Consob ha pubblicato un documento recante indicazioni sul processo di controllo e approvazione del prospetto da parte della stessa Commissione. Scopo del documento è quello di agevolare l’efficiente e tempestiva approvazione dei prospetti e di supportare i soggetti esterni negli adempimenti richiesti per il deposito degli stessi.

Nel documento:

  • sono descritte le modalità per l’attivazione del cosiddetto“prefiling”ossia la possibilità per l’emittente/offerente/soggetto che richiede l’ammissione alla negoziazione di fare richiesta di un incontro preliminare con i competenti Uffici della Consob;
  • vi sono le indicazioni per la redazione della domanda di approvazione del prospetto (o di parti costitutive dello stesso);
  • sono descritti i Sistemi informatici di trasmissione della domanda di approvazione del prospetto, le credenziali di accesso e le modalità di invio della domanda di approvazione del prospetto, o di parti costitutive dello stesso;
  • sono indicati i punti di contatto Consob competente per la lavorazione della richiesta, i tempi di approvazione e svolgimento del procedimento amministrativo,  spiegazioni sul rigetto motivato dell’approvazione del prospetto e sullo scambio di corrispondenza nel corso dell’istruttoria;
  • sono indicate le modalità per la trasmissione della bozza finale del prospetto, per la comunicazione dell’esito della decisione di Commissione al soggetto istante, per il deposito e pubblicazione del prospetto, il ritiro della domanda di approvazione e per la richiesta di passaportazione, per l’archivio dei prospetti depositati e passaportati, le istruzioni operative per i supplementi, per i documenti di registrazione universale, per i prospetti costituiti da documenti distinti, per la richiesta di trasferimento dell’approvazione del prospetto all’Autorità di un diverso Stato membro Ue e le modalità di determinazione dei contributi di vigilanza.

L’International Swap and Derivatives Association (ISDA) ha pubblicato una nuova versione semplificata delle proprie definizioni dei derivati sui tassi d’interesse.

Le aree oggetto di riguardano:

  • il calcolo dell’importo di liquidazione in contanti per le negoziazioni soggette a risoluzione anticipata;
  • l’esercizio dell’opzione swap;
  • le determinazioni di un agente di calcolo.

L’ESMA ha avviato una consultazione in materia di protezione degli investitori al dettaglio nell’ambito della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II).

La consultazione riguarda in particolare:

  • l’informativa: identificazione di eventuali sovrapposizioni, lacune, e incongruenze significative nella legislazione sulla protezione degli investitori che potrebbero avere un effetto dannoso sugli stessi;
  • l’informativa digitale: una valutazione di come l’informativa e le comunicazioni normative possano funzionare al meglio per i consumatori nell’era digitale e proporre opzioni su come adattare le norme esistenti;
  • l’utilizzo di strumenti e canali digitali: una valutazione sia dei rischi che delle opportunità rispetto agli investimenti al dettaglio derivanti dalla crescente disponibilità di strumenti digitali e dai crescenti livelli di partecipazione diretta degli investitori tramite piattaforme di trading online e robo advisor.

La consultazione terminerà il 2 gennaio 2022.