Nell’ambito delle modifiche alle disposizioni del Regolamento Emittenti in materia di prospetto, adottate con delibera n. 22423 del 28 luglio 2022 allo scopo di ottimizzare i procedimenti di approvazione dei prospetti e semplificarne la relativa disciplina, nonché di rendere più efficiente l’accesso delle imprese ai mercati dei capitali, senza incidere sui presìdi posti a tutela degli investitori, non sono previste, tra i documenti e le informazioni che devono essere allegati alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione a quotazione, la bozza di procedura sulle operazioni con parti correlate e le informazioni sui rapporti rilevanti ai fini dell’indipendenza dei componenti degli organi sociali dell’emittente, in quanto non richiesti dal Regolamento Delegato (UE) 2019/980 in materia di Prospetto di diretta applicazione.
Consob invita gli emittenti e gli altri soggetti che intervengono nel processo di ammissione a quotazione a prestare attenzione affinché gli aspetti di governo societario, quali la procedura sulle operazioni con parti correlate e i requisiti di indipendenza in capo ai componenti degli organi sociali che entreranno in carica alla data di avvio delle negoziazioni, siano in linea con la disciplina delle società quotate. In particolare:
  • con riferimento alle procedure adottate in materia di operazioni con parti correlate, si richiama l’attenzione sull’importanza di verificare, prima della quotazione, la conformità di tali procedure con le disposizioni del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 nonché la coerenza delle scelte opzionali effettuate dall’emittente, che il Regolamento operazioni parti correlate rimette all’autonomia statutaria;
  • con specifico riferimento ai requisiti di indipendenza dei componenti gli organi di amministrazione e controllo, si richiama l’attenzione sulla necessità di verificare la rispondenza della composizione degli organi sociali alla disciplina delle società quotate con particolare riguardo a tali requisiti; il riscontro di criticità dopo la quotazione potrebbe infatti comportare, per quanto riguarda i componenti degli organi di controllo, un obbligo per la Consob di dichiararne la decadenza, in caso di inerzia da parte dell’organo amministrativo e, per quanto riguarda i componenti dell’organo amministrativo, la necessità di richiedere delle integrazioni informative sulle valutazioni svolte dalla società e il coinvolgimento dell’organo di controllo sulla correttezza di tali valutazioni.
Consob richiama dunque l’attenzione degli emittenti sulla circostanza che tali verifiche siano effettuate prima della quotazione; ciò al fine di evitare eventuali costi derivanti, ad esempio, dalla necessità, in caso di accertata insussistenza del requisito di indipendenza in capo ad un esponente degli organi sociali, di convocare, dopo la quotazione, un’assemblea volta ad integrare l’organo sociale e i costi reputazionali derivanti, ad esempio, dall’adozione, dopo l’ammissione a quotazione, di provvedimenti di decadenza da parte della Consob di componenti dell’organo di controllo dichiarati indipendenti nel prospetto di quotazione.
Consob ricorda, in ogni caso, la possibilità per gli emittenti di sottoporre alla stessa Commissione qualsiasi problematica concernente i suddetti profili, evidenziando la piena disponibilità dell’Autorità a fornire chiarimenti al riguardo.
La pubblicazione ha cadenza trimestrale e sintetizza le principali evidenze relative ai problemi segnalati alla Banca d’Italia dai clienti degli intermediari bancari e finanziari.

L’infografica fornisce il dettaglio delle materie oggetto di lamentela, delle tipologie di esponenti, dei tempi medi di risposta e dell’esito dell’esposto.
Nell’ambito del CSA, le ANC esamineranno se le comunicazioni di marketing, compresi gli annunci pubblicitari, sono corrette, chiare e non fuorvianti e in che modo le imprese selezionano il pubblico di riferimento per le comunicazioni di marketing, in particolare nel caso di prodotti di investimento più rischiosi e complessi.
L’ESMA è inoltre consapevole del fatto che gli investitori più giovani e meno esperti sono particolarmente vulnerabili quando operano online. Per questo motivo, il CSA considererà attentamente anche il marketing e la pubblicità delle aziende attraverso canali di distribuzione tra cui app, siti Web, social media e collaborazioni con affiliati come influencer.
Infine, il CSA 2023 sarà anche un’opportunità per raccogliere informazioni su possibili “pratiche di greenwashing” osservate nelle comunicazioni di marketing e nelle pubblicità.
Il CSA sarà condotto nel corso del 2023.
La relazione mostra progressi nel colmare le carenze relative al MREL, anche se a un tasso inferiore per le banche più piccole, e conclude che l’impatto del MREL sulla redditività delle banche è gestibile, sebbene eterogeneo a seconda dei tipi di banche e degli Stati membri.