In particolare, il provvedimento definisce modalità e termini per l’invio delle informazioni che i prestatori dei servizi di cui al comma 2, lettere m), punti 1) e 2), e n) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono tenuti a notificare in conformità all’art. 37, della direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2).
Nel dicembre 2019 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) ha riesaminato il suo quadro relativo al terzo pilastro, compresi gli obblighi di informativa sul rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario (interest rate risk in the banking book – IRRBB).
In linea con l’evolversi delle norme internazionali concordate dal Comitato di Basilea, gli obblighi di informativa sull’IRRBB, applicabili a decorrere da giugno 2021, sono stati inseriti nell’articolo 448 del Regolamento (UE) n. 575/2013 dal regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Le modifiche sono volte ad incorporare nel Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 le nuove norme tecniche di attuazione sull’informativa al pubblico in merito all’IRRBB di cui all’articolo 448 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR).
Al fine di garantire che gli enti pubblichino informazioni esaurienti e comparabili sull’IRRBB, è prevista una tabella contenente informazioni qualitative sui rischi di tasso di interesse delle attività esterne al portafoglio di negoziazione e un modello contenente informazioni quantitative sui rischi di tasso di interesse delle attività esterne al portafoglio di negoziazione.