Il 18 marzo 2022 la Consob ha richiamato l’attenzione degli emittenti vigilati sull’impatto della guerra in Ucraina in ordine alle informazioni privilegiate e alle rendicontazioni finanziarie.
Il 13 maggio 2022 l’Esma, Autorità di vigilanza sui mercati finanziari, ha pubblicato il Public Statement “Implications of Russia’s invasion of Ukraine on half-yearly financial reports” afferente agli effetti dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia sulle rendicontazioni finanziarie semestrali 2022 redatte secondo lo IAS 34 “Bilanci intermedi”.
Al riguardo, la Commissione richiama l’attenzione ( Richiamo di attenzione n. 3/22 del 19 maggio 2022) degli organi di amministrazione, degli organi di controllo, anche nella loro qualità di audit committee, e delle società di revisione, coinvolti nel processo di produzione dell’informativa finanziaria pubblicata dai soggetti vigilati ossia gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine ai sensi dell’articolo 1.w-quater del d.lgs. n. 58/98 (“Tuf”), gli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del Tuf, gli emittenti strumenti finanziari negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione (“MTF”) e su sistemi organizzati di negoziazione (“OTF”) soggetti al Regolamento Ue n. 596/2014 (“MAR”), sulle raccomandazioni fornite dall’Esma nel suddetto Public Statement, che si intende integralmente richiamato dalla Commissione. I contenuti del Public Statement dell’Esma si intendono richiamati, ove compatibili, anche per le società che utilizzano i principi contabili nazionali.
Per quanto concerne i prospetti di offerta pubblica/ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari nonché i relativi supplementi e i documenti di offerta pubblica di acquisto e dei comunicati dell’emittente si richiama l’attenzione circa la necessità di riportare le informazioni quali-quantitative in merito agli impatti del conflitto. Gli amministratori dovranno rivalutare le informazioni riguardanti i piani aziendali e le previsioni o stime dei risultati precedentemente diffusi al mercato.
La Consob, inoltre, visto il prolungarsi del conflitto in Ucraina, ha, altresì, richiamato l’attenzione ( Richiamo di attenzione n. 2/22 del 19 maggio 2022) dei gestori di portali on-line iscritti nel registro previsto dall’articolo 50- quinquies, comma 2, del Tuf, sulla necessità di rappresentare in maniera dettagliata e compiuta i possibili effetti del conflitto in parola nel contesto della raccolta on-line di capitali per le piccole e medie imprese.
Resta nella responsabilità del gestore del fondo svolgere un’analisi accurata per accertare quali misure e strumenti siano attivabili a livello nazionale e a quali condizioni, soppesando attentamente i vantaggi e gli svantaggi per gli investitori che desiderano sottoscrivere, rimborsare o continuare a investire nel fondo.
Consob e Banca d’Italia continueranno a monitorare gli impatti del conflitto e a fornire indicazioni sulle questioni derivanti dalla guerra in Ucraina.
Si rammenta che con il comunicato del 7 marzo u.s., Banca d’Italia, CONSOB, IVASS e UIF hanno rappresentato ai soggetti vigilati l’esigenza del pieno rispetto delle misure restrittive decise dall’Unione Europea in risposta alla situazione in Ucraina.
- “MBInvest”(sito www.invmb.eu)
- “Saxo-FX24” (sito https://saxo-fx24.com e relative pagine https://my.saxo-fx24.com e https://webtrader.saxo-fx24.com)
- Fundiza Ltd (sito https://fundiza.site)
- Extraprime Ltd (sito https://idealinvestfx.com e relativa pagina https://accounts.idealinvestfx.com)
- “EuropeanStock” (sito https://europeanstock.eu e relativa pagina https://client.europeanstock.eu)
Sale a 703 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019.
L’ESMA ha pubblicato la sua relazione finale sull’importanza dell’estensione del periodo transitorio di cui all’articolo 48 del regolamento sul crowdfunding (CR).
I fornitori di servizi di crowdfunding (CSP) che forniscono i loro servizi solo su base nazionale attualmente beneficiano di un periodo transitorio che scadrà il 10 novembre 2022. Nella sua relazione finale, l’ESMA discute l’applicazione della CR a questi CSP nonché il rilevanza della proroga del periodo transitorio di cui all’articolo 48.
In questo contesto, l’ESMA esprime preoccupazione per le conseguenze potenzialmente dannose che un’assenza di estensione del periodo di transizione potrebbe avere su alcuni mercati nazionali di crowdfunding. Allo stesso tempo, l’ESMA desidera menzionare le preoccupazioni in materia di protezione degli investitori e convergenza che potrebbero derivare dall’estensione del periodo transitorio.
Pertanto, al fine di evitare che qualsiasi estensione ritardi inutilmente il passaggio al regolamento sul crowdfunding, l’ESMA suggerisce alla Commissione europea di esplorare la possibilità di applicare tale estensione ai fornitori di servizi di crowdfunding attualmente operanti solo su base nazionale che hanno debitamente richiesto l’autorizzazione preventiva al 1 ottobre 2022.
L’ESMA ha pubblicato la sua relazione finale (FR) sugli strumenti finanziari altamente liquidi per le politiche di investimento delle controparti centrali nell’ambito dell’EMIR.
Il Rapporto conclude che sono necessari ulteriori lavori per quanto riguarda l’estensione dell’elenco degli strumenti finanziari ammissibili a determinati enti pubblici e potenzialmente alle obbligazioni garantite in attesa di ulteriori ricerche. L’ESMA proseguirà inoltre il lavoro all’interno del comitato di vigilanza delle controparti centrali per garantire un approccio di vigilanza comune in merito alle pratiche di investimento delle controparti centrali.
L’ESMA è stata incaricata di valutare se l’ambito degli strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimo per i reinvestimenti in contanti delle CCP dovesse essere esteso e se tale elenco dovesse includere alcuni o tutti i fondi del mercato monetario (FCM) autorizzati ai sensi dell’MMFR.
La relazione conclude che sarebbe prematuro consentire investimenti della CCP in FCM, poiché nessuna categoria di FCM soddisfa attualmente tutte le condizioni che definiscono strumenti finanziari altamente liquidi. La prossima revisione del regolamento sull’FCM dovrebbe valutare possibili modifiche al quadro normativo che potrebbero rendere l’FCM dell’UE adeguato per gli investimenti della controparte centrale.
L’ESMA ha pubblicato oggi quattro documenti di consultazione sulle sue proposte di orientamenti per il regime di risoluzione delle controparti centrali (CCP) dell’UE.
I quattro documenti di consultazione (CP) riguardano due proposte obbligatorie di orientamenti sulla valutazione della possibilità di risoluzione da parte delle autorità di risoluzione e sul tipo e contenuto delle disposizioni incluse negli accordi di cooperazione tra Stati membri e autorità di paesi terzi. Le PC includono anche due proposte non obbligatorie di Linee guida sulla sintesi del piano di risoluzione da condividere con le controparti centrali, nonché su un modello per l’accordo scritto standard di cui alle Norme tecniche di regolamentazione per i collegi di risoluzione.
L’obiettivo di queste consultazioni è di avanzare ulteriormente sul regime di risanamento e risoluzione delle controparti centrali, laddove le linee guida proposte integrano il nuovo regolamento in materia di risanamento e risoluzione e forniranno ulteriori orientamenti sulla cooperazione, oltre a fornire alle autorità di regolamentazione dell’UE gli strumenti necessari per garantire la convergenza in materia di vigilanza tra l’Unione Europea.
La consultazione terminerà l’1 agosto 2022.