Banca d’Italia ricorda che la Circolare n.139 del 1991, cap. II, sez. 2, par. 3 prevede che non formano oggetto di rilevazione le garanzie rilasciate ex lege, ossia quelle pubbliche concesse in base a leggi, decreti e provvedimenti normativi rilasciate automaticamente, al ricorrere di presupposti predeterminati.
La garanzia offerta dal “Fondo prima casa”, pertanto, è da considerarsi una garanzia ex lege poiché viene rilasciata solo in presenza di condizioni specifiche predeterminate dalle disposizioni attuative della L. 147/2013 e di conseguenza non è necessario segnalarla alla Centrale Rischi.
Solo in via eccezionale, considerando l’impatto limitato delle segnalazioni errate effettuate finora sulla rappresentazione complessiva del rischio dei clienti e per tener conto delle difficoltà degli intermediari, Banca d’Italia comunica che è possibile non cancellare le garanzie fondo prima casa già erroneamente segnalate in Centrale Rischi.
Banca d’Italia raccomanda tuttavia di procedere con l’adeguamento entro le segnalazioni relative a febbraio 2024, con scadenza di inoltro entro il 25 marzo.
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