L’intervento regolamentare è volto a emanare le disposizioni regolamentari attuative degli artt. 35, comma 3 e 36, comma 4 del D.Lgs. n. 39/2010, a seguito dell’avvenuta emanazione del regolamento del Ministero dell’economia e delle finanze, 1° settembre 2022, n. 174, in vigore dal prossimo 26 novembre 2022, con il quale sono state stabilite le regole per l’iscrizione di tali revisori in un’apposita sezione del Registro dei revisori legali.
A tal riguardo, si evidenzia che, in ragione della cessazione dell’attuale regime transitorio, il citato regolamento del MEF prevede che i revisori esteri già iscritti dalla Consob nell’apposita sezione dell’Albo Speciale delle società di revisione, presentino al MEF, entro 90 giorni dall’entrata in vigore, una nuova domanda di iscrizione nella Parte A o nella Parte B della sezione del Registro dei revisori a seconda della fattispecie. Inoltre, le disposizioni del MEF relative ai revisori di Paesi terzi equivalenti che beneficiano di esenzioni e il termine di presentazione della domanda di iscrizione nella Parte B della sezione del Registro dei revisori legali, trovano applicazione dall’entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di competenza della Consob.
Le disposizioni regolamentari che si sottopongono alla consultazione riguardano:
  • la dichiarazione di equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo di qualità, di indagini e sanzioni di un Paese terzo;
  • l’esenzione dai controlli di qualità per i revisori iscritti nell’apposita sezione del Registro del MEF ove ne ricorrano i presupposti (costituiti dalla reciprocità e dal fatto di essere stati assoggettati nei tre anni precedenti a controlli di qualità svolti da un altro Stato membro o da un Paese terzo ritenuto equivalente) purché sia data tempestiva comunicazione alla Consob su quando è avvenuto l’ultimo controllo di qualità e su quale Autorità lo ha svolto;
  • l’eventuale riconoscimento di deroghe o esenzioni (su base di reciprocità e a condizione che siano stati stipulati accordi di cooperazione con l’Autorità del Paese terzo, dichiarato equivalente, in cui ha sede il revisore) dalle disposizioni del Decreto n. 39/2010 in materia di sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni, nonché con riguardo ai requisiti per l’iscrizione nel Registro del MEF.
La consultazione terminerà il 23 novembre 2022.
A causa della crescente domanda di prodotti legati alla sostenibilità e dei regimi normativi in ​​rapida evoluzione e delle offerte di prodotti legati alla sostenibilità, il bando è anche motivato dalla necessità di comprendere meglio quali aree potrebbero diventare più soggette a rischi di greenwashing.
Inoltre, l’invito cerca input su potenziali pratiche di greenwashing rilevanti per vari segmenti della catena del valore degli investimenti sostenibili e del ciclo di vita dei prodotti finanziari.
Ottenere una comprensione più granulare del greenwashing contribuirà a informare l’elaborazione delle politiche e la supervisione e contribuirà a promuovere l’affidabilità delle affermazioni relative alla sostenibilità. Nel contesto di questo invito, il termine “greenwashing” è ampiamente utilizzato, riconoscendo che le affermazioni relative alla sostenibilità possono essere collegate a tutti gli aspetti dello spettro ESG.
La parti interessato potranno presentare le proprie risposte entro il 10 gennaio 2023.