Banca d’Italia ha pubblicato sette nuovi numeri della serie “Questioni di economia e finanza” (nn. 729-735):
- N. 735 – L’impatto delle politiche di adattamento al cambiamento climatico sui prezzi delle case: evidenze basate sulla città di Venezia
- N. 734 – La cooperazione PUMA tra la Banca d’Italia e gli intermediari per la produzione delle segnalazioni statistiche, di vigilanzae di risoluzione
- N. 733 – Rigidità dei prezzi, costi degli input e aspettative di inflazione: comprendere le decisioni di prezzo delle imprese dai micro dati
- N. 732 – Dati e metodi per la valutazione dei rischi climatici e ambientali in Italia
- N. 731 – Più facile a dirsi che a farsi: perché gli italiani pagano in contanti pur preferendo strumenti alternativi
- N. 730 – Buy now, pay later: caratteristiche del mercato e prospettive di sviluppo
- N. 729 – L’impatto della guerra in Ucraina sui prezzi dell’energia: conseguenze sulla performance finanziaria delle imprese
L’ESRB esprime la propria preoccupazione per alcuni emendamenti alle bozze di proposta della Commissione, che sono state ritenute come modifiche minimali rispetto a ciò che è necessario per aiutare a prevenire o mitigare i rischi per la stabilità finanziaria e proteggere i cittadini europei.
In particolare, desta preoccupazione il ruolo di alcuni poteri volti ad supportare le autorità nazionali a identificare e mitigare i rischi di liquidità che risultano insufficienti, annacquati o nulli.
Sul punto, continua il ESRB, i recenti sviluppi del mercato nel Regno Unito dovrebbero servire da campanello d’allarme, in quanto:
- il rischio di liquidità è pervasivo. Anche le istituzioni finanziarie che (i) non sono impegnate nella trasformazione della liquidità come parte del loro modello di business e che (ii) hanno passività a lungo termine e perseguono strategie di investimento orientate alle passività, possono essere esposte al rischio di liquidità. I riscatti diffusi di contratti di assicurazione sulla vita possono essere un’altra fonte di rischio di liquidità.
- la prevenzione è più efficiente e meno costosa della gestione delle crisi. Il rischio di liquidità può materializzarsi rapidamente e minacciare la stabilità finanziaria con conseguenze negative per l’economia reale. È quindi fondamentale che le autorità di vigilanza possano agire preventivamente. In materia di liquidità, i poteri che si applicano solo in “situazioni eccezionali” rischiano di essere ” too little, too late”.
Pertanto, le disposizioni relative ai rischi di liquidità dovrebbero essere attentamente considerate nell’ambito della revisione di Solvency II in corso.
È fondamentale consentire alle autorità di vigilanza di individuare le imprese di assicurazione che potrebbero avere un profilo di liquidità vulnerabile e, se necessario, di intervenire prima che il rischio di liquidità si concretizzi.
La lettera, compresi i suggerimenti contenuti nell’allegato, è coerente con le proposte avanzate dal ESRB nella sua risposta alla consultazione dei servizi della Commissione sulla revisione di Solvency II.
Il conclusione l’ESRB sottolinea come l’attenzione sul rischio di liquidità non debba in alcun modo essere interpretata a scapito della solvibilità.
Sarebbe dannoso per la stabilità finanziaria se i requisiti patrimoniali venissero significativamente abbassati.
Inoltre, l’esistenza di un quadro normativo europeo di risanamento e risoluzione delle crisi nel settore assicurativo è necessario per salvaguardare la stabilità finanziaria e la protezione degli assicurati in una parte molto importante del settore finanziario.
Nel rapporto, l’ESMA fornisce un quadro del panorama commerciale europeo nel 2021, comprendendo l’effetto netto della Brexit e il processo di delocalizzazione dal Regno Unito all’Unione europea.
L’ESMA ha pubblicato un rapporto finale sulla modifica delle norme tecniche di regolamentazione (RTS) sulla disciplina del regolamento, per semplificare il processo di sanzioni pecuniarie affidando ai Central securities depository (CSD) la responsabilità di raccolta e distribuzione, anche per le operazioni compensate dalla CCP.
L’emendamento proposto eliminerebbe il processo separato gestito dalla controparte centrale stabilito dall’articolo 19 dell’RTS per la riscossione e la distribuzione delle penali pecuniarie per i mancati regolamenti sulle operazioni compensate. Affiderebbe inoltre ai CSD l’intero processo di riscossione e distribuzione delle penali ai sensi degli articoli 16,17 e 18 del medesimo regolamento, stabilendo un unico processo armonizzato per tutte le transazioni (sia compensate che non).