- “247ProTrade” (sito internet www.247protrade.com);
- ItalianTrades Limited (sito internet www.italiantrades.com e relativa pagina https://webtrader.italiantrades.com);
- EUFM LTD (sito internet https://eufm.eu e relative pagine https://client.eufm.eu e https://webtrader.eufm.eu);
- “Fusion Fx” e Fusion-Fin” (sito internet www.fusion-fin.com);
- Daxodeal Ltd (sito internet https://daxodeal.com);
- Primer Tech International Holding OÜ e Magnates Trade (sito internet www.magnatestrade.com).
Sale a 640 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019
L’obiettivo del Regolamento (UE) 2019/1238 è di consentire ai cittadini dell’UE di accedere a nuove forme di prodotti pensionistici, denominati “ Pan-European Personal Pension Products” (PEPP) caratterizzati, tra l’altro, da un regime di piena portabilità fra gli Stati membri dell’UE.
Il Regolamento sarà applicabile dal 22 marzo 2022, ma alcune delle sue disposizioni necessitano di interventi da parte del legislatore nazionale affinché possa pienamente dispiegare i propri effetti. Nel Regolamento sono inoltre previste delle opzioni il cui esercizio è stato rimesso alla scelta degli Stati membri.
È stato pertanto redatto uno schema di Decreto Legislativo, posto in consultazione, contenente le norme di adeguamento della legislazione nazionale a quanto previsto dal Regolamento in questione.
Tra i contenuti dello schema di decreto legislativo che si sottopone a consultazione per la valutazione dei destinatari e delle parti interessate, al fine di acquisirne commenti e proposte di modifica, si segnalano in particolare le disposizioni volte a:
- designare la COVIP quale Autorità competente, in generale, a vigilare sugli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2019/1238 in capo ai fornitori di PEPP e a curare, sentite le altre Autorità, le procedure di registrazione e di cancellazione, nonché come unico soggetto deputato allo scambio di informazioni con le Autorità competenti degli Stati membri e di comunicazioni con l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA).
- prevedere in capo a Banca d’Italia, Consob ed IVASS lo svolgimento di alcune delle attività di vigilanza previste dal Regolamento in coerenza con il pertinente diritto settoriale ed il riparto di competenze previsti a livello nazionale tra le stesse.
- disciplinare le forme di decumulo ammesse, in coerenza con quanto previsto dal Decreto lgs. 252/2005, per le forme pensionistiche individuali.
- garantire un’ampia flessibilità nell’erogazione della prestazione finale ai beneficiari, consentendo di andare incontro alle possibili diverse esigenze dei risparmiatori. Le forme di erogazione della prestazione (in rendita, in capitale, in forma di prelievo e loro combinazione) sono assoggettate a differenti trattamenti fiscali prevedendo, in aderenza a quanto previsto dal criterio di delega di cui all’articolo 20, comma 2, lett. l), della legge di delegazione europea 2019-2020, un regime fiscale di favore per la rendita rispetto alle altre forme di erogazione.
- non consentire la destinazione e/o il trasferimento di quote del TFR maturato e maturando ai PEPP.
La consultazione terminerà il 12 marzo 2022.
In particolare, le modifiche aggiornano i limiti di variazione dei prezzi relativi al mercato ETFPlus per includere gli strumenti ETN su indici azionari.
Le modifiche entreranno in vigore dal 28 febbraio 2022.
Questi orientamenti chiariscono in che modo le autorità nazionali competenti dovrebbero valutare se una rete di fornitori di servizi o una gamma di beni e servizi si qualificano come “limitati” e, pertanto, non sono soggetti alla direttiva.
Gli strumenti di pagamento che potrebbero beneficiare di tale esclusione sono le carte negozio, le carte carburante, le carte dei mezzi pubblici e i buoni pasto.
Gli orientamenti mirano ad affrontare le incongruenze significative su come questa esclusione è stata applicata in passato in tutta l’UE, contribuendo al mercato unico dei servizi di pagamento nell’UE e garantendo la trasparenza per le autorità di vigilanza e i clienti.
Le Linee Guida si applicheranno a partire dal 1 giugno 2022.
L’EBA ha pubblicato la sua relazione sull’attuazione della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB) sull’identificazione delle persone giuridiche.
A seguito della raccomandazione dell’ESRB, all’ABE è stato chiesto di presentare al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, alla Commissione europea e all’ESRB una relazione sulla sua attuazione. La relazione fornisce informazioni sulla sostanza, quali la forma giuridica della misura e la tipologia di istituti finanziari interessati, nonché sulla tempistica delle azioni intraprese dall’ABE in relazione all’attuazione della Raccomandazione.