(Only in Italian)
Consob ha avviato una consultazione con il mercato per l’adozione delle norme regolamentari in materia di vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi Terzi.
L’intervento regolamentare è volto a emanare le disposizioni regolamentari attuative degli artt. 35, comma 3 e 36, comma 4 del D.Lgs. n. 39/2010, a seguito dell’avvenuta emanazione del regolamento del Ministero dell’economia e delle finanze, 1° settembre 2022, n. 174, in vigore dal prossimo 26 novembre 2022, con il quale sono state stabilite le regole per l’iscrizione di tali revisori in un’apposita sezione del Registro dei revisori legali.
A tal riguardo, si evidenzia che, in ragione della cessazione dell’attuale regime transitorio, il citato regolamento del MEF prevede che i revisori esteri già iscritti dalla Consob nell’apposita sezione dell’Albo Speciale delle società di revisione, presentino al MEF, entro 90 giorni dall’entrata in vigore, una nuova domanda di iscrizione nella Parte A o nella Parte B della sezione del Registro dei revisori a seconda della fattispecie. Inoltre, le disposizioni del MEF relative ai revisori di Paesi terzi equivalenti che beneficiano di esenzioni e il termine di presentazione della domanda di iscrizione nella Parte B della sezione del Registro dei revisori legali, trovano applicazione dall’entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di competenza della Consob.
Le disposizioni regolamentari che si sottopongono alla consultazione riguardano:
- la dichiarazione di equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo di qualità, di indagini e sanzioni di un Paese terzo;
- l’esenzione dai controlli di qualità per i revisori iscritti nell’apposita sezione del Registro del MEF ove ne ricorrano i presupposti (costituiti dalla reciprocità e dal fatto di essere stati assoggettati nei tre anni precedenti a controlli di qualità svolti da un altro Stato membro o da un Paese terzo ritenuto equivalente) purché sia data tempestiva comunicazione alla Consob su quando è avvenuto l’ultimo controllo di qualità e su quale Autorità lo ha svolto;
- l’eventuale riconoscimento di deroghe o esenzioni (su base di reciprocità e a condizione che siano stati stipulati accordi di cooperazione con l’Autorità del Paese terzo, dichiarato equivalente, in cui ha sede il revisore) dalle disposizioni del Decreto n. 39/2010 in materia di sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni, nonché con riguardo ai requisiti per l’iscrizione nel Registro del MEF.
La consultazione terminerà il 23 novembre 2022.
The three European Supervisory Authorities (ESMA, EBA and EIOPA – ESAs) has published a Call for Evidence on greenwashing to gather input from stakeholders on how to understand the key features, drivers and risks associated with greenwashing and to collect examples of potential greenwashing practices.
Due to the growing demand for sustainability-related products and the rapidly evolving regulatory regimes and sustainability-related product offerings, the call is also motivated by the need to better understand which areas may become more prone to greenwashing risks.
In addition, the call seeks input on potential greenwashing practices relevant to various segments of the sustainable investment value chain and of the financial product lifecycle.
Obtaining a more granular understanding of greenwashing will help inform policy making and supervision and will help foster the reliability of sustainability-related claims. In the context of this call, the term “greenwashing” is broadly used, recognising that sustainability-related claims can be linked to all aspects of the ESG spectrum.
The interested parties are invited to submit their responses by 10 January 2023.