La domanda può essere presentata da grandi imprese, operanti sul territorio nazionale e in qualsiasi settore economico, con esclusione delle imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo, che, alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo:
- versano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi causata dalla pandemia;
- non si trovavano già in situazione di difficoltà;
- presentano concrete e plausibili prospettive di ripresa dell’attività;
- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- hanno sede legale e operativa sul territorio nazionale;
- hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
- i cui legali rappresentanti o amministratori non siano stati condannati per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- nei cui confronti non siano state emesse condanne penali o sanzioni amministrative definitive per le violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale;
- non siano sottoposte a procedure di tipo liquidatorio.
Riprendendo gli articoli della direttiva Solvency II e IORP II, gli standard internazionali e le esperienze di vigilanza, i criteri forniscono indicazioni alle autorità sulle aspettative dell’EIOPA, specificando ulteriormente i principi di indipendenza operativa, finanziaria e personale, nonché di trasparenza e responsabilità.
Come passo successivo, l’EIOPA prevede di valutare l’indipendenza delle autorità di vigilanza, ad esempio con l’uso di revisioni tra pari. In tal modo, l’EIOPA mira a garantire l’applicazione coerente della normativa, a preservare la stabilità finanziaria e a proteggere i consumatori.