Inoltre, considerate le analogie dei POC non standard rispetto alle operazioni di aumento di capitale riservate ad un unico investitore denominate Stand-by Equity Distribution Agreement (“SEDA”) e Step-Up Equity Financing (“SEF”), già oggetto di due precedenti Comunicazioni (Comunicazioni nn. DME/6083801 del 20 ottobre 2006 e DEM/DME/DSG/8065325 del 10 luglio 2008), la Comunicazione mira altresì a realizzare un intervento di più ampia portata volto, non solo a disciplinare la nuova operatività connessa ai medesimi POC non standard, ma altresì a operare una generale sistematizzazione delle indicazioni sinora fornite in materia (fornendo indicazioni anche per i SEDA, per i SEF e per tutte le altre tipologie di operazioni aventi caratteristiche analoghe quali, ad esempio, quelle realizzate mediante assegnazione di warrant ad unico investitore).
La Comunicazione, inoltre, considerato che tali operatività (e, in particolare, i POC non standard) sono diffuse anche tra le società le cui azioni sono negoziate su MTF, fornisce indicazioni anche per tali fattispecie. In ogni caso, in un’ottica di proporzionalità e di non aggravio per gli operatori, in tali ipotesi il quadro informativo viene diversamente graduato rispetto a quello ipotizzato per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati (in particolare, taluni adempimenti informativi non vengono imposti, ma solo raccomandati).
La nuova Comunicazione mira quindi a sostituire le due precedenti Comunicazioni fornite da Consob in materia (che verrebbero conseguentemente abrogate).
La consultazione terminerà il 1° marzo 2023.
A norma dell’articolo 78, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/36/UE, gli enti sono tenuti a presentare alle rispettive autorità competenti e all’EBA, almeno una volta all’anno, i risultati dei calcoli dei loro metodi interni riguardanti gli importi ponderati per il rischio o i requisiti in materia di fondi propri, ad eccezione del rischio operativo, per le loro esposizioni o posizioni incluse nei portafogli di riferimento.
Questi risultati devono essere successivamente utilizzati dalle autorità competenti per monitorare il range degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o dei requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni o le operazioni relative ai portafogli di riferimento risultanti dai metodi interni di tali enti.
Le autorità competenti sono inoltre tenute a valutare la qualità di tali metodi almeno una volta all’anno (“esercizio di analisi comparata”).
In questo esercizio, le autorità competenti confrontano i metodi interni di ogni istituzione finanziaria e valutano la loro efficacia. L’EBA, inoltre, deve elaborare una relazione basata sui risultati dei calcoli presentati dalle istituzioni finanziarie per assistere le autorità competenti nella valutazione della qualità dei metodi interni.
La Commissione ha adottato i portafogli di riferimento, i modelli e le istruzioni che si applicano nell’Unione per la segnalazione da parte degli enti dei risultati dei calcoli degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o dei requisiti in materia di fondi propri dei loro modelli interni per le loro esposizioni o posizioni incluse in tali portafogli di riferimento.
Al fine di individuare i settori in cui potrebbero essere necessari ulteriori orientamenti normativi, l’oggetto delle valutazioni delle autorità competenti e delle relazioni dell’EBA cambia nel tempo.
È pertanto necessario estendere il set delle esposizioni o posizioni incluse nei portafogli per l’analisi comparata del rischio di mercato aggiungendo posizioni più complesse, adeguare di conseguenza gli obblighi di segnalazione e chiarire le istruzioni.
Ciò garantisce che l’esercizio continui ad essere utile e a fornire nuove informazioni alle autorità competenti e agli enti.
L’obiettivo di questo aggiornamento è garantire che le valutazioni delle autorità competenti e delle relazioni dell’EBA riflettano adeguatamente la complessità e la diversità del rischio di mercato nelle istituzioni finanziarie dell’Unione europea. Inoltre, l’aggiornamento aiuterà a identificare settori in cui potrebbero essere necessari ulteriori orientamenti normativi per garantire la stabilità del sistema finanziario europeo.
Questi ultimi non sono stati ancora definitivamente adottati, ma l’EBA ha ritenuto importante fare già chiarezza a istituzioni e operatori di mercato su alcuni aspetti indiscussi relativi agli RTS che sono particolarmente rilevanti per la loro attuazione pratica del regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) e dell’RTS.
L’EBA ha pubblicato il progetto definitivo di norme tecniche di regolamentazione (RTS) che stabilisce le condizioni per la valutazione dell’omogeneità delle esposizioni sottostanti in un pool di cartolarizzazioni in bilancio semplici trasparenti e standardizzate (STS).
L’omogeneità è uno dei requisiti chiave di semplicità che consente ai cedenti e agli investitori di valutare correttamente i rischi sottostanti, facilitando nel contempo la dovuta diligenza degli investitori.