Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 7 dicembre 2021, il Regolamento delegato (UE) 2021/2153 che integra la Direttiva (UE) 2019/2034 (Investment Firms Directive – IFD) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specificano i criteri per assoggettare talune imprese di investimento ai requisiti del Regolamento (UE) n. 575/2013 (Regolamento CRR).

Data la rilevanza sistemica delle attività delle imprese di investimento, di cui all’articolo 5 della Direttiva IFD, e il potenziale impatto significativo di un effetto di contagio nel settore finanziario, ai fini dell’applicazione degli RTS dovrebbero essere prese in considerazione le imprese di investimento che sono partecipanti diretti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) 2019/2033 (Investment Firms Regulation – IFR) e che offrono servizi di compensazione ad altri enti finanziari che non sono essi stessi partecipanti diretti.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’8 dicembre 2021, la Direttiva (UE) 2021/2167 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori e la Direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali.

La Direttiva stabilisce un quadro e requisiti comuni per:

  • i gestori di crediti che gestiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, emesso da un ente creditizio stabilito nell’Unione, che agisce per conto di un acquirente di crediti;
  • gli acquirenti di crediti che acquisiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, erogato da un ente creditizio stabilito nell’Unione.

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 29 dicembre 2023 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 9 dicembre 2021, il Regolamento delegato (UE) 2021/2139 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento sulla tassonomia) che fissa i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.

I criteri di vaglio tecnico adottano la forma di un valore limite o una prescrizione minima di tipo quantitativo, di un miglioramento relativo, di un insieme di prescrizioni qualitative riguardanti le prestazioni, di prescrizioni basate su processi o pratiche o di una descrizione precisa della natura dell’attività economica laddove questa possa contribuire in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici proprio in virtù della sua natura.

Il Regolamento delegato si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

L’EBA ha avviato una consultazione sui progetti di standard tecnici di regolamentazione (RTS) che specificano le informazioni che i fornitori di servizi di crowdfunding devono fornire agli investitori. 

I requisiti proposti riguardano il metodo utilizzato per il calcolo dei punteggi di credito e dei prezzi dei prestiti, i fattori che i prestatori devono considerare quando effettuano una valutazione del rischio di credito e valutano un prestito e le politiche e le disposizioni di governance sottostanti.

La consultazione terminerà l’8 marzo 2022.

L’EBA ha pubblicato un Rapporto sull’applicazione delle sue Linee guida sulla remunerazione del personale di vendita in vigore dal 2016.

La valutazione dell’Autorità ha rivelato che gli istituti finanziari si concentrano più sui requisiti prudenziali e sugli interessi commerciali che sul rispetto degli interessi dei consumatori .

Tuttavia, l’EBA ha anche individuato una serie di buone pratiche considerate conformi alle Linee guida.