Sale a 720 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019.
Consob ha pubblicato il secondo Quaderno della collana Finanza sostenibile “Gestione del risparmio e sostenibilità: l’approccio dei gestori in Italia“.
Banca d’Italia ha pubblicato sei nuovi numeri della serie “Questioni di economia e finanza” (nn. 692-697):
Alla luce della portata transfrontaliera della gestione dei dati di mercato, il Regolamento (UE) 2019/2175 ha trasferito all’ESMA i poteri di autorizzazione e vigilanza per quanto riguarda le attività dei fornitori di servizi di comunicazione dati nell’Unione.
Il Regolamento in oggetto specifica le commissioni che l’ESMA può richiedere per la proposizione delle domande, l’autorizzazione e la vigilanza dei DRSP.
Tali costi, addebitati ai fornitori di servizi di comunicazione dati, sono finalizzati a coprire integralmente le spese sostenute dall’ESMA relativamente all’autorizzazione e alla vigilanza dei data reporting service providers.
I compiti di vigilanza includono:
  • la valutazione dell’idoneità dell’organo di gestione;
  • il controllo sui requisiti organizzativi da parte dei fornitori di servizi di comunicazione;
  • l’attuazione del potere di chiedere informazioni, condurre indagini e svolgere ispezioni;
  • la prescrizione di misure di vigilanza.
Il Regolamento prevede inoltre una disciplina transitoria per gli anni 2022 e 2023 e basa i calcoli per la determinazione delle commissioni di vigilanza secondo il principio di proporzionalità, determinando la rilevanza dei DRSP sul numero delle operazioni svolte.

L’EIOPA ha pubblicato due documenti di consultazione su:

  • la dichiarazione di vigilanza sulle esclusioni relative a eventi sistemici quali pandemie, catastrofi naturali o grandi attacchi informatici: l’obiettivo della dichiarazione di vigilanza è promuovere la convergenza in materia di vigilanza nel modo in cui le autorità nazionali competenti valutano il trattamento delle esclusioni nei contratti assicurativi derivanti da rischi a seguito di eventi sistemici. Ciò dovrebbe in definitiva sostenere che gli assicuratori seguano un approccio orientato al cliente in tali eventi.
    L’EIOPA nella sua dichiarazione di vigilanza raccomanda alle autorità nazionali competenti di prendere in considerazione quanto segue:
    1. I produttori di prodotti assicurativi dovrebbero valutare se le esclusioni applicabili dalla copertura sono chiare e se vi è chiarezza contrattuale per gli assicurati;
    2. Se il rischio derivante da un evento sistemico diventa non assicurabile o non è chiaro se il rischio è coperto o meno, i produttori assicurativi sono tenuti a valutare i termini e le condizioni e l’ambito della copertura tenendo conto delle esigenze, obiettivi e caratteristiche del mercato di riferimento individuato;
    3. Più in generale, quando vengono sviluppati nuovi prodotti, le esigenze, gli obiettivi e le caratteristiche del mercato di riferimento devono essere presi in considerazione rispetto alle esclusioni.
  • la dichiarazione di vigilanza sulla gestione delle esposizioni informatiche non affermative: in questo documento di consultazione, l’EIOPA raccomanda alle autorità nazionali competenti di dedicare maggiore attenzione alla valutazione da parte delle imprese di assicurazione dei termini e delle condizioni dei loro prodotti assicurativi esistenti.
    Il documento di consultazione si concentra sulle aspettative della vigilanza e sottolinea:
    1. la necessità di una strategia top-down e di una definizione della propensione al rischio per le imprese di (ri)assicurazione per sottoscrivere il rischio informatico;
    2. la necessità di identificare e misurare l’esposizione ai rischi al fine di attuare solide pratiche di sottoscrizione cibernetica, con particolare riguardo alla gestione delle esposizioni cibernetiche non affermative;
    3. l’importanza della gestione e della mitigazione del rischio di cyber underwriting, compresa la strategia di riassicurazione.
Le consultazioni termineranno il 18 luglio 2022.