La Consob supporta le raccomandazioni sulle modalità di rendicontazione delle informazioni necessarie per valutare i rischi e le opportunità legate al cambiamento climatico, pubblicate nel luglio 2017 dalla Task Force on Climate-related Financial Disclosures (Tcfd), costituita nell’ambito del Financial Stability Board. L’iniziativa si inquadra nella strategia dell’istituto volta a promuovere il raggiungimento degli obiettivi Ue di incremento degli investimenti in impieghi connotati da sostenibilità ambientale e sociale. Consob incoraggia gli operatori all’adesione volontaria alle raccomandazioni della Tcfd e a redigere la Dichiarazione Non Finanziaria per aumentare la trasparenza nei mercati finanziari sui rischi e le opportunità legati al clima. Il supporto alle raccomandazioni della Tcfd si inquadra fra le iniziative assunte dalla Consob per sensibilizzare le società quotate in Borsa a rendere informazioni di sostenibilità attendibili e comparabili. “La buona qualità delle informazioni sui cambiamenti climatici contenute nei reporting di sostenibilità delle imprese – osserva Anna Genovese, commissaria Consob – rappresenta una condizione indispensabile per indirizzare il risparmio verso l’economia reale e per tutelare gli investitori nel contesto della regolazione di trasparenza sulla finanza sostenibile”.

L’EBA ha pubblicato il progetto finale di norme tecniche di attuazione (ITS) previste dal Regolamento (UE) 2019/2033 (IFR) relativamente alle segnalazioni di vigilanza e l’informativa che deve essere fornita dalle imprese di investimento. In particolare, la proposta di ITS riguarda:

  • i modelli e le informazioni che le imprese di investimento devono fornire in materia di fondi propri, come da mandato previsto dall’art. 49(2) dell’IFR;
  • gli obblighi di segnalazione per le imprese di investimento previsti dall’art. 54 dell’IFR, con particolare riferimento ai formati e alle date per le segnalazioni, le definizioni e le relative istruzioni che indicano come utilizzare tali formati.

Gli ITS seguono criteri di proporzionalità rispetto alla natura, all’ambito di applicazione e alla complessità delle attività delle imprese di investimento, tenuto conto delle differenze nel livello di dettaglio di informazioni presentate da un’impesa di investimento che soddisfi le condizioni per qualificarsi come piccola impresa di investimento non interconnessa.