Con il presente aggiornamento viene inserito nella Circolare 288/15 il Titolo IV bis “Misure basate sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti” contenente la disciplina sugli strumenti macroprudenziali borrower-based.
L’intervento introduce la possibilità per la Banca d’Italia di rivolgere agli intermediari finanziari misure macroprudenziali basate sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti.
Queste misure sono volte a contrastare rischi sistemici derivanti dagli andamenti del mercato immobiliare e dai livelli elevati o crescenti del debito delle famiglie e delle imprese non finanziarie; l’applicazione agli intermediari finanziari – che, al pari delle banche, svolgono nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma – assicura un maggior grado di efficacia delle misure, in quanto consente di contenere l’indebitamento dei clienti a prescindere alla tipologia di istituzione finanziaria erogante il credito.
Il quadro delle misure borrower based applicabile agli intermediari finanziari è disciplinato mediante rinvio alle disposizioni per le banche. Il nuovo Titolo IV bis fa quindi rinvio alle disposizioni contenute nella Parte Terza, Capitolo 12, Sezione II della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, che delinea il quadro dei poteri della Banca d’Italia e definisce le caratteristiche delle misure, i criteri per la loro attivazione e i meccanismi di reciprocazione su base volontaria delle misure.
Il presente aggiornamento della Circolare n. 285 ha:
- modificato il Capitolo 1, Titolo II, Parte Prima riguardante le disposizioni sulle riserve di capitale delle banche;
- inserito nella Parte Terza, il Capitolo 12 “Misure basate sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti” contenente la disciplina sugli strumenti macroprudenziali basate sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti (borrower-based);
- aggiornato il Capitolo 7, Titolo I, Parte Prima “Banche extracomunitarie in Italia” per tenere conto delle modifiche sopra richiamate.
Le modifiche introducono:
- la possibilità per la Banca d’Italia di attivare la riserva di capitale per il rischio sistemico (systemic risk buffer) per le banche e i gruppi bancari autorizzati in Italia, delineano le modalità di calcolo della riserva e definiscono la procedura di notifica e di riconoscimento reciproco del suo coefficiente. Esse inoltre allineano le norme in materia di riserve di capitale e di misure di conservazione del capitale all’evoluzione del quadro normativo europeo (modificato a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva 2019/878/UE, CRD V) e attuano gli orientamenti dell’EBA sugli appropriati sottoinsiemi di esposizioni settoriali per l’applicazione del systemic risk bufferin conformità dell’articolo 133, par. 5, lettera f), della CRD V (EBA/GL/2020/13) e quelli in materia di precisazione degli indicatori a rilevanza sistemica e relativa informativa (EBA/GL/2020/14);
- nell’ordinamento nazionale alcune misure borrower-based. Esse possono essere utilizzate per contrastare rischi sistemici derivanti dagli andamenti del mercato immobiliare e dai livelli elevati o crescenti del debito delle famiglie e delle imprese non finanziarie. Le disposizioni delineano il quadro dei poteri della Banca d’Italia e definiscono le caratteristiche delle misure, i criteri per la loro attivazione e i meccanismi di reciprocazione su base volontaria delle misure. Le misure borrower based possono essere attivate nei confronti delle banche italiane, delle succursali in Italia di banche extracomunitarie e delle banche extracomunitarie che operano in Italia in regime di prestazione di servizi senza stabilimento, relativamente all’attività di concessione di finanziamenti effettuata in Italia.
Le modifiche sono volte a introdurre un nuovo Capitolo XII bis “Misure macroprudenziali basate sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti”. Il nuovo capitolo disciplina gli strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti (c.d. misure borrower-based).
Si tratta di misure non armonizzate a livello europeo che vengono utilizzate tipicamente per contrastare rischi sistemici derivanti dagli andamenti del mercato immobiliare e dai livelli elevati o crescenti del debito delle persone fisiche o persone giuridiche che svolgono attività non finanziarie.
L’utilizzo di questi strumenti serve a controllare il flusso e la rischiosità dei nuovi prestiti. Ciò permette di contenere i livelli di indebitamento di chi riceve i finanziamenti, riducendone così la probabilità di insolvenza e di limitare le perdite per gli intermediari in caso di mancata restituzione dei prestiti.
In particolare, la Direttiva prevede l’obbligo per le imprese di individuare e, se necessario, evitare, far cessare o attenuare gli effetti negativi delle loro attività sui diritti umani, come il lavoro minorile e lo sfruttamento dei lavoratori, e sull’ambiente, ad esempio l’inquinamento e la perdita di biodiversità.
Queste nuove norme offriranno alle imprese certezza giuridica e parità di condizioni e garantiranno maggiore trasparenza a consumatori e investitori.
Le nuove norme sulla due diligence si applicheranno alle imprese e ai settori seguenti:
- imprese dell’UE:
- gruppo 1: tutte le società a responsabilità limitata dell’UE di dimensioni e potere economico importanti (con oltre 500 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale che supera i 150 milioni di EUR);
- gruppo 2: altre società a responsabilità limitata che operano in determinati settori a impatto elevato, non raggiungono entrambe le soglie del gruppo 1, ma hanno più di 250 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale pari o superiore a 40 milioni di EUR. Per queste società, le norme inizieranno ad applicarsi due anni dopo rispetto al gruppo 1;
- imprese di paesi terzi attive nell’UE con una soglia del fatturato generato nell’UE in linea con i gruppi 1 e 2.
Le PMI non rientrano direttamente nel campo di applicazione della proposta.
La proposta si applica alle operazioni delle società stesse, alle loro controllate e alle loro catene del valore (rapporti commerciali diretti e indiretti consolidati). Al fine di rispettare l’obbligo di due diligence, le imprese dovranno:
- integrare la due diligence nelle politiche aziendali;
- individuare gli effetti negativi reali o potenziali sui diritti umani e sull’ambiente;
- prevenire o attenuare gli effetti potenziali;
- porre fine o ridurre al minimo gli effetti reali;
- istituire e mantenere una procedura di denuncia;
- monitorare l’efficacia delle politiche e delle misure di due diligence;
- e dar conto pubblicamente della due diligence.
Le autorità amministrative nazionali designate dagli Stati membri saranno responsabili del controllo di queste nuove norme e potranno imporre sanzioni in caso di inosservanza, mentre le vittime avranno la possibilità di intentare azioni legali per il risarcimento dei danni che avrebbero potuto essere evitati con adeguate misure di due diligence.
Inoltre, le imprese del gruppo 1 dovranno disporre di un piano per garantire che la loro strategia commerciale sia compatibile con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C, in linea con l’accordo di Parigi.