Il Consiglio dei Ministri n. 31 del 29 luglio 2021 ha approvato in esame preliminare quindici Decreti Legislativi di attuazione di norme europee. Tra questi:

  • il Decreto di attuazione della Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V),che modifica la Direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale. Il Decreto adegua altresì la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II), che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi. Il Decreto apporta modifiche al Decreto Legislativo 10 settembre 1993 n. 385 (TUB) ed al Decreto Le­gislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF).

Si mira a ridurre la leva finanziaria eccessiva, a fronteggiare il rischio di finanziamento a lungo termine, a fronteggiare i rischi di mercato aumentando la sensibilità al rischio dei requisiti esistenti e rafforzando la proporzionalità del quadro prudenziale, a contenere i costi di compliance per le banche piccole e non complesse senza compromettere la loro stabilità, a migliorare la capacità di impiego delle banche a sostegno della crescita economica in particolare per le PMI, e ad aumentare la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione delle banche sistemiche.

  • il Decreto di attuazione della Direttiva (UE) 2019/879 (BRRD II), che modifica la Direttiva 2014/59/UE (BRRD) per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Il Decreto va  ad adeguare la normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 806/2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del fondo di risoluzione unico (Single Resolution Mechanism – SRM) e che modifica il Regolamento (UE) n. 1093/2010, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877.

Si introduce per le banche, gli enti di credito e le imprese di investimento a rilevanza sistemica globale l’obbligo di detenere un quantitativo sufficiente di passività ad elevata capacità di assorbimento delle perdite, per assicurare la possibilità di ripristinare i livelli minimi di capitale regolamentare in caso di risoluzione; vengono introdotti marginali adeguamenti alla nuova disciplina del minimum requirement of eligible liabilities, nella normativa su piani di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della risolvibilità dei gruppi bancari, nonché in quella sulla riduzione degli strumenti di capitale e della loro conversione in azioni e in quella sul bail-in; la disciplina sul requisito dei fondi minimi è resa applicabile anche al meccanismo unico di risoluzione, che è direttamente applicabile alle banche che ricadono nella competenza del Single Resolution Board.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 3 agosto 2021 il Decreto Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) del 15 luglio 2021 di prolungamento dello schema di garanzia italiano per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza (GACS), aggiornamento della composizione dei panieri CDS e modifica di altri criteri del calcolo del corrispettivo.

L’EBA ha pubblicato progetti di norme tecniche di attuazione (ITS) che modificano gli ITS sulla fornitura di informazioni ai fini dei piani di risoluzione, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624.

Le modifiche mirano a riallineare gli standard con le disposizioni della Direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD), a seguito delle modifiche al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) introdotte nella nuova BRRD2, nonché al fine di rimuovere alcuni ostacoli individuati che impediscono il rispetto dei requisiti specificati nei presenti ITS.

Si prevede che gli ITS modificati si applichino per la prima volta con la data di riferimento del 31 dicembre 2021.

L’EIOPA ha pubblicato la sua Relazione annuale sulle attività di vigilanza nel 2020 mettendo in evidenza le attività e i risultati dell’anno, che riguardano sia la vigilanza prudenziale che la condotta della vigilanza aziendale.

A causa della pandemia, l’EIOPA ha adattato le sue priorità per supportare sia l’industria che le autorità di vigilanza nell’affrontare diverse sfide e mantenere la convergenza della vigilanza e la stabilità finanziaria. Ciò ha incluso lo svolgimento di attività straordinarie (ad esempio le dichiarazioni di vigilanza per far fronte ai nuovi rischi e situazioni) e la ridefinizione delle priorità di alcuni altri compiti pianificati.

Le attività di vigilanza nel 2020 hanno riguardato una varietà di aree, comprese le questioni relative a Solvency II come il calcolo delle riserve tecniche, l’ulteriore sviluppo delle attività di vigilanza nell’area del rischio di condotta e l’analisi delle tecnologie innovative e del loro ruolo nel miglioramento delle pratiche di vigilanza. Inoltre l’EIOPA, su richiesta della Commissione, ha finalizzato la sua consulenza sulla revisione 2020 di Solvency II. Le misure proposte mirano a mantenere il regime adeguato allo scopo introducendo un aggiornamento equilibrato del quadro normativo, riflettendo meglio la situazione economica e completando gli elementi mancanti dello strumento normativo.