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- https://www.iseassicurazionisrl.it;
- https://www.primassicura.it;
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Lo schema di Regolamento disciplina le disposizioni in materia di contratti di assicurazione di cui all’articolo 41, commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni Private (CAP), ossia i contratti c.d. linked, le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall’impresa di assicurazione o di quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) oppure a un indice azionario o a un altro valore di riferimento diverso da quelli precedentemente menzionati.
Le nuove disposizioni contenute nello schema di Regolamento sono state elaborate tenendo conto della necessità di assicurare l’adeguato coordinamento e la coerenza con gli interventi legislativi, di matrice europea e nazionale, succedutisi nel tempo: la Direttiva Solvency II e successive modifiche e, nel più ampio ambito finanziario, le direttive UCITS e il D.lgs. 252/2005 in materia di forme pensionistiche complementari, la Direttiva IDD e la relativa regolamentazione europea e nazionale di attuazione .
La consultazione terminerà il 9 giugno 2022.
In particolare, le proposte dell’IVASS riguardano:
- l’elaborazione di proposte di intervento regolamentare ritenute necessarie per lo sviluppo di nuovi prodotti vita, anche sulla base delle esperienze di altri mercati europei, percorribili nell’ambito del quadro normativo primario;
- modifiche al Regolamento 38/2011, che consente alle imprese di prevedere modalità di determinazione del tasso medio di rendimento delle gestioni separate che tengano conto dell’accantonamento delle plusvalenze nette realizzate in un apposito “fondo utili”;
- modifiche al contenuto e determinazione della garanzia demografica dei prodotti di ramo III, che persegue l’obiettivo di assegnare rilevanza, quale componente caratterizzante i prodotti assicurativi di ramo III, alla copertura del rischio demografico, mediante l’identificazione della relativa garanzia;
- i prodotti con matching adjustmen;
- i prodotti con partecipazione agli utili in relazione ai quali l’articolo 44- sexies del Codice delle assicurazioni private prevede che l’IVASS individui con regolamento le caratteristiche in presenza delle quali le relative riserve di utili costituiscono importi di cui l’impresa dispone per l’eventuale messa a disposizione di contraenti e beneficiari;
- altri interventi regolamentari ritenuti utili o necessari per favorire le condizioni o rimuovere ostacoli alla strutturazione di nuovi prodotti vita in coerenza con il framework normativo primario.
La consultazione terminerà il 9 giugno 2022.
Con la presente comunicazione vengono aggiornate le integrazioni alle disposizioni che disciplinano i bilanci delle banche (la Circolare n. 262 del 2005) per fornire al mercato informazioni sugli effetti che il COVID19 e le misure di sostegno all’economia hanno prodotto sulle strategie, gli obiettivi e le politiche di gestione dei rischi, nonché sulla situazione economico-patrimoniale degli intermediari.
Nel definire l’aggiornamento alle integrazioni, Banca d’Italia, ha tenuto conto dell’evoluzione della normativa comunitaria in materia di trattamento delle moratorie, dei recenti aggiornamenti alle circolari segnaletiche e di bilancio e delle modifiche all’IFRS 16 “Leasing” connesse al Covid-19.
Le disposizioni allegate alla presente comunicazione si applicano a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2021.
Con la presente comunicazione vengono aggiornate le integrazioni alle disposizioni del Provvedimento “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari” per fornire al mercato informazioni sugli effetti che il COVID-19 e le misure di sostegno all’economia hanno prodotto sulle strategie, gli obiettivi e le politiche di gestione dei rischi, nonché sulla situazione economico-patrimoniale degli intermediari.
Nel definire l’aggiornamento alle integrazioni si è tenuto conto dell’evoluzione della normativa comunitaria in materia di trattamento delle moratorie, dei recenti aggiornamenti alle circolari segnaletiche e di bilancio e delle modifiche all’IFRS 16 “Leasing” connesse al Covid-19.
Le disposizioni allegate alla presente comunicazione si applicano a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2021.
L’EBA sottolinea la necessità che le banche e le altre istituzioni finanziarie europee attuino e rispettino le misure restrittive adottate in risposta alla crisi ucraina.
Le istituzioni finanziarie sono tenute a valutare l’adeguatezza e l’efficacia dei controlli interni e della governance per garantire il rispetto di queste misure e per adattare o migliorare i sistemi e i processi, a seconda dei casi.
Le autorità competenti stanno lavorando per garantire l’adeguatezza dei controlli interni e della governance negli enti vigilati. Le autorità competenti collaborano inoltre strettamente con le istituzioni vigilate, le unità di informazione finanziaria (FIU) e le forze dell’ordine per identificare, monitorare e sensibilizzare sulle tipologie di frode e criminalità finanziaria e prevenire l’elusione delle misure restrittive. Ciò contribuirà a garantire l’attuazione omogenea delle misure restrittive dell’UE in tutto il settore finanziario ea preservare il buon funzionamento del mercato unico.