integrazione di questa soglia nei sistemi interni di un istituto comporti necessariamente azioni di ricalibrazione meccanica.
Gli attuali piani di controllo dell’EBA sull’IRRBB comprenderanno la riconsiderazione a breve termine del livello della soglia, che potrebbe richiedere aggiornamenti regolari nel tempo. In un orizzonte di più lungo termine, l’EBA potrebbe intraprendere una revisione della metodologia, in base all’esperienza acquisita.
Infine, visti i recenti eventi e le turbolenze di mercato, che riguardano anche gli aspetti dell’IRRBB, l’EBA sottolinea l’importanza di adottare senza indugio gli RTS, che costituiscono un elemento fondamentale del quadro normativo dell’UE per la valutazione e il monitoraggio armonizzati delle esposizioni degli istituti dell’UE all’IRRBB.
L’EIOPA ha pubblicato il calcolo dell’UFR (Ultimate Forward Rate) per il 2024.

A partire dal 1° gennaio 2024, l’UFR applicabile per l’euro sarà del 3,30%.