Sale a 825 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019.

In particolare, a valere sulle risorse erogate in attuazione della Legge, i confidi possono concedere alle PMI, operanti in tutti i settori economici, finanziamenti agevolati che abbiano le seguenti caratteristiche:
  • l’importo del finanziamento agevolato, nel caso in cui sia erogato da confidi minori, non è superiore ad euro centomila;
  • la quota parte del finanziamento agevolato concesso a valere sulle risorse di cui alla Legge sopracitata non è superiore all’80% dell’importo finanziato;
  • sono disciplinati ad un tasso di interesse pari a zero;
  • il limite massimo dei finanziamenti erogabili per singola PMI beneficiaria è pari al 5% delle somme assegnate al confidi in attuazione della Legge.
I confidi possono applicare all’operazione finanziata, solamente per la parte inerente risorse proprie del confidi, un tasso di interesse per la remunerazione del rischio assunto a proprio carico e, sull’intero importo del credito erogato, una commissione a copertura dei costi amministrativi di istruttoria e di gestione dell’operazione, nel limite massimo dello 0,5 % dell’importo del finanziamento.
I finanziamenti agevolati in oggetto non possono essere riconosciuti per operazioni di consolidamento di passività finanziarie a breve termine o di rinegoziazione di passività finanziarie a medio-lungo termine.
I confidi dovranno provvedere alla registrazione degli finanziamenti individuali alle PMI nei registri aiuti, secondo le rispettive modalità di funzionamento.
L’erogazione del credito è subordinata alla verifica della regolarità contributiva della PMI beneficiaria, attraverso l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 31 D.l. n. 69/2013.
Il parere si basa sulla definizione MiFID II di sistemi multilaterali e chiarisce come interpretare gli elementi della definizione.
Fornisce informazioni in particolare su come classificare un sistema e su come identificare quando gli interessi commerciali di terzi interagiscono all’interno di un sistema.
La combinazione delle modifiche introdotte nella MiFID II e la continua innovazione nei mercati finanziari ha portato a interpretazioni diverse all’interno dell’UE se un sistema debba essere autorizzato come sede di negoziazione.
La relazione finale cerca di armonizzare le interpretazioni, tra l’altro, sui nuovi fornitori di tecnologia e sui sistemi di richiesta di quotazione che possono, in alcuni casi, operare de facto in un sistema multilaterale senza un’adeguata autorizzazione.