The number of websites blacked out since July 2019 has thus risen to 879.
In particolare, evidenzia l’UIF, ai sensi dell’articolo 5-octies, lettere a) e b), del Regolamento (UE) n. 833/2014 e successive modifiche nonché dell’articolo 1-septvicies, lettere a) e b), del Regolamento (CE) n. 765/2006 e successive modifiche, gli enti creditizi sono tenuti a trasmettere all’Unità, come indicato dal comunicato della UIF del 22 marzo 2022:
  • entro il 27 maggio di ogni anno, l’elenco dei depositi di importo superiore a 100.000 euro detenuti da cittadini russi/bielorussi o persone fisiche residenti in Russia/Bielorussia, o da persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia/Bielorussia (lett. a);
  • entro il 27 di ogni mese, l’elenco dei depositi di importo superiore a 100.000 euro detenuti da cittadini russi/bielorussi o persone fisiche residenti in Russia/Bielorussia che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro od ottenuto diritti di soggiorno in uno Stato membro attraverso un programma di cittadinanza per investitori o un programma di soggiorno per investitori (lett. b).
Il Regolamento (UE) n. 2474/2022 del 16 dicembre 2022 ha ulteriormente ampliato gli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 5-octies, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 833/2014, prevedendo che gli enti creditizi – oltre alle informazioni di cui alle lettere a) e b) – siano tenuti a trasmettere all’Unità, entro il 27 maggio 2023, l’elenco dei depositi che, alla data del 17 dicembre 2022, risultano di importo superiore a 100.000 euro detenuti da una persona giuridica, da un’entità o da un organismo stabiliti al di fuori dell’Unione, i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da cittadini russi o da persone fisiche residenti in Russia e a fornire i relativi aggiornamenti sugli importi di tali depositi ogni 12 mesi (nuova lett. a-bis)
La trasmissione delle informazioni dovrà avvenire sulla base del tracciato predisposto in precedenza e modificato alla luce delle recenti modifiche normative.
Con il nuovo tracciato dovranno essere effettuati:
  • il primo invio della comunicazione di tipo a-bis);
  • l’aggiornamento annuale della comunicazione di tipo a);
  • l’aggiornamento mensile (aggiornamento di maggio riferito ai saldi di aprile 2023) della comunicazione di tipo b).
Il primo invio della comunicazione di tipo a-bis) potrà essere effettuato, unitamente all’aggiornamento della comunicazione di tipo a), a partire dal 2 maggio 2023 e dovrà essere completato entro il 27 maggio 2023.
Per quanto riguarda i dati relativi alla comunicazione di tipo b), per la quale il tracciato modificato sarà anch’esso disponibile dal 2 maggio 2023, le scadenze restano invariate al giorno 27 del mese successivo a quello di riferimento.
Inoltre, nell’apposita pagina web del sito dell’Unita è stata pubblicata la relativa documentazione di supporto necessaria per la trasmissione dei dati alla luce delle predette modifiche.
EBA confirms its close scrutiny on the implementation of the IRRBB regulatory products and more generally on the impact of the evolving interest rates on the management of IRRBB by EU institutions and on other related prudential aspects.
On 14 March 2023, the European Commission informed EBA of its intention to endorse with amendments the RTS on supervisory outlier tests with regard to what constitutes a large decline of the net interest income (NII).
EBA suggests amendments to its initial draft RTS to address the concerns expressed by the EU Commission and institutions. In particular, the Opinion proposes to retain the methodology for a large decline, as originally proposed by EBA, but to amend the level of what constitutes a large decline, replacing the original level of 2,5% of Tier 1 Capital with a level of 5% of Tier 1 Capital in view of the current rate conditions.
In addition, EBA stresses that the SOT NII should be understood as an additional metric for the supervisory review of the institutions’ exposures to IRRBB with no automaticity in the exercise of supervisory measures. In the same way, it is not expected that integrating this threshold in an institution’s internal systems would necessarily lead to mechanic recalibration actions.
EBA current scrutiny plans on IRRBB will encompass reconsideration in the short term of the level of the threshold, which might need regular updates through time. In the longer term horizon, the EBA might undertake a revision of the methodology, depending on more experience to be gathered.
Finally, given the recent events and market turmoil, which are also related to IRRBB aspects, EBA stresses the importance to adopt without delay the RTS, which are a crucial piece of the EU regulatory framework for the harmonised assessment and monitoring of exposures of EU institutions to IRRBB.
EIOPA has published the calculation of the Ultimate Forward Rate (UFR) for 2024.

As of 1 January 2024, the applicable UFR for the euro will be 3.30%.