In particolare, l’articolo 3, comma 2, della legge 9 dicembre 2021, n. 220 (in vigore dal 23 dicembre 2021), stabilisce che, nell’ambito dei compiti riguardanti la UIF, “ i controlli dei flussi finanziari sono estesi alle imprese e alle società di cui all’articolo 1, comma 1”, della medesima legge; il riferimento è alle “ società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all’estero, che, direttamente o tramite società controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. È altresì fatto divieto di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse”.
Al fine di dare concreta e immediata attuazione a tale previsione normativa, la UIF ha integrato il dominio della categoria segnaletica “003 – Proliferazione armi di distruzione di massa” per renderla utilizzabile anche con riferimento alle segnalazioni attinenti all’operatività finanziaria delle predette imprese e società.
La denominazione della predetta categoria segnaletica diventa quindi “Proliferazione armi di distruzione di massa, mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo”. I destinatari degli obblighi antiriciclaggio utilizzeranno tale categoria per la segnalazione delle operazioni sospette in qualsiasi modo riconducibili alle sopra citate imprese e società di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 220/2021 direttamente o indirettamente attive nella produzione, vendita o distribuzione di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo.
Il documento è un approfondimento sulle opportunità future per le imprese e i professionisti nel campo della finanza sostenibile.
Il lavoro è diviso in sette capitoli:
- inquadramento normativo del settore;
- definizione di investimenti sostenibili e regime informativo;
- non-financial reporting e oneri informativi per le imprese;
- normativa bancaria, merito creditizio e fattori ESG;
- fattori ESG, costo del capitale, performance finanziarie e strumenti di capital budgeting;
- i principali strumenti di finanza sostenibile a disposizione delle imprese;
- il ruolo dei commercialisti e le opportunità future per imprese e professionisti.
Le ESAs osservano che l’uso di tecnologie innovative nel settore finanziario dell’UE sta facilitando i cambiamenti nei servizi di investimento, e che le piattaforme digitali stanno aumentando. Queste tendenze, continuano le ESAs, aprono una serie di opportunità sia per i consumatori dell’UE che per le istituzioni finanziarie, ma pongono anche nuovi rischi.
Pertanto, le ESAs raccomandano un’azione rapida per garantire che il quadro normativo e di vigilanza dei servizi finanziari dell’UE rimanga idoneo allo scopo nell’era digitale.
Le proposte comprendono:
- un approccio olistico alla regolamentazione e alla supervisione della catena del valore dei servizi finanziari;
- rafforzata la protezione dei consumatori in un contesto digitale, anche attraverso una migliore informativa, meccanismi di gestione dei reclami, misure volte a prevenire la vendita scorretta di prodotti abbinati/raggruppati e una migliore alfabetizzazione digitale e finanziaria;
- ulteriore convergenza nella classificazione dei servizi transfrontalieri;
- ulteriore convergenza nell’affrontare i rischi di riciclaggio di denaro/finanziamento del terrorismo in un contesto digitale;
- regolamentazione e vigilanza efficaci dei “gruppi di attività miste”, compreso un riesame dei requisiti di consolidamento prudenziale;
- rafforzate le risorse di vigilanza e la cooperazione tra le autorità finanziarie e altre autorità pertinenti, anche su base transfrontaliera e multidisciplinare; e
- monitoraggio attivo dell’uso dei social media nei servizi finanziari.
Il suo nuovo ruolo conferisce all’ESMA poteri di autorizzazione diretta e di vigilanza sui DRSP, ad eccezione delle entità che, a causa dell’impatto più limitato sul mercato, continueranno a essere vigilate dall’autorità del proprio Stato membro.
Per supportare il proprio nuovo compito di vigilanza, l’ESMA ha sviluppato un sistema informatico basato sulle tecnologie dei big data che faciliterà l’elaborazione, l’archiviazione e l’analisi di supervisione di grandi volumi di dati sulle transazioni.