Il regolamento (UE) 2022/2578 del Consiglio che istituisce un meccanismo di correzione del mercato per proteggere i cittadini dell’Unione e l’economia da prezzi eccessivamente elevati («regolamento MCM») istituisce un meccanismo temporaneo di correzione del mercato («MCM») per gli ordini effettuati per la negoziazione di derivati Title Transfer Facility («TTF») e derivati collegati ad altri punti di scambio virtuale («VTP») con scadenze comprese tra un mese e un anno. Ne consegue che l’MCM si applica a qualsiasi derivato su merci che è negoziato su un mercato regolamentato e ha per sottostante un’operazione su gas in qualsiasi VTP nell’Unione.
Il regolamento MCM stabilisce i dettagli tecnici dell’applicazione dell’MCM unicamente per quanto riguarda gli ordini di derivati TTF e non per gli ordini di derivati collegati ad altri VTP. Ciò si ascriveva all’urgente necessità di applicare l’MCM ai derivati TTF, comunemente considerato l’indicatore di prezzo standard sui mercati europei del gas, e al fatto che l’applicazione dell’MCM agli ordini di derivati collegati ad altri VTP richiedeva un’ulteriore preparazione.
Pertanto il regolamento MCM conferisce alla Commissione il potere di adottare un atto di esecuzione per definire i dettagli tecnici dell’applicazione dell’MCM ai derivati collegati a tali altri VTP, in particolare per quanto riguarda il verificarsi di un evento di correzione di mercato e l’applicazione di un limite dinamico di offerta in relazione a tali derivati. Il regolamento MCM conferisce inoltre alla Commissione il potere di escludere in via eccezionale taluni derivati tra quelli collegati ad altri VTP.
La Commissione ritiene che l’MCM debba applicarsi a tutti i derivati collegati ad altri VTP senza eccezioni. Nelle rispettive relazioni di valutazione degli effetti l’ACER e l’ESMA hanno confermato la posizione della Commissione, ossia che l’inclusione degli altri VTP non comporta effetti negativi significativi sui mercati finanziari o del gas.
Sia l’ACER che l’ESMA hanno osservato che l’estensione dell’MCM ai derivati collegati ad altri VTP può apportare benefici aggiuntivi limitati, che la maggior parte di tali derivati non sono sufficientemente liquidi e che talune controparti centrali di compensazione («CCP») potrebbero dover sostenere costi aggiuntivi per modificare la procedura di gestione degli inadempimenti.
Tuttavia, in vista dell’attuazione del regolamento MCM, sia l’ACER che l’ESMA hanno condiviso la conclusione della Commissione secondo cui l’applicazione dell’MCM a tutti i derivati collegati ad altri VTP non comporta effetti negativi significativi sui mercati finanziari o del gas.
Al fine di preservare il buon funzionamento dei mercati dei derivati e consentire ai partecipanti al mercato di gestire adeguatamente le esposizioni al rischio, è di fondamentale importanza che il presente regolamento non interferisca con i contratti conclusi prima della sua data di applicazione. Pertanto il limite dinamico di offerta non dovrebbe applicarsi ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, né alle negoziazioni che consentono ai partecipanti al mercato di compensare o di ridurre le posizioni risultanti da contratti in derivati collegati ad altri VTP conclusi prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.
Inoltre le CCP svolgono un ruolo fondamentale nel garantire il corretto funzionamento dei mercati dei derivati TTF attenuando il rischio di controparte. È altrettanto importante assicurare che l’estensione del meccanismo ad altri VTP non metta a rischio le CCP che compensano gli strumenti interessati in caso di inadempimento di un partecipante diretto.
Tali CCP dovrebbero pertanto essere in grado di attuare procedure di gestione degli inadempimenti senza essere soggette al limite di offerta. A tal fine il limite dinamico di offerta non dovrebbe applicarsi alle negoziazioni eseguite nell’ambito di una procedura di gestione degli inadempimenti organizzata da una CCP.
In questo modo, le CCP avrebbero la flessibilità necessaria per gestire efficacemente situazioni di inadempimento, senza dover preoccuparsi dei limiti di offerta imposti dal mercato. Ciò garantirebbe la stabilità e la sicurezza dei mercati dei derivati TTF e di altri VTP, prevenendo possibili crisi e aumentando la fiducia degli investitori.
Il Regolamento si applica a partire dal 1 maggio 2023.
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Le autorità devono inoltre sviluppare le competenze e gli strumenti necessari per raccogliere rapidamente le informazioni chiave, tracciare le transazioni finanziarie quasi istantanee e recuperare le risorse virtuali prima che si disperdano.
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