In particolare, il Regolamento individua:
  • i requisiti degli operatori bancari per essere qualificati come operatori bancari di finanza etica e sostenibile, per poter usufruire dell’agevolazione prevista dall’art. 111-bis del TUB.
  • le procedure per poter procedere con la richiesta e il riconoscimento dell’agevolazione fiscale.
Sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile le banche che operano secondo i principi previsti dal comma 1 dell’art. 111-bis del TUB, rispettando i seguenti requisiti attuativi:
  • ammettono finanziamenti a persone giuridiche solo successivamente alla positiva verifica dell’impatto socio-ambientale del finanziamento e dei soggetti finanziati seguendo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti e stabiliti. Non sono considerati conformi agli standard di rating etico internazionalmente riconosciuti i finanziamenti concessi in favore di persone giuridiche: che operano, in via indiretta, nella produzione o scambio di beni o servizi il cui normale utilizzo viola i diritti umani; che, nella loro attività, utilizzano energia proveniente esclusivamente da fonti non rinnovabili; dei quali è stata accertata la responsabilità per gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani, per gravi violazioni dei diritti individuali in situazioni di guerra o di conflitto, o per gravi danni all’ambiente; i cui amministratori, o i sindaci o i legali rappresentanti siano stati dichiarati responsabili in via definitiva per violazioni o danni sopraindicati;
  • rendono pubblici i finanziamenti alle persone giuridiche e i criteri utilizzati per il loro riconoscimento;
  • erogano almeno il 20 % dei finanziamenti ai soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore e alle imprese sociali;
  • non provvedono alla distribuzione, neanche in via indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché delle riserve di utili comunque denominate ai partecipanti al capitale, ai titolari di strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 2346, sesto comma c.c., e al personale; gli utili sono reinvestiti nell’attività propria della banca;
  • adottano un sistema di governance e un modello organizzativo nel rispetto delle prescrizioni seguenti: numero di soci non inferiore a 200; divieto di esercizio del diritto al voto per un quantitativo di azioni superiore al 10 % del capitale sociale avente diritto al voto. A tale scopo assumono rilevanza i voti collegati alle azioni possedute direttamente e indirettamente, mediante società controllate, società fiduciarie o per interposta persona e i voti che possano essere attribuiti, a qualunque titolo, ad un soggetto diverso dal titolare delle azioni; prevedono procedure idonee a favorire la partecipazione dei soci in assemblea, compresa la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza o tramite altre modalità di voto a distanza; forme consultive di coinvolgimento dei soci o di altri finanziatori, sulle linee di indirizzo della banca in materia di policy di finanza etica e sostenibile;
  • ferme le disposizioni sulle «Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione» delle banche previste dalla Banca d’Italia, adottano politiche retributive idonee ad assicurare che il rapporto tra la remunerazione maggiore e quella media della banca non superi il valore di 5.
Per quanto concerne le agevolazioni fiscali, una quota pari al 75 % degli utili dell’esercizio degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile non concorre alla formazione del reddito imponibile per le imposte sul reddito se destinato a riserva legale o ad apposita riserva non distribuibile in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio in cui tali utili sono stati conseguiti, nel rispetto del limite massimo di spesa annuale stabilito dall’art. 111-bis, comma 3, del TUB.
Il provvedimento entrerà in vigore il 5 febbraio 2023.