L’ESMA ha presentato la prima relazione sulle norme nazionali di Paesi UE che disciplinano la commercializzazione dei fondi di investimento ai sensi del regolamento sulla distribuzione transfrontaliera fondi.
L’ESMA fornisce una panoramica dei requisiti di marketing negli Stati membri e analizza gli effetti delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative nazionali che disciplinano la commercializzazione dei fondi di investimento. Il rapporto si basa sulle risposte fornite dalle autorità nazionali competenti (NCA) a due questionari preparati dall’ESMA.
I risultati delle verifiche mostrano che:

  • Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative nazionali che disciplinano i requisiti di marketing si basano solitamente sul recepimento dell’AIFMD e della direttiva UCITS, sebbene le risposte delle ANC abbiano mostrato che potrebbero essere applicabili alcuni requisiti nazionali aggiuntivi.
  • Solo un numero molto limitato di ANC effettua verifiche ex ante o ex post o comunicazioni di marketing.
  • Si prevede che una maggiore armonizzazione degli obblighi di commercializzazione sarà raggiunta dopo il recepimento della direttiva sulla distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo entro il 2 agosto 2021.

L’ESMA ha pubblicato l’ultima edizione della newsletter “Spotlight on Markets”.
La pubblicazione si concentra questo mese sulla relazione annuale 2020. L’ESMA è stata in prima linea nella risposta alla crisi COVID-19 e alla Brexit sui mercati finanziari dell’UE, assumendo nel contempo nuovi poteri e responsabilità di vigilanza nell’ambito del riesame delle autorità di vigilanza europee e dell’EMIR 2.2.
Altri argomenti chiave includono:

  • lo Stress Test delle Controparti Centrali ;
  • il primo Risk Dashboard per il 2021;
  • il Rapporto finale sugli obblighi MiFIDII/MiFIR sui dati di mercato;
  • l’approvazione dei primi due repertori di cartolarizzazione ; e
  • la Dichiarazione congiunta con la Commissione europea, la vigilanza bancaria della BCE e l’Autorità bancaria europea sulla cessazione del LIBOR.

L’EBA ha pubblicato un parere per facilitare l’attuazione del Regolamento (UE) 2019/2033 (IFR) e della Direttiva (UE) 2019/2034 (IFD) sulle imprese di investimento.
L’IFR/IFD classificano le imprese di investimento in base alla loro attività, al modello e alla dimensione, quest’ultima comparata su diverse soglie.
In alcuni casi, in particolare per le imprese di investimento di paesi terzi, il parere fornisce chiarezza sia alle imprese di investimento che alle loro autorità di vigilanza nei casi specifici, in cui, nel perdurare dell’assenza degli standard tecnici, emerga incertezza sulla relativa classificazione e la conseguente necessità di richiesta di autorizzazione come ente creditizio.
In generale, l’EBA consiglia alle autorità competenti di applicare un approccio pragmatico per tali imprese di investimento, laddove la soglia di 30 miliardi di EUR per l’identificazione del regime prudenziale da applicare non possa essere determinata. In particolare, l’EBA consiglia alle autorità di vigilanza di non dare seguito ad alcuna azione di vigilanza, fino a sei mesi dopo l’adozione degli standard tecnici definitivi.

 L’EBA ha pubblicato una decisione relativa all’utilizzo di rating delle Agenzie di Rating del credito (ECAI) non richiesti per il calcolo dei requisiti patrimoniali da parte degli enti creditizi.
La decisione, che riflette il riconoscimento di due ECAI aggiuntive e la cancellazione dalla registrazione di tre ECAI, fa parte del Single Rulebook nel settore bancario e garantirà l’armonizzazione normativa in tutta l’Unione europea per quanto riguarda l’uso di rating creditizi non richiesti per determinare requisiti di fondi propri degli enti.

Banca d’Italia con Provvedimento del 30 giugno 2021, ha apportato delle modifiche alle disposizioni in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”.
Le modifiche danno attuazione all’articolo 106 della Direttiva 2015/2366/UE (PSD2), nella parte in cui prevede che i prestatori di servizi di pagamento mettano a disposizione in modo facilmente accessibile nei rispettivi siti web e su supporto cartaceo l’opuscolo della Commissione europea illustrativo dei diritti dei consumatori nell’ambito dei sistemi di pagamento nell’UE.

Banca d’Italia pubblica una comunicazione con cui esclude alcune esposizioni verso le banche centrali dal calcolo del requisito di leva finanziaria alla luce della pandemia di COVID-19 nell’ambito dell’esercizio della discrezionalità per le banche meno significative ai sensi della recente disposizione della BCE.