Banca d’Italia ha nominato i Presidenti dei Collegi dell’Arbitro Bancario Finanziario di Torino, Bari e Palermo.

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha annunciato l’aggiornamento dell’Allegato 2 del Provvedimento della UIF“Disposizioni per l’invio dei dati aggregati”. del 25 agosto 2020.

L’allegato in questione  indica i criteri per raccordare i codici sintetici di attività economica ai sottogruppi di attività economica, individuati dalla Circolare 140 della Banca d’Italia, nonché alla classificazione Ateco 2007 pubblicata dall’ISTAT.

Le modifiche entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2022.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.292 del 9 dicembre 2021, la Delibera n. 73 del 3 novembre 2021 del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile che approva il piano annuale di attività e del RAF per l’anno 2022, ex art. 6, comma 9-septies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come novellato dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in materia di limiti di ammissibilità delle garanzie SACE – approvazione del piano annuale delle attività e del sistema dei limiti di rischio (Risk appetite framework – RAF) per l’anno 2022.

In particolare, i provvedimenti fissano rispettivamente gli impegni assicurativi di SACE S.p.A. per l’anno 2022 in 30 miliardi di euro suddivisi in 4 miliardi di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 26 miliardi di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi e il limite cumulato di assunzione degli impegni di SACE S.p.A. e del Ministero dell’economia e delle finanze in 120 miliardi di euro.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 10 dicembre 2021, il Regolamento delegato (UE) 2021/2178 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento Tassonomia) precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all’articolo 19 bis o all’articolo 29 bis della Direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa.

Scopo del presente Regolamento delegato Regolamento è far sì che gli investitori e il pubblico siano in grado di valutare la quota di attività economiche allineate alla tassonomia perseguite dalle imprese beneficiarie degli investimenti. Pertanto, I gestori di attività finanziarie devono indicare la quota di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia rispetto al valore di tutti gli investimenti da essi gestiti derivanti dalle loro attività di gestione di portafogli collettivi e individuali.