Il Regolamento delegato (UE) 2016/2251 specifica, tra l’altro, le procedure di gestione del rischio, compresi il livello e la tipologia delle garanzie e gli accordi di segregazione che le controparti finanziarie sono tenute ad adottare per lo scambio di garanzie in relazione ai loro contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale.
L’articolo 36, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 37, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento delegato (UE) 2016/2251 stabiliscono una data di applicazione differita dei requisiti in materia di margini bilaterali per i contratti derivati OTC che non sono compensati mediante controparte centrale e che sono stipulati tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l’altra nell’Unione.
Il differimento della data di applicazione si è reso necessario per garantire che tali contratti derivati OTC non fossero soggetti ai requisiti in materia di margini bilaterali prima dell’adozione di un atto di esecuzione a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 648/2012.
L’applicazione immediata dei requisiti in materia di margini bilaterali per i contratti derivati OTC che non sono compensati mediante controparte centrale e che sono stipulati tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l’altra nell’Unione, senza l’adozione degli atti di esecuzione, avrebbe tuttavia un impatto economico negativo sulle controparti dell’Unione.
Pertanto si rende necessario differire ulteriormente l’applicazione dei requisiti sui margini bilaterali per i contratti derivati OTC infragruppo non compensati centralmente.
La data di applicazione pertanto è differita al 30 giugno 2025.
La trasparenza e la prevedibilità sono fondamentali sia per la credibilità del quadro di risoluzione sia per la salvaguardia della tutela degli investitori.
Queste linee guida mirano a garantire che sia reso pubblico un livello minimo di informazioni armonizzate su come le autorità eseguirebbero effettivamente la svalutazione e la conversione degli strumenti di capitale e l’uso dello strumento del bail-in (“meccanismo di scambio”).
L’EIOPA ha deciso di rivedere le informazioni che riceve dalle autorità di vigilanza nazionali in materia di pensioni aziendali e professionali, modificando il sistema in vigore dal 2018.

La nuova decisione, che sarà applicabile dal 1° gennaio 2025, colma importanti lacune di dati sui rischi emergenti e corregge le incoerenze che sono state segnalate all’EIOPA negli ultimi anni.
Le principali modifiche riguardano migliori misure di proporzionalità per i piccoli fondi pensione aziendali e l’inserimento di informazioni su:
  • dati approfonditi di alto livello su tutti gli investimenti in fondi di investimento (compresi gli OICVM) nonché informazioni sulle posizioni in derivati, per comprendere appieno l’esposizione al rischio degli enti pensionistici aziendali e professionali (IORP) e dei prodotti in cui investono,
  • dati transfrontalieri, per monitorare accuratamente le relazioni transfrontaliere.