PROSPECTUS REGULATION: indicazioni Consob sul processo di approvazione dei prospetti 

[Newsletter n. 20]

In data 8 Ottobre 2021, Consob, in attuazione dell’articolo 20, paragrafo 7 del Regolamento (UE) 2017/1129 (il “Regolamento Prospetto”), ha pubblicato un documento recante le “Indicazioni sul processo di controllo e approvazione del prospetto da parte della Consob” (il “Documento”).
Ai sensi del Regolamento Prospetto, i titoli di capitale e di debito o altri valori mobiliari che comportino il regolamento mediante consegna dei precedenti titoli o regolamento in contanti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure, che siano ammissibili alla negoziazione nel mercato di capitali, possono essere offerti al pubblico e ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato solo previa pubblicazione di un prospetto informativo.
A sua volta, il prospetto può essere pubblicato solo previa approvazione da parte dell’Autorità competente nel paese di origine.
Alla luce dell’esperienza maturata sotto la vigenza della Direttiva Prospetto, è emersa l’importanza di una maggiore armonizzazione ed efficienza della fase del controllo e approvazione del prospetto da parte delle rispettive autorità competenti.
In tale contesto, la Consob ha emesso le suddette indicazioni proprio “al fine di agevolare l’efficiente e tempestiva approvazione dei prospetti e di supportare i soggetti esterni negli adempimenti richiesti per il deposito degli stessi”.
I principali profili disciplinati nel Documento possono essere così sintetizzati:

  1. Modalità di attivazione del Prefiling

La richiesta di un incontro preliminare con i competenti uffici della Consob, prima del deposito della domanda di approvazione del prospetto, può essere presentata dall’emittente/offerente/soggetto che intende richiedere l’ammissione alla negoziazione (“Soggetto Istante”) mediante invio di una email a: (i) segr.die@consob.it, con riferimento ai titoli di capitale o ai corporate bond e ai documenti di registrazione degli emittenti bancari e assicurativi, oppure (ii) segr.din@consob.it,  con riferimento ai prodotti non-equity emessi da emittenti bancari e assicurativi e alle quote di organismi di investimento collettivo di tipo chiuso. L’e-mail dovrà riportare l’oggetto e gli argomenti che si intendono sottoporre all’attenzione degli uffici, nonché la descrizione dell’operazione, l’identificazione e il ruolo dei partecipanti ed una breve nota di presentazione della società.
In seguito all’incontro, il Soggetto Istante, in accordo con il Responsabile dell’Ufficio competente, dovrà trasmettere via PEC (consob@pec.consob.it) le parti del prospetto che richiedono un confronto preliminare con l’ufficio Consob competente.

  1. Domanda di approvazione del prospetto (o di parti costitutive dello stesso)

Ai fini dell’approvazione da parte della Consob, il Soggetto Istante deve trasmettere alla Consob la domanda di approvazione prevista dal Regolamento Emittenti (agli artt. 4, 52 e 63).
La domanda di approvazione del prospetto (o di parti costitutive dello stesso quali “Documento di Registrazione”, “Nota Informativa sui titoli” o “Nota di Sintesi”) deve essere redatta secondo lo schema previsto dall’Allegato 1A o 1C del Regolamento Emittenti e deve essere corredata dei documenti allegati richiesti dallo stesso.
Ai fini del computo dei termini entro i quali deve avvenire l’approvazione del prospetto, l’iter autorizzativo ha inizio dalla completezza della domanda.
Qualora risultasse completa, la domanda di approvazione prende data dal giorno in cui la stessa pervenga alla Consob.
Nel caso in cui invece la Consob ritenga che la domanda o i documenti allegati alla stessa siano incompleti, entro 10 giorni lavorativi dalla sua presentazione, l’Autorità provvede a richiedere le necessarie integrazioni al Soggetto Istante. Entro i successivi 10 giorni lavorativi dalla data in cui il Soggetto Istante abbia ricevuto la richiesta, quest’ultimo deve inoltrare alla Consob le informazioni e i documenti mancanti. In tal caso, la domanda di approvazione prende data dal giorno in cui le informazioni e i documenti integrativi richiesti pervengano alla Consob.

  1. Invio della domanda

In caso di titoli diversi dalle quote o azioni di OICR chiusi, la domanda di approvazione del prospetto deve essere trasmessa in formato elettronico tramite il Sistema Informativo SIPROEM (Sistema Prospetti Emittenti), disponibile al sito  http://www.consob.it/web/areaoperativa-interattiva/approvazione-prospetti.
Per accedere al predetto sistema, è necessario utilizzare le credenziali (username e password) rilasciate dalla Consob, che:

  1. per i soggetti quotati, corrispondono alle credenziali di accesso ai sistemi di Teleraccolta;
  2. per i soggetti non quotati, è possibile richiederle attraverso la procedura di accreditamento disponibile sul sito della Consob nella sezione “Servizi per gli Operatori/Rilascio Credenziali/Prospetto” (http://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/prospetti2).

È possibile consultare il Manuale Utente SIPROEM (http://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/prospetti1 ), disponibile sul sito della Consob sia in lingua italiana che in lingua inglese[1].

In caso di quote o azioni di OICR chiusi, la domanda di approvazione del prospetto deve essere trasmessa via PEC.

  1. Punti di contatto Consob

In seguito alla trasmissione della domanda di approvazione:

  1. per i titoli diversi dalle quote o azioni di OICR chiusi, entro 10 giorni lavorativi dalla data di caricamento della domanda con esito positivo, la Consob invierà una comunicazione di avvio del procedimento istruttorio, recante il numero di procedimento amministrativo e gli estremi del “Responsabile di Procedimento” con cui sarà possibile prendere contatto.
  2. per le quote o azioni di OICR chiusi, invece, entro 2 giorni lavorativi dalla data di invio della domanda tramite PEC, la Consob invierà al Soggetto istante una comunicazione di avvio del procedimento istruttorio, recante il numero di procedimento amministrativo e gli estremi del “Responsabile di Procedimento”.
  1. Tempi di approvazione e svolgimento del procedimento amministrativo

Termini di approvazione: il Documento rinvia al Regolamento Prospetto che prevede un termine di 10 giorni lavorativi dalla presentazione del progetto di prospetto (art. 20 paragrafo 2). Tale termine è: (i) estendibile a 20 giorni lavorativi nel caso in cui “l’offerta pubblica riguardi titoli emessi da un emittente che non ha alcun titolo ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato e che in precedenza non ha mai offerto titoli al pubblico” (art. 20 paragrafo 3), o (ii) riducibile a 5 giorni lavorativi nel caso di prospetto consistente in documenti separati redatti da emittenti frequenti (art. 20 paragrafo 6).
Durata dell’istruttoria: in caso di domande incomplete che necessitano di integrazione, il procedimento amministrativo di approvazione della Consob deve rispettare (ai sensi della Legge n. 241/1990 e dall’art. 8 del Regolamento Emittenti) i seguenti termini di durata massima: (i) 30 giorni lavorativi nell’ipotesi di cui all’art. 20 paragrafo 6 del Regolamento Prospetto, (ii) 40 giorni lavorativi nell’ipotesi di cui all’art. 20 paragrafo 2 del Regolamento Prospetto, (iii) 60 giorni lavorativi nell’ipotesi di cui all’art. 20 paragrafo 3 del Regolamento Prospetto.

  1. Rigetto motivato dell’approvazione del prospetto

Ai sensi dell’art. 20, par. 5 del Regolamento Prospetto, la Consob ha facoltà di rigettare l’approvazione del prospetto e di porre termine al processo di riesame, nel caso in cui le informazioni e la documentazione richiesta dall’Autorità e fornite dal Soggetto istante non risultino rispondenti alle richieste. Dunque, la Consob trasmetterà al Soggetto Istante una Comunicazione di preavviso di rigetto e  quest’ultimo avrà facoltà di replica, potendo presentare eventuali osservazioni per iscritto e documenti, entro 10 giorni dal ricevimento della Comunicazione.

  1. Trasmissione della bozza finale del prospetto (o di parti costitutive dello stesso)

Al termine del controllo da parte della Consob e dell’eventuale scambio di comunicazioni e integrazioni, la bozza finale del prospetto deve essere inviata unitamente a una nuova dichiarazione di responsabilità contenuta negli Allegati 1A e 1C del Regolamento Emittenti, affinché la Commissione possa emettere la propria decisione di autorizzazione, che viene comunicata al Soggetto Istante tramite il Sistema SIPROEM o via PEC a seconda del tipo di titolo, come sopra chiarito.

  1. Deposito e pubblicazione del prospetto (o di parti costitutive dello stesso)

Successivamente all’approvazione, il deposito del prospetto (o di parti costitutive dello stesso) dovrà avvenire:

  1. per i titoli diversi dalle quote o azioni di OICR chiusi, nel Sistema DEPROEM, disponibile sul sito http://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/depositoprospetti (vedi il Manuale Utente DEPROEM (https://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/deposito-prospetti);
  2. per le quote o azioni di OICR chiusi, nel Sistema DEPROF, disponibile sul sito  http://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/depositoprospetti (vedi il Manuale Utente DEPROF  (https://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/sgr-sicav1).

Per l’accesso a tali Sistemi, occorrerà utilizzare le credenziali fornite dalla Consob per il Sistema di Teleraccolta o rilasciate originariamente in fase di accreditamento per SIPROEM.
Una volta depositato, il prospetto (o parti costitutive dello stesso) viene pubblicato sul sito istituzionale della Consob e trasmesso all’Esma, con contestuale pubblicazione nell’Esma Register Prospectus (https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_priii_documents).
Il Soggetto Istante è tenuto altresì a pubblicare il prospetto sul proprio sito internet. Il prospetto deve contenere l’hyperlink ai singoli documenti incorporati per riferimento.

  1. Ritiro della domanda di approvazione

Il Soggetto Istante, in qualsiasi momento dell’istruttoria, può richiedere il Ritiro della Domanda di Approvazione mediante il Sistema SIPROEM, purchè al fascicolo non sia già stato assegnato un esito.
La Consob emette una Comunicazione di tipo “Ritiro dell’Istanza” ed il fascicolo SIPROEM viene chiuso.

  1. Richiesta di passaportazione

È facoltà del Soggetto Istante, ai sensi degli artt. 25 e 26 del Regolamento Prospetto, effettuare una richiesta di passaportazione per poter utilizzare il prospetto approvato dalla Consob per svolgere un’offerta e/o ammissione alle negoziazioni in un altro Stato UE.
La richiesta deve essere trasmessa mediante il Sistema SIPROEM e, all’interno di questa, il Soggetto Istante deve indicare lo Stato Membro ospitante e deve riportare in allegato la traduzione del prospetto o della nota di sintesi (prodotta sotto la responsabilità del Soggetto Istante).
L’avvenuta passaportazione sarà comunicata al Soggetto Istante tramite SIPROEM.

  1. Archivio prospetti approvati e passaportati

Nell’eventualità in cui avvenga la passaportazione di un prospetto, ne è prevista la relativa pubblicazione con indicazione degli Stati Membri in cui il prospetto sia stato passaportato sui siti web della Consob, dell’Esma e del Soggetto istante (cfr. paragrafo 8).
Altresì, l’Autorità competente dello Stato Membro ospitante provvede a pubblicare sul proprio sito web le informazioni sulle notifiche di passaportazione ricevute.

  1. Istruzioni operative per i Supplementi e Documenti di Registrazione Universale

La suddetta procedura di approvazione si applica anche a eventuali Supplementi e Documenti di Registrazione Universale (“DRU”). Quest’ultimo è approvato dalla Consob; tuttavia, può essere depositato anche senza previa approvazione da parte della stessa, nel caso di DRU successivo a DRU approvati in due esercizi finanziari consecutivi (art. 9 paragrafo 2).

  1. Prospetti costituiti da documenti distinti

La procedura in analisi può applicarsi anche a prospetti che siano costituiti da documenti distinti (ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Prospetto). In questo caso, il Soggetto Istante che abbia già ottenuto il DRU (anche in un diverso Stato Membro) è tenuto a redigere soltanto la nota informativa sui titoli e la nota di sintesi, soggette ad approvazione separata.

  1. Richiesta di trasferimento dell’approvazione del prospetto all’Autorità di un diverso Stato Membro UE

Il Soggetto Istante, qualora intenda richiedere il trasferimento dell’approvazione del prospetto ad un’Autorità di un diverso Stato Membro, dovrà adempiere alle stesse modalità operative previste per la fase preliminare di approvazione del prospetto (cfr. paragrafo 1). In caso di approvazione, la Consob provvede a trasferire la stessa all’Autorità competente dello Stato Membro, previa comunicazione all’Esma e accettazione da parte di tale Autorità. In caso di decisione positiva, la Consob trasmette all’Autorità la documentazione in formato elettronico, unitamente alla propria decisione di concedere il trasferimento. Quest’ultimo viene comunicato al Soggetto istante entro 3 giorni lavorativi dalla decisione.

  1. Modalità di determinazione dei contributi di vigilanza

In ultima istanza, la Consob ha previsto che l’approvazione del prospetto (o di parti costitutive dello stesso), l’approvazione del supplemento o il ritiro della domanda di approvazione siano soggette a contribuzione. In merito, ogni anno la Consob pubblica una delibera recante il regime di contribuzione per l’anno in corso nella sezione “Contributi di vigilanza” del proprio sito web ((http://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/contributi-di-vigilanza).
Per quanto riguarda i prospetti IPO e Equity, ai fini della determinazione dell’ammontare del contributo, i soggetti devono inviare agli uffici della Divisione Informazione Emittenti la scheda di riepilogo degli elementi salienti dell’operazione riportata nell’allegato 1 del documento “Risposte alle domande più frequenti sul regime contributivo” (presente nel summenzionato sito web) ovvero, non appena disponibile, inserire i dati relativi ai risultati dell’offerta (pubblica e/o istituzionale) nel sistema DEPROEM.
Per le quote o azioni di OICR chiusi, i dati e le informazioni finalizzati al computo dei contributi di vigilanza dovuti devono essere trasmessi secondo la procedura prevista dalla Comunicazione n. 12094970 del 5 dicembre 2012 (https://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/c12094970).


[1] La Consob consiglia di richiedere le credenziali almeno 10 giorni prima della data prevista di invio della domanda di approvazione.