L’ESMA ha aggiornato il parere “Collection of information for the effective monitoring of systemic risk under Article 24(5), first paragraph, of AIFMD”, nel contesto della Segnalazione AIFMD.

Il parere dell’ESMA fornisce dettagli su una serie di informazioni aggiuntive che, secondo l’ESMA, le autorità nazionali competenti potrebbero richiedere ai GEFIA di riferire su base periodica ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, primo comma dell’AIFMD. In particolare, gli aggiornamenti mirano a fornire chiarimenti a tre misure di rischio (Value-at-Risk, Net FX delta e Net commodity delta) già incluse nel Parere nella sezione “Information on risk measures”. Questa sezione è stata modificata per fornire una guida ai GEFIA, con definizioni delle suddette misure di rischio ed esempi pratici per la segnalazione.

L’ESMA ha integrato il parere con tre nuove domande e risposte, anch’esse pubblicate oggi. Le nuove Q&A forniscono chiarimenti sulla segnalazione di tre misure di rischio incluse nell’AIFMD: Net DV01, NET CS01, Net Equity Delta.

L’ESMA ha aggiornato le sue Q&A sui seguenti argomenti:

L’ESMA ha lanciato una consultazione sugli emendamenti alle sue Linee guida sul trasferimento dei dati tra i repertori di dati (TR) nell’ambito dell’EMIR, nonché sulle Linee guida relative al trasferimento dei dati tra i TR nell’ambito dell’SFTR.

La nuova serie di linee guida stabilisce il quadro per il trasferimento dei dati delle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) tra TR sotto SFTR.

Il documento di consultazione propone inoltre modifiche alle attuali linee guida sul trasferimento di dati tra TR nell’ambito dell’EMIR, al fine di mantenere l’accesso ai dati storici per le autorità di regolamentazione e garantire un elevato grado di qualità dei dati nonché un ambiente TR competitivo.

Sia le nuove linee guida sul trasferimento dei dati nell’ambito dell’SFTR che le modifiche proposte a quelle dell’EMIR mirano a:

  • migliorare la qualità dei dati a disposizione delle autorità, comprese le aggregazioni effettuate dai TR, anche quando il partecipante TR cambia il TR a cui riferisce e indipendentemente dal motivo di tale modifica.
  • garantire che l’ambiente competitivo multi-TR sia garantito e che i partecipanti TR possano beneficiare di offerte concorrenti;e
  • salvaguardare un modo coerente e armonizzato per trasferire le registrazioni da un TR all’altro, favorendo la continuità della segnalazione e della riconciliazione in tutti i casi, compreso il ritiro di una registrazione TR.

La consultazione terminerà il 27 agosto 2021.

L’EBA e l’ESMA hanno pubblicato oggi un elenco provvisorio di strumenti e fondi aggiuntivi che le autorità competenti possono consentire di utilizzare come fondi propri per alcune delle più piccole imprese di investimentoQueste ultime includono solo le persone non giuridiche o le società per azioni, ovvero quelle che soddisfano le condizioni per essere qualificate come piccole imprese di investimento non interconnesse come definite nel Regolamento sulle imprese di investimento (IFR). L’elenco è provvisorio e intende fornire indicazioni alle imprese di investimento e alle autorità competenti prima dell’applicazione dei requisiti IFR, a partire dal 26 giugno 2021.

L’EBA ha avviato una consultazione pubblica sulla bozza di standard tecnici di attuazione (ITS) sull’informativa di Pillar 3 relativa alle esposizioni al rischio di tasso di interesse sulle posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione (IRRBB). Il progetto di ITS ha presentato informazioni comparabili che consentirebbero alle parti interessate di valutare il quadro di gestione del rischio IRRBB degli enti, nonché la sensibilità del valore economico del capitale proprio e del margine di interesse degli enti alle variazioni dei tassi di interesse. Gli standard proposti modificheranno gli ITS globali sull’informativa al pubblico degli enti, in linea con l’obiettivo strategico di sviluppare un pacchetto unico e completo del terzo pilastro che dovrebbe facilitare l’attuazione da parte degli enti e promuovere ulteriormente la disciplina di mercato.

La consultazione terminerà il 30 agosto 2021.

Consob, con avviso del 27 maggio 2021, ha comunicato la propria volontà di conformarsi Orientamenti emanati dall’ESMA in materia di segnalazioni delle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT), ai sensi del Regolamento (Ue) 2015/2365 SFTR sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo.

Gli Orientamenti in questione forniscono indicazioni in merito all’attuazione delle disposizioni di segnalazione e sulla trasparenza, raccolta e conservazione dei dati di cui agli articoli 4 e 12 dell’SFTR e relative disposizioni attuative di cui ai Regolamenti Delegati Ue n. 356/2019, n. 357/2019, n. 358/2019 e Regolamento di Esecuzione Ue n. 363/2019.

Banca d’Italia ha pubblicato la rilevazione sui prodotti derivati over-the-counter a dicembre 2020

L’indagine, realizzata su un campione composto dai maggiori gruppi bancari italiani, è effettuata per iniziativa del Committee on the Global Financial System (CGFS) e prevede, a livello globale, la rilevazione semestrale da parte della Banca dei regolamenti internazionali di statistiche sui derivati OTC presso un campione di banche e intermediari finanziari maggiormente operativi nel comparto. Oggetto della rilevazione sono il valore nozionale e il valore lordo di mercato dei derivati OTC. Per ciascuna tipologia di derivati è inoltre richiesta la suddivisione per classi di vita residua, controparte e valuta.

L’IVASS ha pubblicato il Bollettino di vigilanza di aprile 2021

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 28 maggio 2021, il decreto 5 marzo 2021 del MISE recante le modalità di utilizzo delle risorse assegnate ai contratti di sviluppo e l’applicazione allo strumento delle previsioni del “Temporary framework” per gli aiuti di Stato nell’attuale emergenza del Covid-19.

Il decreto ha previsto che le risorse relative alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei Contratti di sviluppo di cui all’art. 60, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono destinate:

  • per euro 150.000.000 alle istanze di contratto di sviluppo presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. che non hanno trovato copertura a valere sulle risorse già assegnate allo strumento agevolativo;
  • per euro 250.000.000 alle istanze di Accordo di programma o di sviluppo presentate successivamente alla data di pubblicazione della direttiva del Ministro dello sviluppo economico 15 aprile 2020 concernenti programmi coerenti con le finalità individuate all’art. 1, comma 1, lettere b) e c) della predetta direttiva
  • per euro 100.000.000 alle istanze di Accordo di programma o di sviluppo presentate successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto concernenti programmi di sviluppo coerenti con il percorso nazionale di decarbonizzazione del sistema energetico e industriale, anche attraverso lo sviluppo delle relative filiere in settori industriali e tecnologici, in particolare attraverso l’utilizzo di idrogeno generato da fonti rinnovabili.
  • le risorse di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), della direttiva del Ministro dello sviluppo economico 15 aprile 2020 e non utilizzate per carenza di istanze finanziabili sono destinate al finanziamento delle istanze di Accordo di programma o di sviluppo presentate all’Agenzia precedentemente alla data del presente decreto.

Il Parlamento europeo ha pubblicato una risoluzione sull’adeguata protezione dei dati personali da parte del Regno Unito.

Il Parlamento, nelle proprie conclusioni:

  • invita la Commissione a garantire alle imprese dell’UE che nella decisione di adeguatezza fornirà una base giuridica solida, sufficiente e orientata al futuro per i trasferimenti di dati;
  • accoglie con favore il fatto che le decisioni di adeguatezza saranno applicabili per soli quattro anni;
  • esprime la sua contrarietà ai due atti di esecuzione sulla base del fatto che i progetti di decisioni di esecuzione non sono conformi al diritto dell’Unione;
  • chiede che, qualora la Commissione adotti le sue decisioni di adeguatezza in relazione al Regno Unito prima che quest’ultimo ponga rimedio alle criticità evidenziate, le autorità nazionali responsabili della protezione dei dati sospendano il trasferimento dei dati personali;
  • invita la Commissione e le autorità competenti del Regno Unito a elaborare un piano d’azione per affrontare quanto prima le criticità inerenti alla protezione dei dati nel Regno Unito, quale presupposto per la decisione di adeguatezza finale;
  • invita la Commissione a continuare a monitorare da vicino il livello di protezione dei dati e le leggi e le pratiche sulla sorveglianza di massa nel Regno Unito;
  • si rammarica del fatto che la Commissione abbia ignorato gli inviti del Parlamento a sospendere lo scudo per la privacy fino a quando le autorità statunitensi non rispetteranno le sue condizioni;
  • invita la Commissione a monitorare da vicino la legislazione e le prassi in materia di protezione dei dati nel Regno Unito, a informare e consultare immediatamente il Parlamento in merito a qualsiasi futura modifica del regime di protezione dei dati del Regno Unito e a conferire al Parlamento un ruolo di controllo nel nuovo quadro istituzionale, anche per gli organismi pertinenti, come il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie.