Sale a 744 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019.
  • direttiva (UE) 2021/338 che, nell’ambito del Capital Markets Recovery Package, modifica MiFID II in materia di investor protection, trattando in particolare gli aspetti riguardanti la disclosure ai clienti sui costi e oneri degli strumenti finanziari e dei servizi d’investimento, i rendiconti periodici alla clientela, la valutazione di adeguatezza, le disposizioni applicabili alle controparti qualificate;
  • atti delegati di implementazione delle normative MiFID II, UCITS e IDD in tema d’integrazione della finanza sostenibile nella prestazione dei servizi d’investimento, nella distribuzione degli IBIP e nella gestione collettiva;
  • direttiva (UE) 2019/2034 che modifica MiFID II per quanto concerne la prestazione dei servizi di investimento da parte delle imprese non UE su esclusiva iniziativa dei clienti (c.d. reverse solicitation).
Con l’occasione, sono stati effettuati interventi di razionalizzazione e di semplificazione della disciplina vigente anche in relazione ai seguenti ulteriori ambiti:
  • i requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari, al fine di fornire talune precisazioni in merito agli obblighi di conservazione documentale gravanti sugli operatori;
  • l’albo e le regole applicabili ai consulenti finanziari;
  • il procedimento di estensione dell’autorizzazione delle SIM allo svolgimento dei servizi di investimento, la gestione dell’albo previsto dall’art. 20 del TUF, nonché l’operatività transfrontaliera delle SIM.
Le disposizioni in oggetto disciplinano le procedure sanzionatorie per le violazioni accertate dalla Banca d’Italia nell’esercizio dei compiti in materia di vigilanza sulla sana e prudente gestione dell’attività bancaria e finanziaria, sulla correttezza e trasparenza dei comportamenti e di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
In particolare, il testo delle Disposizioni viene adeguato alle novità introdotte per quanto riguarda gli assetti organizzativi e procedimentali derivanti dalla costituzione dell’Unità Supervisione e Normativa Antiriciclaggio (SNA).
In conformità con quanto previsto dal Regolamento sulla disciplina dell’adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d’Italia nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell’art. 23 della L. 28 dicembre 2005, n. 262, le novità introdotte nelle Disposizioni non sono state sottoposte a consultazione pubblica perché relative in via esclusiva all’individuazione del responsabile del procedimento (attuata ai sensi della L n. 241/90) e in semplici adeguamenti agli assetti organizzativi interni derivanti dalla creazione della nuova Unità SNA.
Le modifiche entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e si applicheranno alle irregolarità accertate successivamente alla loro entrata in vigore; i procedimenti pendenti continueranno a seguire l’iter procedurale previgente.
L’obiettivo è promuovere la discussione tra le parti interessate e raccogliere ulteriori prove sulla pratica del pre-hedging che potrebbero aiutare l’ESMA a sviluppare orientamenti adeguati.
La Call for Evidence illustra le argomentazioni a favore e contro tale pratica e richiede il contributo delle parti interessate al fine di delinearne adeguatamente l’ammissibilità nel contesto del Market Abuse Regulation (MAR) e della MiFID/MIFIR.
L’ESMA ha già affrontato il pre-hedging nel contesto della MAR Review, individuando opinioni fondamentalmente divergenti su questa pratica: alcuni partecipanti al mercato considerano questa pratica essenziale per la gestione del rischio e il corretto funzionamento dei mercati, mentre altri stakeholder ritengono che possa equivalere a insider trading.
Le parti interessate potranno presentare le loro risposte entro il 30 settembre 2022.
Questi orientamenti garantiscono che tutte le autorità competenti che concedono questa esenzione seguano lo stesso approccio armonizzato, pur preservando l’obiettivo generale dell’IFR di mantenere i requisiti prudenziali proporzionali alle dimensioni e alla complessità delle imprese di investimento più piccole.
Per avere un’applicazione armonizzata dell’esenzione, le linee guida dell’EBA affrontano tre elementi principali:
  • l’insieme dei servizi e delle attività di investimento che rendono un’impresa di investimento ammissibile all’esenzione;
  • l’insieme di criteri che un’autorità competente dovrebbe valutare prima di concedere l’esenzione;
  • indicazioni per le autorità competenti al momento di concedere e revocare l’esenzione.
L’EBA accoglie con favore queste consultazioni e concorda con la necessità di introdurre standard internazionali ed europei in risposta alla crescente domanda di dati aziendali pertinenti, affidabili e comparabili su questioni relative alla sostenibilità e con la necessità di una stretta cooperazione tra l’ISSB e l’EFRAG durante la finalizzazione delle proprie consultazioni, in modo da garantirne la coerenza.
L’EBA mira inoltre a garantire la coerenza tra i requisiti applicabili agli enti nel quadro dell’EFARG e nel quadro del terzo pilastro.