In particolare, evidenzia la BCE, la portata e l’irreversibilità del cambiamento climatico richiedono certamente un’azione urgente da parte di tutte le parti interessate per accelerare la svolta green dell’economia.
La guerra della Russia in Ucraina ha messo in evidenza la dipendenza dell’Europa dalle importazioni di combustibili fossili e ha sottolineato la pressante necessità di accelerare la transizione verde.
Il Consiglio direttivo della BCE si è impegnato fermamente a considerare i cambiamenti climatici in modo più sistematico nel suo quadro di politica monetaria.
In merito alla considerazione dei cambiamenti climatici nel quadro degli acquisti di attività della BCE, l’Azione 9 della tabella di marcia delle azioni relative ai cambiamenti climatici afferma l’impegno ad adeguare il quadro che guida il Corporate Sector Purchase Programme (CSPP) per l’acquisto di titoli obbligazionari e commercial paper emessi da società non finanziarie dei paesi dell’area dell’euro per tenere conto dei cambiamenti climatici entro la fine del 2022.
Ciò include una valutazione delle potenziali distorsioni nei ì benchmark di acquisto, che funge da input per le successive proposte per la definizione di eventuali alternative (Azione 4).
Come precedentemente comunicato, tali adeguamenti includeranno l’introduzione di criteri per gli emittenti per allineare meglio le loro pratiche con la legislazione dell’UE di attuazione dell’Accordo di Parigi.
L’allineamento sarà misurato utilizzando metriche legate al clima e/o valutando l’impegno degli emittenti nel raggiungimento di tali obiettivi.
Oltre alle considerazioni concettuali sopra menzionate, il quadro deve lasciare impregiudicato il raggiungimento dell’obiettivo primario della stabilità dei prezzi e deve rispettare i principi generali del diritto dell’Unione europea, come la proporzionalità, un’economia di mercato aperta e la parità trattamento.
Il quadro CSPP sarà inoltre adattato in linea con i futuri requisiti di informativa. Entro la fine dell’anno, la BCE annuncerà un piano dettagliato per introdurre requisiti di informativa per le attività del settore privato come nuovo criterio di ammissibilità o come base per il trattamento differenziato di garanzie e acquisti di attività, come dettagliato nell’Azione 5 della tabella di marcia per il clima. Tali requisiti terranno conto delle politiche e delle iniziative dell’UE relative alla divulgazione e alla rendicontazione della sostenibilità ambientale.
Lo scopo principale di tali obblighi di informativa è incentivare gli emittenti ad adottare pratiche informative che garantiscano informazioni più complete e comparabili. Ciò consentirà in definitiva all’Eurosistema di incorporare meglio le informazioni relative al clima nel proprio quadro di gestione del rischio, pur mantenendo la proporzionalità attraverso adeguamenti per le piccole e medie imprese.
Inoltre, un’informativa coerente consentirà agli investitori di valutare meglio l’impatto climatico delle imprese, rendendo così l’informativa un elemento fondamentale per orientare gli investimenti verso attività sostenibili.
L’ESMA, per garantire che i calcoli della trasparenza alla data di applicazione di cui all’RTS 2 riflettano il passaggio alla fase 3 dell’RTS 2 modificato per le obbligazioni, dovrà:
  • pubblicare i calcoli annuali di trasparenza 2022 di LIS e SSTI per le obbligazioni il 3 maggio anziché il 30 aprile ai sensi dell’articolo 17 della RTS 2. I restanti calcoli di trasparenza annuali per gli strumenti non di capitale diversi dalle obbligazioni saranno pubblicati il ​​29 aprile 2022. La data di applicazione per i calcoli annuali di trasparenza sia delle obbligazioni che degli altri strumenti non di capitale resta il 1° giugno 2022; e
  • rinviare al 3 maggio 2022 la pubblicazione della valutazione trimestrale della liquidità delle obbligazioni prevista dal 1 maggio 2022. La data di applicazione resta il 16 maggio 2022.
L’EIOPA ha individuato dal 2019 diverse pratiche divergenti in materia di valutazione delle riserve tecniche e ha indicato la corrispondente necessità di analizzare e migliorare ulteriormente la coerenza nelle modalità di calcolo.
Le modifiche riguardano:
  • la modellazione dei fattori biometrici;
  • la ripartizione delle spese;
  • le variazioni delle spese;
  • le modalità di calcolo dei profitti attesi nei premi futuri;
  • la separazione dei contratti.
Le modifiche entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023, salvo diversa decisione delle autorità nazionali competenti (NCA).