Con decreto del 3 settembre 2021, il Ministero dello sviluppo economico ha fissato le modalità e i termini per la presentazione delle domande per l’accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

La domanda può essere presentata da grandi imprese, operanti sul territorio nazionale e in qualsiasi settore economico, con esclusione delle imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo, che, alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo:

  • versano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi causata dalla pandemia;
  • non si trovavano già in situazione di difficoltà;
  • presentano concrete e plausibili prospettive di ripresa dell’attività;
  • sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
  • hanno sede legale e operativa sul territorio nazionale;
  • hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
  • i cui legali rappresentanti o amministratori non siano stati condannati per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
  • nei cui confronti non siano state emesse condanne penali o sanzioni amministrative definitive per le violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale;
  • non siano sottoposte a procedure di tipo liquidatorio.

https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-publishes-criteria-independence-of-supervisory-authorities_en

L’EIOPA ha pubblicato i criteri per valutare l’indipendenza delle autorità di vigilanza in ambito assicurativo.

Riprendendo gli articoli della direttiva Solvency II e IORP II, gli standard internazionali e le esperienze di vigilanza, i criteri forniscono indicazioni alle autorità sulle aspettative dell’EIOPA, specificando ulteriormente i principi di indipendenza operativa, finanziaria e personale, nonché di trasparenza e responsabilità.

Come passo successivo, l’EIOPA prevede di valutare l’indipendenza delle autorità di vigilanza, ad esempio con l’uso di revisioni tra pari. In tal modo, l’EIOPA mira a garantire l’applicazione coerente della normativa, a preservare la stabilità finanziaria e a proteggere i consumatori.