Alla luce della descrizione di rettifica di valore su crediti di cui all’art. 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), solamente le perdite attese su crediti riflesse nelle rettifiche di valore su crediti specifiche realizzate dal soggetto detentore dell’esposizione in stato di default possono essere contabilizzate nell’attribuzione di un fattore di ponderazione del rischio ai sensi dell’art. 127, paragrafo 1.
Le perdite su crediti computate nel prezzo delle esposizioni in default, trattenute dall’ente venditore come perdite subite, non possono essere riconosciute dall’ente acquirente dopo la vendita.
Di conseguenza, il fattore di ponderazione del rischio applicabile all’esposizione in stato di default può variare in seguito alla vendita delle esposizioni in default, anche se il prezzo dell’operazione prevede lo sconto di un importo uguale alle rettifiche di valore su crediti specifiche per le perdite attese su crediti contabilizzate dal soggetto venditore prima della vendita.
Questa situazione, evidenzia la Commissione, crea un ostacolo normativo alla creazione di mercati secondari per le esposizioni in default, in quanto il possibile disallineamento tra i fattori di ponderazione del rischio da applicare all’esposizione in default rispettivamente dall’ente venditore e dall’ente acquirente potrebbe rendere l’operazione meno attraente per l’ente acquirente e quindi creare indebiti ostacoli per gli enti creditizi che intendano rimuovere le esposizioni in stato di default dai loro bilanci.
Le modifiche intervengono pertanto per far sì che le rettifiche di valore su crediti specifiche riconosciute ai fini dell’articolo 127 del CRR includano qualsiasi sconto nel prezzo di un’esposizione in stato di default che l’ente acquirente non abbia riconosciuto mediante l’aumento del capitale primario di classe 1.
Questi principi faranno parte di un manuale di vigilanza, che l’EBA pubblicherà più avanti nel 2022 con l’obiettivo di garantire un approccio armonizzato nell’uso dei dati COVID-19, soprattutto laddove l’uso di moratorie e altre misure pubbliche potrebbe aver portato a cambiamenti nei tassi di default.
L’EBA ha ricevuto richieste per un tempestivo chiarimento dei requisiti riguardanti la rappresentatività e l’utilizzo dei dati rilevanti per l’IRB interessati dalla pandemia di COVID-19 e le misure di contrasto in termini di convalida e calibrazione. I quattro principi sono anche di interesse generale, soprattutto nel contesto di altre pratiche di modellizzazione, come l’IFRS9, e consentiranno alle autorità di vigilanza e alle banche di includerli nelle loro attuali considerazioni.
In merito ai principi:
  • il primo chiarisce che le linee guida sulla valutazione della rappresentatività dei dati contenute nelle Linee guida EBA su PD e LGD dovrebbero essere applicate anche nel caso di dati impattati dal COVID-19.
  • il secondo chiarisce che una diminuzione significativa dei parametri di rischio IRB applicati rispetto ai livelli pre-crisi indica una potenziale mancanza di rappresentatività e dovrebbe essere analizzata in modo più approfondito.
  • il terzo riguarda i tassi di insolvenza e perdita osservati durante la pandemia e chiarisce che in caso di non rappresentatività di tali tassi, una ricalibrazione dovrebbe essere posticipata per abbassare le medie di lungo periodo.
  • il quarto affronta la convalida e la ricalibrazione della LGD al ribasso nel contesto della pandemia di COVID-19. In questo caso, l’EBA raccomanda di rimandare le potenziali ricalibrazioni al ribasso almeno fino a quando gli effetti della crisi non si saranno pienamente concretizzati nei tassi di perdita osservati.