- Tryst Consulting LLC (sito internet https://inertiafinance.co);
- High Rock Holdings LLC (sito internet https://solidinvesting.co);
- Evolve Invest Limited (sito internet https://indexevolve.com e relativa pagina https://my.indexevolve.com);
- Miva Solutions LLC (sito internet https://eurocapitals.com e relativa pagina https://account.eurocapitals.com);
- WAM-Capital UK Ltd/WAM-Capital e Gabioni Ltd (sito internet https://wamcapital.co e relativa pagina https://accounts.wamcapital.co).
Sale a 628 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019.
Con Nota n. 23 dell’8 gennaio 2022, Banca d’Italia ha dato attuazione agli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea (EBA) sulle prove di stress dei sistemi di garanzia dei depositi ai sensi della direttiva 2014/49/UE.
Gli Orientamenti dell’EBA assumono quindi il valore di Orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d’Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza.
gli orientamenti si applicano ai sistemi di garanzia dei depositi quando tali sistemi eseguono prove di stress dei propri meccanismi in conformità dell’articolo 4, paragrafo 10, della direttiva 2014/49/UE.
Gli orientamenti sono applicabili a decorrere dal 14 febbraio 2022. Gli stessi modificano e sostituiscono le precedenti linee guida del 2016 (EBA/GL/2016/02), che si intendono abrogate con effetto dalla medesima data.
Gli Orientamenti dell’EBA assumono quindi il valore di Orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d’Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza.
Gli Orientamenti EBA EBA/GL/2021/11 abrogano e sostituiscono a decorrere dal 14 febbraio 2022 gli orientamenti sull’elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi dei piani di risanamento (EBA/GL/2015/02) del 6 maggio 2015 cui la Banca d’Italia si era conformata nel 2017 con il provvedimento in tema di piani di risanamento (n. 193605 del 15 febbraio 2017) poi sostituito integralmente con il Provvedimento del 1° settembre 2020 recante le disposizioni e le aspettative in materia di contenuti dei piani di risanamento.
La presente nota della Banca d’Italia conferma l’avvenuta attuazione degli orientamenti dell’EBA attraverso la modifica del Provvedimento del 1° settembre 2020. Con essa si richiama l’attenzione degli intermediari – soggetti ai sensi della normativa nazionale all’obbligo di dotarsi di piani di risanamento individuali o di gruppo – sulle seguenti novità introdotte con i nuovi Orientamenti:
- l’aggiornamento dell’elenco minimo degli indicatori dei piani di risanamento (cfr. allegato II);
- le modalità di calibrazione degli indicatori e delle soglie di allarme in linea con i principi dettati dagli Orientamenti. Una prudente calibrazione degli indicatori secondo i principi dettati dagli Orientamenti agevola l’avvio del processo di risanamento con largo anticipo rispetto alla possibile violazione dei requisiti regolamentari e al conseguente intervento dell’autorità di vigilanza (cfr. para.27 e Capitolo 5);
- i termini per l’avvio del processo di escalation decisionale in materia di attivazione delle opzioni di risanamento contenute nel piano e per la notifica all’Autorità di vigilanza degli esiti del processo decisionale (cfr. para. 32-37);
- la richiesta di dotarsi di un’organizzazione interna per il monitoraggio degli indicatori al fine di corrispondere all’eventuale richiesta dell’Autorità di vigilanza di fornire un reporting almeno mensile sull’andamento degli indicatori e, nell’eventualità di una crisi (o della violazione di uno o più indicatori) un reporting ancora più frequente (cfr. para.39).
In particolare, evidenzia la BCE:
- I risultati dello SREP evidenziano solide posizioni patrimoniali e di liquidità delle banche, con punteggi sostanzialmente stabili;
- Marginale incremento dei requisiti e degli orientamenti patrimoniali complessivi: dal 14,9% delle attività ponderate per il rischio nel 2021 al 15,1% nel 2022;
- Requisiti e orientamenti patrimoniali complessivi in termini di CET1 in aumento dal 10,5% al 10,6% delle attività ponderate per il rischio;
- Rischio di credito e governance interna restano le principali aree di intervento della vigilanza.
Sebbene vi sia ancora una certa incertezza sull’impatto della pandemia, le banche hanno un ampio margine di manovra al di sopra dei loro requisiti patrimoniali e al di sopra del requisito del coefficiente di leva finanziaria.
A fine settembre 2021, rileva la BCE, il Common Equity Tier 1 ratio aggregato delle banche sottoposte alla vigilanza diretta della BCE si attestava al 15,47%. Il loro coefficiente di leva finanziaria aggregato si è attestato al 5,88%.
In particolare, il Regolamento ha l’obiettivo di garantire condizioni uniformi per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai fini della Solvency II.
Per ogni data di riferimento il Regolamento indica le informazioni tecniche sulle pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e sugli spread «fondamentali» per il calcolo dell’aggiustamento di congruità e dell’aggiustamento per la volatilità.
L’ESMA ha pubblicato un articolo in cui valuta l’attuazione delle linee guida dell’ESMA sulla divulgazione dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nei comunicati stampa delle agenzie di rating del credito (CRA).
L’ESMA ritiene che il livello generale di informativa sia aumentato dall’introduzione degli orientamenti, ma che un elevato livello di divergenza tra le CRA significa che vi è ancora spazio per ulteriori miglioramenti.
L’ESMA ha individuato tre priorità per il suo lavoro di finanza sostenibile:
- Contrastare il greenwashing e promuovere la trasparenza;
- Costruire le capacità delle autorità nazionali competenti (NCA) e dell’ESMA nel campo della finanza sostenibile; e
- Monitoraggio, valutazione e analisi dei mercati e dei rischi ESG.