• Direttiva (UE) 2019/1160 e Regolamento (UE) 2019/1156 sulla distribuzione cross-border dei fondi di investimento (“Direttiva e Regolamento CBDF” o “CBDF Package”);
  • Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) e Regolamento (UE) 2020/852 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088 (Regolamento Tassonomia), con particolare riferimento all’informativa precontrattuale prevista nella documentazione d’offerta relativa agli OICR.
Con riguardo alla Direttiva e al Regolamento CBDF, gli emendamenti che si sottopongono a consultazione riguardano:
  • la disciplina sulle local facilities;
  • la disciplina sulla cessazione della commercializzazione;
  • la disciplina sulla pre-commercializzazione di FIA riservati;
  • la disciplina sulle comunicazioni di marketing.
Con riguardo al Regolamento SFDR e al Regolamento Tassonomia, le modifiche che si intendono apportare sono finalizzate a integrare le disposizioni regolamentari nazionali con le informazioni precontrattuali previste dai due atti europei, nell’ottica di agevolare gli operatori che, in questo modo, potranno reperire nella normativa Consob il quadro degli obblighi imposti con riferimento alla documentazione d’offerta, anche relativamente all’informativa sulla sostenibilità di cui al Regolamento SFDR e al Regolamento Tassonomia.
La consultazione terminerà l’11 marzo 2022.
L’adozione del Regolamento ha costituito un passaggio fondamentale ai fini della piena attuazione dei principi di  better regulation che, secondo quanto disposto dal legislatore primario, devono informare anche l’attività normativa delle Autorità indipendenti. Conformemente a quanto avviene per gli altri atti regolamentari adottati dalla Consob, anche il Regolamento in esame è stato sottoposto a revisione periodica, al fine di valutare l’idoneità dello stesso a conseguire le finalità perseguite, in relazione all’onerosità complessiva del quadro regolatorio. In considerazione di ciò e in attuazione del Piano delle attività di regolazione, il 24 giugno 2021 è stata avviata la consultazione pubblica sulle proposte di modifica del Regolamento, che si è conclusa il 22 settembre 2021.
Alla luce degli esiti della consultazione pubblica svolta, sono state confermate le proposte di modifica del Regolamento descritte nel documento di consultazione pubblicato in data 24 giugno 2021 in materia di:
  • ambito di applicazione (articolo 1);
  • programmazione dell’attività normativa (articolo 2);
  • rafforzamento delle interazioni tra le attività di analisi (ex ante) e di verifica (ex post) di impatto della regolamentazione (articoli 5 e 6);
  • disciplina della verifica di impatto della regolamentazione (articolo 8).
Ulteriori modifiche sono state, invece, apportate con riguardo alla consultazione pubblica (articolo 5) e alla previsione di nuovi casi di deroga (articolo 7).
Pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 14 febbraio 2022:
  • il Regolamento delegato (UE) 2022/192 che modifica le norme tecniche di regolamentazione (RTS) stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione per quanto riguarda le informazioni da notificare nell’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi: il Regolamento è volto a promuovere la convergenza delle prassi di valutazione delle autorità competenti in merito alla notifica presentata dagli enti creditizi, nonché ad assicurare un maggiore dettaglio
  • il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/193 che modifica le norme tecniche di attuazione previste (ITS) dal regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 che stabiliscono formati standard, modelli e procedure per quanto riguarda le informazioni da notificare nell’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi: il Regolamento adegua ai nuovi obblighi di informazione previsti dal Regolamento delegato (UE) 2022/192 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014.
Le prime riforme di Basilea III hanno svolto un ruolo centrale nel garantire che il sistema bancario sia rimasto fino ad ora resiliente operativamente e finanziariamente durante la pandemia di Covid-19. A differenza dell’esperienza della crisi finanziaria del 2008, le banche sono rimaste resilienti e hanno continuato a concedere prestiti a famiglie e imprese.
Gli standard di Basilea III che restano da attuare, affrontano alcune delle debolezze del quadro normativo che sono state esposte dalla crisi finanziaria, anche riducendo l’eccessiva variabilità delle attività ponderate per il rischio e migliorando la comparabilità e trasparenza dei coefficienti patrimoniali basati sul rischio delle banche.
Il BCBS sottolinea come affrontare queste debolezze rimane fondamentale oggi quanto prima della pandemia.
La versione della Commissione delle RTS, rispetto alla bozza finale delle RTS presentata dall’EBA nel dicembre 2020, include una modifica sostanziale, che rappresenta un ulteriore punto di detrazione dal totale delle spese nell’elenco dettagliato nella bozza delle RTS, ed è specificamente finalizzata a market maker. La proposta della Commissione, infatti, consente alle imprese di investimento che agiscono in qualità di market maker di beneficiare del principio della detrazione delle commissioni di negoziazione anche quando queste non sono trasferite direttamente ai clienti.
L’EBA è d’accordo con l’emendamento proposto, proponendo anche una modifica redazionale volta a preservare la coerenza con la lettura dell’IFR.