L’ESMA ha esortato la Commissione europea a prendere in considerazione un ritardo del buy-in obbligatorio in merito all’attuazione del regolamento sui depositi centrali di titoli (CSDR).
Poiché la proposta legislativa finale della CE per la revisione del CSDR, che includa eventualmente modifiche al regime di buy-in, non è prevista prima della fine di quest’anno, l’ESMA è favorevole a ritardare l’entrata in vigore dei requisiti di buy-in – previsti il 1° febbraio 2022 – applicando, come previsto, gli altri requisiti della disciplina del regolamento, quali la segnalazione dei mancati regolamenti e il regime delle sanzioni pecuniarie.
L’ESMA ha avviato una consultazione sulla revisione del regolamento sulle vendite allo scoperto (SSR).
La consultazione fornisce suggerimenti per miglioramenti operativi e chiarimenti politici su:
– il calcolo delle posizioni corte nette, il divieto di vendite allo scoperto scoperte e la regola di localizzazione in base alla quale possono avvenire operazioni di vendita allo scoperto;
– il meccanismo per la trasparenza delle posizioni corte nette e la proposta di pubblicare le posizioni corte nette aggregate per emittente sulla base di tutte le singole posizioni e la portata delle esenzioni per le azioni più negoziate in un paese terzo; e
– l’introduzione di un sistema centralizzato di notifica e pubblicazione per ridurre gli oneri di segnalazione, aumentare l’efficienza dei costi e promuovere la capacità di monitoraggio e i poteri di coordinamento dell’ESMA in caso di potenziali minacce a livello dell’UE.
La consultazione contiene inoltre un’analisi empirica dell’impatto dei divieti di vendita allo scoperto adottati dopo l’epidemia di COVID-19.
L’ESMA ha avviato una consultazione sulle proposte di miglioramento del quadro MiFID II.
Le proposte dell’ESMA includono modifiche tecniche a:
– gli obblighi di segnalazione per le sedi di esecuzione finalizzati a semplificare gli obblighi di segnalazione riducendo la granularità e il volume dei dati da segnalare; e passare a una serie di sette indicatori volti a divulgare informazioni significative per aiutare le aziende a valutare la qualità di esecuzione delle sedi; e
– gli obblighi di segnalazione per le imprese: concentrandosi principalmente sul chiarimento dei requisiti per le imprese che trasmettono ordini dei clienti o decisioni di trattare a terzi per l’esecuzione.
Le parti interessate sono invitate a fornire le proprie risposte entro il 23 dicembre 2021.
L’EBA ha pubblicato il proprio parere motivato sulle osservazioni del Parlamento europeo formulate durante la procedura di discarico.
Il parere approfondisce le azioni concrete intraprese dall’EBA in relazione alle osservazioni del Parlamento europeo in materia di bilancio e gestione finanziaria, prestazioni, politica del personale, appalti, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza, controlli interni, ecc. Delle 40 osservazioni, l’EBA ritiene che 22 siano state completate o affrontate, che 5 osservazioni siano in corso e richiederanno azioni e che 13 non richiederanno alcuna azione.
L’EBA ha avviato il suo regolare esercizio di trasparenza a livello dell’UE, i cui risultati dovrebbero essere pubblicati all’inizio di dicembre.
Come in passato, l’esercizio si basa esclusivamente sui dati delle segnalazioni di vigilanza, che ridurranno al minimo l’onere per le banche. Gli esercizi di trasparenza sono condotti su base annuale.
Consob ha ordinato l’oscuramento di 5 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari:
– Lithe Group Ltd (sito internet https://platinex.co e relativa pagina https://client.platinex.co/dasboard);
– Renaissance Invest LTD (sito internet www.renaissanceinvestltd.co);
– Tremisa Ltd (sito internet www.askemarket.com);
– “Investus FG” (sito internet https://investusfg.com e relativa pagina https://secure.investusfg.com);
– Kiplar Ltd (sito internet www.kiplar.org).
Sale, così, a 510 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019.
Consob, con Avviso del 23 settembre 2021, ha comunicato la propria volontà di conformarsi agli Orientamenti dell’ESMA relativi all’attività finalizzata all’attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria.
Gli Orientamenti in parola hanno modificato i precedenti pubblicati il 28 ottobre 2014, cui l’Italia si era dichiarata conforme. Sono stati oggetto di revisione gli Orientamenti 5 “Metodi di selezione” e 6 “Procedure di controllo” (a completamento di tale ultimo orientamento sono stati introdotti gli Orientamenti 6-bis e 6-ter). In particolare, sono stati introdotti criteri di rotazione degli emittenti sottoposti a verifica e fissate soglie minime e controlli di qualità in tema di procedure di controllo.
I presenti orientamenti si applicano all’attività finalizzata all’attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria ai sensi della direttiva sulla trasparenza al fine di garantire che l’informativa finanziaria contenuta nei documenti armonizzati forniti dagli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato rispetti gli obblighi derivanti dalla direttiva sulla trasparenza. Nell’ambito di applicazione è inclusa l’informativa finanziaria degli emittenti già quotati in un mercato regolamentato e soggetti alla direttiva sulla trasparenza a norma delle disposizioni della stessa direttiva. A seconda dei casi, può essere inclusa anche l’informativa finanziaria di emittenti di paesi terzi che utilizzano un quadro legale di riferimento dell’informativa finanziaria dichiarato equivalente agli IFRS ai sensi del regolamento n. 1569/2007 della Commissione.
Consob, con Delibera n. 22008, ha appovato le modifiche al Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana
Le modifiche al Regolamento dei mercati e connesse Istruzioni attengono alle seguenti tematiche:
– Miv: requisiti di ammissione dei FIA relativi al patrimonio raccolto e al flottante;
– Mta: disciplina del reverse merger;
– Miv: estensione al Miv retail del meccanismo di negoziazione ancorato al Nav;
– Mta e Miv: ridenominazione dei mercati Mta, Miv e del segmento Star del mercato Mta;
– Mta, Mot e EtfPlus:disciplina dei revisori dei Paesi terzi.
Le modifiche sono state preliminarmente approvate dal Consiglio di amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. del 22 luglio 2021, come trasmesse alla Consob con nota dell’11 agosto 2021.
L’IVASS ha pubblicato il Quaderno n. 18 sulle relazioni tra banche e assicurazioni in Italia
Dall’analisi emergono due modelli di bancassurance alternativi: nel primo la banca detiene una partecipazione azionaria rilevante nel capitale di una compagnia di assicurazioni; nel secondo gli intermediari sono legati solo da accordi commerciali. In entrambi i casi la compagnia distribuisce i prodotti assicurativi prevalentemente attraverso il canale bancario e il collocamento rappresenta una rilevante fonte di ricavo per la banca.
Il lavoro indica che il livello di cooperazione tra banche e compagnie assicurative italiane è significativo, inoltre mostra che
il grado e la modalità di cooperazione tra banche e compagnie assicurative sono correlati con l’efficienza e la redditività degli intermediari coinvolti.
Le banche con maggiori legami commerciali o partecipativi con le compagnie assicurative sono relativamente grandi e con un elevato grado di diversificazione delle fonti di ricavo. Le controparti assicurative tendono a specializzarsi nelle tipologie di polizze che le banche riescono a collocare con più facilità.
Il resto del lavoro è diviso in quattro parti:
– La prima descrive le relazioni di bancassurance, distinguendo tra le partecipazioni delle banche al capitale delle compagnie e il grado di utilizzo degli sportelli bancari per la distribuzione dei prodotti da parte delle compagnie.
– La seconda e la terza parte mostrano come le relazioni di bancassurance si associno ad alcune caratteristiche e indicatori di operatività di banche (seconda parte) e assicurazioni (terza parte), quali la dimensione, i costi e la redditività.
– La quarta parte è riservata alle conclusioni.