Sale a 930 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019.
Consob, Banca d’Italia e IVASS informano che dal 3 novembre al 5 dicembre 2023 prenderà il via la seconda fase di sperimentazione in Italia delle attività di tecno-finanza (FinTech), nel corso della quale gli operatori del settore potranno presentare richiesta di ammissione alla sandbox regolamentare, uno spazio protetto per testare progetti in ambito bancario, finanziario e assicurativo.

La partecipazione alla sandbox – prevista dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 30 aprile 2021 n. 100 – consente a intermediari vigilati e operatori del settore FinTech di sperimentare prodotti e servizi innovativi, potendo beneficiare di un regime normativo semplificato transitorio.
Le modifiche sono funzionali all’adeguamento al regime del Regolamento (UE) 2017/2402 sulle cartolarizzazioni e norme specifiche per quelle semplici, trasparenti e standardizzate (STS).
Viene estesa agli intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB la normativa prudenziale delle banche per le esposizioni in cartolarizzazioni prevista dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR).
Le novità delle consultazione riguardano:
  • l’integrazione della comunicazione Banca d’Italia 21 dicembre 2022 nelle indicazioni operative per procedere alle notifiche delle operazioni di cartolarizzazione nelle suddette disposizioni, aggiornandoli per tener conto dello sviluppo della prassi applicativa;
  • le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza rispetto agli obblighi del Regolamento cartolarizzazioni per i cedenti, prestatori originari e promotori, con riguardo in particolare alle operazioni miste in cui questi siano soggetti non vigilati;
  • l’estensione agli intermediari 106 del trattamento prudenziale delle esposizioni verso cartolarizzazioni che il CRR prevede per le banche.
La consultazione terminerà il 27 settembre 2023.
Questa valutazione, effettuata in risposta a una richiesta della Commissione europea, identifica le aree per ulteriori progressi e fornisce suggerimenti dettagliati per l’azione politica in relazione all’efficacia della direttiva, alle difficoltà nell’applicazione pratica e all’adeguatezza del campo di applicazione.
Nella relazione, l’ESMA analizza l’attuazione di alcune disposizioni dell’SRD2 nei settori dei consulenti in materia di voto e della catena di investimento:
  • Per i consulenti in materia di voto l’attuale quadro si è dimostrato complessivamente solido. Tuttavia, alcuni miglioramenti potrebbero essere introdotti, ad esempio in relazione ai conflitti di interesse. Inoltre, l’ESMA propone l’introduzione di un meccanismo di registrazione per i consulenti in materia di voto a livello dell’UE.
  • Per la catena di investimento, l’ESMA sottolinea l’importanza di compiere ulteriori sforzi nella direzione di una definizione comune del termine “azionista” in linea con l’azione 12 del piano d’azione CMU della Commissione. Vengono inoltre proposti una serie di ulteriori miglioramenti tecnici per semplificare la comunicazione lungo la catena di investimento, insieme a una richiesta di maggiore trasparenza in relazione agli oneri di divulgazione applicati dagli intermediari.