Le modifiche attuano l’articolo 32, comma 1-ter, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, che ha recepito nell’ordinamento italiano la Payment Services Directive 2 – PSD2 (Direttiva (UE) 2015/2366).
Questa disposizione attribuisce alla Banca d’Italia, tra l’altro, il potere di definire, con provvedimento di carattere generale e “ tenuto conto dell’incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio”, i criteri di rilevanza delle infrazioni commesse in materia di diritti e obblighi delle parti nella prestazione dei servizi di pagamento.
Nell’esercizio di questo potere regolamentare, la Banca d’Italia sottopone a consultazione le modifiche e integrazioni alle Disposizioni volte a:
- estendere alle infrazioni in materia di diritti e obblighi delle parti i criteri di rilevanza attualmente previsti dalle medesime Disposizioni con riguardo alle violazioni relative alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con i clienti (di cui all’art. 144, comma 8, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385);
- definire criteri di rilevanza specifici per le violazioni degli obblighi in materia di autenticazione “forte” (cd. strong customer authentication – SCA), di cui all’art. 10-bis del Decreto, e di standard aperti di comunicazione comuni e sicuri.
La consultazione terminerà il 24 marzo 2022.
In particolare:
- all’articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»;
- all’articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
- al secondo comma, dopo la parola: «danno» sono inserite le seguenti: «alla salute, all’ambiente,»;
- al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ambientali».
L’ESMA ha pubblicato un call for evidence sulla metodologia per valutare il rischio climatico con un nuovo quadro per le prove di stress per le controparti centrali (CCP).
Per sostenere gli sforzi dell’UE volti a migliorare la resilienza e il contributo alla sostenibilità del settore finanziario, l’ESMA ha iniziato a sviluppare un quadro per le prove di stress sul rischio climatico adeguato alle specificità delle controparti centrali.
L’invito a presentare prove cerca il punto di vista delle parti interessate su:
- una proposta di classificazione dei rischi climatici rilevanti per i PCC;
- la metodologia per creare un quadro per le prove di stress sui rischi climatici a livello dell’UE per le controparti centrali;
- come calibrare al meglio questo stress test; e
- l’attuale sviluppo delle valutazioni del rischio climatico da parte dei PCC.
Il cambiamento climatico e i rischi finanziari che ne derivano hanno, negli ultimi tempi, incoraggiato i responsabili politici e l’industria dei servizi finanziari a considerare l’integrazione dei fattori ambientali nei loro quadri di rischio.
Le parti interessate potranno presentare i propri commenti entro il 19 aprile 2022.
Questi esercizi mirano a monitorare la coerenza delle attività ponderate per il rischio (RWA) in tutte le istituzioni dell’UE autorizzate a utilizzare metodi interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali.
Per quanto riguarda il rischio di mercato, per la maggior parte delle banche partecipanti, i risultati confermano una bassa dispersione nella valutazione iniziale di mercato (IMV) e una maggiore dispersione nelle comunicazioni VaR.
Per il rischio di credito, la variabilità degli RWA è rimasta piuttosto stabile, nonostante la pandemia e gli sforzi delle banche per rielaborare o ricalibrare i propri modelli per conformarsi alle politiche stabilite nella roadmap EBA internal rating-based (IRB).
Una particolare attenzione è stata posta sull’analisi dell’impatto della pandemia e delle misure pubbliche di compensazione sui modelli IRB.