Le autorità europee di vigilanza (ESMA, EBA, EIOPA) hanno presentato oggi alla Commissione europea il progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) sulle modifiche al documento contenente le informazioni chiave per i PRIIP.
In particolare, a seguito di una richiesta della Commissione europea del dicembre 2020, l’EIOPA ha ulteriormente analizzato il progetto di RTS che è stato adottato a maggioranza qualificata dal consiglio di amministrazione dell’EIOPA.
Sebbene alcune autorità nazionali competenti del consiglio di amministrazione dell’EIOPA abbiano continuato a esprimere riserve sul progetto di RTS, queste hanno sostenuto la proposta presentata, sulla base degli ulteriori dettagli forniti dalla Commissione europea.
La revisione esaminerà a fondo il quadro di applicazione dei PRIIP, prestando particolare attenzione:
- a come ottenere un migliore allineamento tra PRIIP, direttiva IDD e direttiva Mifid II per quanto riguarda le disposizioni sulla comunicazione dei costi;
- alla portata dei prodotti come disciplinata dal regolamento PRIIP;
- a come garantire che il KID contenga le informazioni chiave necessarie per gli investitori al dettaglio evitando al contempo di includere troppe informazioni o troppo complesse per tale tipologia di investitori;
- a come consentire la creazione di un KID digitalizzato tenendo conto delle sfide specifiche per i diversi tipi di prodotti (ad es. prodotti multi-opzione – MOP);
- alla necessità di un approccio più personalizzato al fine di massimizzare la comprensione e l’uso delle informazioni, pur continuando a consentire la comparabilità di prodotti simili.
Le domande e risposte forniscono chiarimenti su:
- La classificazione delle operazioni DEA; e
- Matched Principal Trading da parte di società di investimento.
Al fine di aumentare l’uso del quadro ELTIF, l’ESMA propone modifiche volte a rendere gli ELTIF più in linea con le esigenze degli investitori (sia al dettaglio che professionali). In particolare, nella lettera, l’ESMA propone emendamenti nelle seguenti aree:
- Attività e investimenti ammissibili;
- Processo di autorizzazione;
- Composizione e diversificazione del portafoglio;
- Rimborsi; e
- Prospetto e informativa sui costi.
L’EIOPA ha pubblicato informazioni tecniche sulle strutture a termine dei tassi di interesse privi di rischio (RFR) con riferimento alla fine di gennaio 2021.
L’EIOPA ha pubblicato le informazioni tecniche sull’adeguamento simmetrico del requisito patrimoniale per Solvency II con riferimento alla fine di gennaio 2021
Fatturazione elettronica: in Gazzetta Ufficiale le norme tecniche per la fatturazione automatica
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 27 il Decreto 12 dicembre 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla definizione delle regole tecniche del servizio di fatturazione automatica relativamente alla parte sulla fatturazione elettronica.
Le soluzioni tecnologiche adottate hanno come scopo:
- la realizzazione di un sistema centralizzato che semplifica lo scambio di informazioni fra i soggetti coinvolti in una transazione commerciale che prevede l’emissione della fattura elettronica;
- la realizzazione di un sistema fruibile a richiesta anche da parte di coloro che effettuano acquisti al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, dell’esercizio di un’arte o di una professione;
- l’incentivazione della digitalizzazione dei pagamenti tramite l’utilizzo di carte e strumenti di pagamento tracciabili presso esercenti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
- la possibilità di sfruttare l’evoluzione delle tecnologie già in uso, quali, tra le altre, l’adeguamento dei sistemi di cassa.
Il servizio di fatturazione automatica di cui al presente decreto si applica alle operazioni di pagamento effettuate presso POS presenti sul territorio nazionale, effettuate mediante l’utilizzo di carte di debito, carte di credito, carte prepagate, ivi inclusi gli strumenti di pagamento di cui all’art. 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nonché tramite applicazioni che consentono di effettuare bonifici di pagamento o tramite altri sistemi di pagamento messi a disposizione presso punti vendita presenti sul territorio nazionale. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente decreto le transazioni di pagamento effettuate presso ATM.