Le disposizioni attuano a livello di regolamentazione secondaria il regime europeo in materia di cartolarizzazioni dettato dal Regolamento (Ue) 2017/2402 sulle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS), successivamente modificato dal Regolamento (UE) 2021/557 sulle cartolarizzazioni di attività deteriorate e cartolarizzazioni sintetiche o nel bilancio.
Le disposizioni attuative della Consob disciplinano i seguenti profili in materia di cartolarizzazioni:
  • notifica delle operazioni di cartolarizzazione alla Consob e i requisiti organizzativi applicabili ai soggetti coinvolti nell’operazione di cartolarizzazione;
  • le modalità di trasmissione della richiesta di autorizzazione dei soggetti terzi che valutano la conformità delle cartolarizzazioni ai criteri STS.
Le disposizioni attuative prevedono due distinti modelli di dati per la notifica delle informazioni di cui agli articoli da 6 a 9 del Regolamento cartolarizzazioni e per la notifica dei dati applicabili alle sole cartolarizzazioni STS.
In questo secondo caso, gli operatori possono non inserire nel modello di dati le informazioni già trasmessi tramite diversi template ad altre autorità di vigilanza (ESMA, BCE e Banca d’Italia), limitandosi ad allegare gli stessi template.
I due modelli di dati e le modalità tecniche per la loro compilazione e invio sono pubblicati sul sito internet della Consob [Template A – Cartolarizzazioni corporate – Template B – Cartolarizzazioni STS].
La fase di preparazione, che partirà il 1º novembre 2023 e avrà una durata iniziale di due anni, getterà le basi per un eventuale euro digitale, anche mediante la messa a punto del manuale di norme e la selezione dei fornitori per lo sviluppo della piattaforma e delle infrastrutture.
La fase di preparazione aprirà la strada a una possibile decisione futura sull’emissione di un euro digitale.
L’ESMA ha pubblicato una lettera e una dichiarazione per incoraggiare i preparativi per una transizione agevole al Regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività (MiCA).

Nella lettera indirizzata al Consiglio Economia e Finanza (ECOFIN), la presidente dell’ESMA invita gli Stati membri a designare senza indugio le autorità competenti incaricate di svolgere le funzioni e i compiti previsti dal MiCA e a prendere in considerazione la possibilità di limitare a 12 mesi, laddove decidessero di concederlo, il periodo di grandfathering.
L’ESMA ha inoltre pubblicato una dichiarazione indirizzata agli enti che forniscono servizi di cripto-asset e alle autorità nazionali competenti che saranno responsabili della loro supervisione, in cui elenca le aspettative per ciascuno da qui fino alla fine del periodo transitorio del MiCA. Le autorità competenti sono incoraggiate a dedicare risorse e ad allineare le proprie pratiche di vigilanza a quelle delle loro controparti in tutta l’UE per avviare una vigilanza efficace fin dal primo giorno.
Gli operatori di mercato sono incoraggiati a iniziare a pianificare una transizione senza intoppi e a garantire che i loro clienti siano consapevoli dello status normativo delle loro offerte di cripto-asset in regime di grand-fathered.
La dichiarazione ricorda inoltre ai consumatori i rischi associati all’investimento in cripto-asset fino all’entrata in vigore del MiCA ed anche successivamente ad esso.