Finanziamento con patto marciano

Il Decreto ha stabilito la facoltà di ricorrere al cosiddetto “patto marciano” all’interno dei contratti di finanziamento sottoscritti tra istituti finanziari ed imprese.

Grazie a tale possibilità, nel caso di una concessione di finanziamento tramite garanzia su bene immobile  dell’imprenditore (ad esclusione della sua residenza e di quella di un suo congiunto) le parti possano stipulare un contratto di cessione del bene stesso, la cui efficacia è condizionata all’inadempimento del debitore, potendo lo stesso verificarsi anche solo in caso di mancato pagamento di almeno tre rate protratto per oltre sei mesi dalla scadenza mensile, trimestrale, semestrale o di unica soluzione. In tal caso, il valore di cessione viene determinato da un perito indipendente e nominato dal Giudice, seguendo una procedura definita dalle parti. Qualora il valore del bene sia superiore al debito residuo, il creditore corrisponde al debitore la differenza, in caso contrario, il debitore non dovrà corrispondere nulla al creditore.

Si tratta di una assegnazione stragiudiziale degli immobili che il debitore dà in garanzia, nei confronti dell’istituto finanziario che ne entra pienamente in possesso.

La novità ha abbracciato anche i contratti di finanziamento già in essere prima del Decreto, prevedendo che, se le parti lo desiderano, possono rinegoziare il contratto introducendo il patto marciano, aumentando così rispettivamente termini di durata e costo del finanziamento, e le probabilità di recuperare il prestito.

 

Fondo di solidarietà a tutela degli obbligazionisti subordinati delle banche sottoposte a salvataggio

Il Decreto in oggetto ha stabilito le condizioni e le modalità di accesso al Fondo di solidarietà a tutela degli obbligazionisti subordinati (persone fisiche, imprenditori individuali, coltivatori diretti, imprenditori agricoli) che, alla data del 23 novembre 2015, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche e che hanno perso i loro risparmi a seguito del salvataggio delle stesse.

Il Fondo è stato istituito con l’ultima legge di stabilità ed è alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi.

Originariamente era stata prevista una dotazione massima del Fondo pari a 100 milioni di euro ma tale limite è stato rimosso dall’ultimo decreto.

La Legge di stabilità ha demandato ad un decreto del Ministero dell’Economia la fissazione delle condizioni di accesso al fondo, dei termini di presentazione delle istanze di erogazione, dei criteri di quantificazione delle prestazioni e del complesso delle procedure da esperire.

A decidere sulle istanze di rimborso sarà un collegio di arbitri da nominarsi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Intenzione del Governo è quella di far gestire gli arbitrati alla Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il Decreto appena emesso ha stabilito quanto segue:

  • chi ha acquistato i bond entro il 12 giugno 2014
    [data di pubblicazione della Direttiva per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie (BRRD) sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea] direttamente da una delle 4 banche salvate potrà ottenere un indennizzo automatico pari all’80% dell’investimento (ossia il corrispettivo pagato, al netto di oneri e spese per l’acquisto ed al netto della differenza tra il rendimento dei bond alla data di sottoscrizione e quello di mercato di un Buono del tesoro poliennale in corso di emissione di durata finanziaria equivalente);
  • potranno accedere a tale meccanismo di rimborso i risparmiatori che dimostrino di possedere un reddito lordo inferiore a 35mila € oppure un patrimonio mobiliare inferiore a 100mila €;
  • l’istanza va presentata entro 4 mesi dalla data di conversione del decreto, unitamente al contratto di acquisto dei bond (ed agli altri documenti relativi all’operazione) e a dichiarazioni circa la consistenza del patrimonio mobiliare o all’ammontare del reddito Irpef;
  • verificati i documenti, la somma dovuta sarà liquidata entro 60 giorni;
  • chiedere il rimborso esclude la possibilità di ricorrere all’arbitro e viceversa.

Il Decreto Ministeriale ed il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativi alla procedura arbitrale non sono ancora stati emanati (ma è stato esteso di altri 90gg il termine, fissato dalla legge di stabilità e già scaduto, per l’emanazione degli stessi), per cui, ad oggi, nulla è dato sapere circa i termini di presentazione delle domande per adire il collegio.

 

Fondo bancario di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito

Il Decreto ha esteso di due anni (limitatamente al biennio 2016 – 2017) la finestra durante la quale i dipendenti delle banche (ad esclusione di quelli delle banche di credito cooperativo che fanno riferimento ad un fondo di solidarietà specifico, non interessato da tali modifiche) ritenuti in esubero avranno diritto all’ammortizzatore finanziato dal sistema, il Fondo bancario di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito.

Il Fondo, come noto, è l’ammortizzatore sociale operante nel settore del credito – comparto non coperto dal sistema della Cassa Integrazione Guadagni – nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi. Sorto a seguito di un Accordo tra le Organizzazioni sindacali di settore e l’ABI , è stato oggetto di successive e ulteriori intese tra le Parti, i cui contenuti sono stati via via recepiti (sia pure in alcuni casi con grave ritardo) dai Decreti ministeriali che ne disciplinano obbligatoriamente l’utilizzo.

L’indennità di sostegno al reddito potrà ora essere erogata fino a sette anni (non più cinque, come originariamente previsto) prima che il soggetto maturi i requisiti per la pensione. Si tratta quindi, per questa parte, dell’estensione della forma di accompagnamento alla pensione, da cui ha tratto origine la definizione di “Fondo esodi” spesso attribuita al Fondo di solidarietà.

 

Imposte differite attive

Il decreto consente alle società di applicare le disposizioni vigenti in materia di conversione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate, a condizione che:

  • esercitino apposita opzione irrevocabile entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto stesso, e

versino un canone annuo pari all’1,5% della differenza tra le attività per imposte anticipate e le imposte versate con riferimento a ciascuno degli esercizi a partire dal 2015 e successivamente, se ne ricorreranno annualmente i presupposti, fino al 2029.