L’ESMA e l’EBA hanno pubblicato la versione finale congiunta delle loro Linee guida sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave degli enti creditizi, imprese di investimento, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista.
Le Linee guida tengono conto delle modifiche alla Direttiva 2019/878 sui requisiti patrimoniali (CRD V) e alla Direttiva (UE) 2019/2034 sulle imprese di investimento (IFD) e del loro effetto sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione, in particolare per quanto riguarda il riciclaggio di denaro e finanziamento dei rischi del terrorismo e la diversità di genere. Le Linee guida tengono inoltre conto del quadro normativo introdotto dalla Direttiva (UE) 2019/879 sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD II) e forniscono ulteriori orientamenti al riguardo.
Le Linee guida si applicheranno a partire dal 31 dicembre 2021.
L’EBA ha pubblicato le sue linee guida riviste su sane politiche retributive.
L’aggiornamento tiene conto delle modifiche introdotte dalla quinta direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD V) in relazione alle sane politiche retributive degli enti e, in particolare, del requisito che le politiche retributive debbano essere neutre rispetto al genere, così come previsto dall’art. 157 del TFUE. Le Linee Guida finali considerano anche le pratiche di vigilanza e chiariscono alcuni aspetti dei premi di mantenimento e del TFR. Le linee guida riviste si applicheranno a partire dal 31 dicembre 2021.
L’EBA ha pubblicato le sue Linee guida riviste sulla governance interna.
L’aggiornamento tiene conto delle modifiche introdotte dalla quinta Direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD V) e dalla Direttiva sulle imprese di investimento (IFD) in relazione agli accordi di governance sana ed efficace degli enti creditizi, in particolare per quanto riguarda la diversità di genere, il riciclaggio di denaro, il finanziamento rischio terroristico e la gestione dei conflitti di interesse, anche nell’ambito di finanziamenti e altre operazioni con membri dell’organo di amministrazione e loro parti correlate. In particolare, le modifiche riguardano i dispositivi di governance interna degli enti creditizi e delle imprese di investimento, con riferimento:
- alla struttura dell’organizzazione con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti;
- ai processi efficaci per l’identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti;
- ai meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili nonché politiche e prassi di remunerazione che riflettano e promuovano una sana ed efficace gestione del rischio;
- alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo;
- all’applicazione dei fattori ESG (Environmental, Social and Governance).
Le linee guida finali riviste si applicheranno a partire dal 31 dicembre 2021.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 2 luglio 2021, il Regolamento (UE) 2021/1080 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 per quanto riguarda i Principi contabili internazionali (IAS) 16, 37 e 41 e gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 1, 3 e 9.
Le modifiche, che sono state sottoposte a consultazione pubblica, sono volte a rafforzare gli assetti di governance delle banche italiane e a tener conto dell’evoluzione degli indirizzi europei (direttiva cd. CRD V e Guidelines EBA).
Tra le novità c’è l’introduzione di una quota minima di genere del 33% negli organi di amministrazione e controllo delle banche, da attuare entro tempistiche diversificate a seconda delle dimensioni delle banche. La misura fa seguito a precedenti iniziative, volte a incoraggiare una maggiore presenza femminile nei board delle banche (cfr. benchmark di diversity), che sono tuttavia risultate insufficienti. In aggiunta alla quota di genere, le disposizioni indicano alcune buone prassi (come tali non vincolanti), per accrescere l’efficacia del ruolo che il genere meno rappresentato potrà in concreto svolgere.
Le nuove disposizioni prevedono anche l’innalzamento da 3,5 a 5 miliardi di euro della soglia di attivo utile per la definizione di banca di “minori dimensioni o complessità operativa”. A queste banche si applicano alcune semplificazioni previste dalle Disposizioni di vigilanza sul governo societario e dal decreto ministeriale sui requisiti di idoneità degli esponenti aziendali (decreto n. 169/2020).
Le modifiche introdotte incidono anche su altri aspetti: annoverano tra i temi di rilevanza strategica le decisioni su alcune materie (Fintech; fattori ambientali, sociali e di governance – ESG; politiche di funding); richiedono l’adozione di standard etici per tutto il personale; rafforzano alcuni presidi di controllo; prevedono l’adozione di politiche per la gestione del dialogo tra amministratori e azionisti.
Alle banche si richiede, infine, di adeguarsi ad una specifica previsione della CRD V in materia di finanziamenti agli esponenti e alle loro parti correlate.ì
Consob ha ordinato l’oscuramento di 3 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari:
- Vibeinv Invest Limited (sito internet www.vibeinv.com);
- “FXGBP Markets” (sito internet https://fxgbpmarkets.com);
- “Maxinvesto” (sito internet www.maxinvesto.com e relativa pagina https://secure.maxinvesto.com).
Sale, così, a 482 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019.
Il primo semestre dell’anno ha fatto registrare l’arrivo di 903 nuovi ricorsi (874 nello stesso periodo del 2020). Oltre 8.000 i ricorsi complessivamente ricevuti dall’Arbitro Consob dall’inizio della sua attività ad oggi.
Il Collegio ha accolto il 65% dei ricorsi esaminati (35% rigettati), riconoscendo risarcimenti per complessivi 13,5 milioni di euro (12 milioni di euro nel primo semestre 2020). Se si tiene conto anche di quanto deciso nei quattro anni precedenti, a metà 2021 le somme complessivamente liquidate a favore dei risparmiatori sfiorano i 100 milioni di euro (97,8 milioni di euro il totale), con una media pro-capite di circa 40.000 euro.
In particolare, il Comitato ha il compito di:
- osservare e monitorare l’evoluzione del FinTech a livello nazionale, europeo ed internazionale, al fine di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo del FinTech, anche mediante la promozione e il supporto di interventi di semplificazione amministrativa, formulazione di linee guida e migliori prassi;
- agevolare il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e con le autorità, anche attraverso studi, analisi, organizzazione di tavoli di confronto e audizioni di operatori del settore FinTech e di istituzioni straniere attive nella regolazione FinTech, al fine di migliorare l’attività propria e dei suoi membri;
- facilitare il confronto sulle aree di rischio, identificate dai membri del Comitato, che necessitano di interventi coordinati da parte degli stessi membri, per la tutela degli interessi dei rispettivi ambiti di competenza;
- promuovere e coordinare il contenuto di attività di collaborazione e scambio informativo con le istituzioni estere competenti, ivi comprese le autorità europee, che dovessero rendersi necessarie ed opportune;
- svolgere le attività in materia di sperimentazione FinTech, previste al Capo II.
Il provvedimento entrerà in vigore il 17 luglio 2021.