L’ESMA ha pubblicato la relazione di revisione annuale MiFID II/MiFIR ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione (RTS 2).
L’ESMA propone alla Commissione europea di passare alla fase tre del phase-in per i requisiti di trasparenza, sia per la soglia media giornaliera di scambi utilizzata per la valutazione trimestrale della liquidità delle obbligazioni, sia per la dimensione pre-negoziazione specifica dello strumento soglia per le obbligazioni. L’ESMA suggerisce alla Commissione Europea di:

  • passare alla terza fase per la soglia media giornaliera di contratti utilizzata per la valutazione trimestrale della liquidità delle obbligazioni;
  • passare alla fase tre per la dimensione pre-negoziazione specifica per la soglia dello strumento per le obbligazioni; e
  • di non passare alla fase due per la dimensione pre-negoziazione specifica della soglia dello strumento per gli altri strumenti non di capitale, in quanto l’Autorità ha ritenuto che il livello di completezza e la qualità dei dati fossero ancora insufficienti per eseguire i calcoli annuali di trasparenza nel 2020 per un certo numero di classi di strumenti.

Le proposte per passare alla fase tre dovrebbero migliorare l’attuale limitata trasparenza pre e post-negoziazione disponibile per i partecipanti al mercato obbligazionario. Alla luce delle conclusioni raggiunte, l’ESMA ha preparato una versione modificata delle norme tecniche di regolamentazione applicabili come previsto in RTS 2. Affinché il passaggio alla fase tre abbia effetto, la Commissione europea deve approvare gli standard tecnici di regolamentazione modificati.

EBA ha pubblicato le sue Linee guida finali sul monitoraggio della soglia e altri aspetti procedurali sulla costituzione di imprese madri UE intermedie (IPU) come previsto dalla CRD.
Gli orientamenti specificano in che modo i gruppi di paesi terzi dovrebbero calcolare e monitorare il valore totale delle loro attività nell’Unione al fine di garantire l’applicazione tempestiva del requisito dell’IPU.
La CRD ha introdotto l’obbligo per gli enti che fanno parte di gruppi di paesi terzi di avere un’IPU stabilita nell’Unione, in cui il valore totale delle attività nell’Unione del gruppo di paesi terzi è pari o superiore a 40 miliardi di EUR.
Gli orientamenti chiariscono i dati pertinenti per il calcolo del valore totale delle attività nell’Unione, tenendo conto della fluttuazione del valore delle attività. Ai fini dell’applicazione del requisito IPU, il valore totale delle attività nell’Unione del gruppo di paesi terzi dovrebbe essere calcolato come media degli ultimi quattro trimestri. Tale valore dovrebbe essere monitorato su base trimestrale e comunicato alle autorità competenti pertinenti. Inoltre, le presenti Linee guida specificano alcuni aspetti procedurali relativi al monitoraggio della soglia da parte delle autorità competenti e all’istituzione dell’IPU ove necessario. In particolare, vengono forniti chiarimenti sulle notifiche, da fornire annualmente all’EBA.

Con la Lettera al mercato del 28 luglio 2021 l’IVASS richiama l’attenzione delle compagnie sull’Opinion dell’ EIOPA circa il corretto utilizzo delle tecniche di mitigazione del rischio.

Con la Lettera al mercato del 28 luglio 2021 l’IVASS chiede alle compagnie di attenersi alle Raccomandazioni EIOPA su ORSA (valutazione interna del rischio e della solvibilità) nel contesto pandemico da COVID-19.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 26 luglio 2021, il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 107 del 19 maggio 2021 relativo al Regolamento ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), concernente l’individuazione di criteri e limiti delle attività diverse.
Il Decreto individua i criteri e i limiti ai fini dell’esercizio da parte degli enti del Terzo settore di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.
Il Decreto evidenzia che le attività diverse si considerano strumentali rispetto alle attività di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall’ente del Terzo settore, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’ente medesimo. Il provvedimento entra in vigore il 10 agosto 2021.