Newsletter n. 24

In data 9 marzo 2023, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legislativo di adeguamento (il “Decreto”) della normativa nazionale, in particolare del Decreto Legislativo n. 58/1998 (“TUF”), alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (il “Regolamento”).

Il Decreto introduce l’art. 4-sexies.1 TUF per designare la Consob quale punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti e l’ESMA, e affida alla stessa Consob il potere di rilasciare e revocare l’autorizzazione ai fornitori di servizi di crowdfunding sia per l’attività di finanziamento a debito (c.d. “lending crowdfunding”) che per quella di investimento nel capitale (c.d. “equity crowdfunding”), previa acquisizione del parere di Banca d’Italia, salvo il caso in cui l’autorizzazione o la revoca non siano di competenza di quest’ultima (nel caso di banche, istituti di pagamento, IMEL e intermediari finanziari iscritti nell’albo ex art. 106 TUB).

Il Decreto stabilisce altresì che la Consob sia l’autorità competente ad assicurare l’osservanza degli obblighi imposti dal Regolamento in materia di trasparenza e correttezza, e che Banca d’Italia sia competente in materia di:

  1. adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e di partecipazioni, e relativa informativa;
  2. governo societario e requisiti generali di organizzazione e di continuità dell’attività;
  3. organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, sistemi di remunerazione e incentivazione, gestione dei rischi, inclusi quelli relativi all’audit interno ed esternalizzazione di funzioni operative;
  4. requisiti dei partecipanti al capitale del fornitore di servizi di crowdfunding che detengono almeno il 20% del capitale o dei diritti di voto e requisiti delle persone fisiche responsabili della gestione del fornitore di servizi di crowdfunding;
  5. verifiche nei confronti dei titolari di progetti.

Per quanto concerne le offerte di crowdfunding, il Decreto sostituisce la precedente versione dell’art. 100-ter TUF prevedendo che, in deroga a quanto previsto dall’art. 2468, comma 1 cc, le quote di partecipazione in SRL, possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding, nei limiti previsti dal Regolamento.

Viene previsto che la sottoscrizione possa essere effettuata, in alternativa a quanto previsto dall’art. 2470, comma 2 cc (atto di trasferimento sottoscritto da notaio che procederà entro trenta giorni al deposito presso il registro delle imprese), per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento in nome e per conto degli aderenti all’offerta di crowdfunding. In questo caso, nei successivi trenta giorni dalla chiusura dell’offerta, gli intermediari abilitati dovranno depositare presso il registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportandone il relativo costo.

L’alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avverrà mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall’intermediario abilitato. Questo adempimento andrà a sostituire le formalità previste dall’articolo 2470, comma 2 cc di cui sopra.

Ulteriore novità introdotta dal Decreto concerne l’abrogazione dell’art. 50-quinquies TUF, rubricato “Gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali”, il quale prevedeva l’adozione da parte di Consob di un proprio Regolamento, ovvero il Regolamento Consob n. 18592 sulla raccolta di capitali tramite portali on-line adottato ai sensi degli articoli 50-quinquies e 100- ter. Di conseguenza, con l’entrata in vigore del presente Decreto, tale regolamento verrà abrogato.

Il Decreto ha di conseguenza previsto che Consob e Banca d’Italia prevedano una procedura di autorizzazione semplificata per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del Regolamento, ovvero il 9 novembre 2020, risultassero già autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di crowdfunding. Tale autorizzazione semplificata potrà essere ammessa solo a condizione che i requisiti di cui all’art. 12 del Regolamento siano soddisfatti.

Invece, per quei soggetti che già operavano all’interno della cornice dell’abrogato art. 50-quinquies TUF, in attesa del ricevimento dell’autorizzazione di Consob o Banca d’Italia, viene consentito di continuare ad operare secondo quanto previsto dalla disciplina precedente al presente Decreto.

Il Decreto introduce infine, nella nuova versione dell’art. 190-quater, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 fino a euro 500.000, ovvero fino al 5% del fatturato quando tale importo è superiore a euro 500.000, nei confronti dei fornitori di servizi di crowdfunding in caso di inosservanza:

  • delle disposizioni del Regolamento richiamate dall’art. 39, par. 1 del Regolamento o dei relativi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione;
  • delle disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing che saranno individuate dalla Consob con proprio regolamento posto in consultazione come di seguito chiarito.

Le medesime sanzioni troveranno applicazione nei confronti di quei soggetti che prestano servizi di crowdfunding diversi da quelli disciplinati dal Regolamento, nel caso in cui non pubblichino sui propri siti web e non includano nelle informazioni rese alla clientela relative al servizio prestato la seguente avvertenza: “Questo servizio di crowdfunding non è soggetto ad autorizzazione o vigilanza da parte della Banca d’Italia o della Consob”.

Come sopra anticipato, è allo studio della Consob – consultazione chiusa il 17 marzo 2023 – il Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo in materia di servizi di crowdfunding per le imprese, volto a definire alcuni elementi di dettaglio della disciplina europea. In particolare, la bozza di regolamento Consob che è stata sottoposta alla consultazione disciplina i seguenti aspetti:

  • Procedimento di rilascio e di revoca dell’autorizzazione,
  • Definizione degli obblighi informativi in capo ai fornitori di servizi di crowdfunding,
  • Definizione della normativa domestica applicabile alle comunicazioni di marketing (secondo criteri generali ispirati ad altre normative del settore finanziario),
  • Definizione di ulteriori obblighi derivanti dal regime civilistico.

 

Legália continuerà a monitorare i futuri sviluppi in materia di crowdfunding; nel frattempo rimaniamo a disposizione per chiarimenti e assistenza in relazione all’oggetto della presente NewsLetter e/o di argomenti attinenti.


Vito Vittore
Partner
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Elena Pagnoni
Partner
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Tommaso Ceschia
Associate
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Domenico Franchino
Associate
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