• trasferimento all’Esma dell’autorizzazione e vigilanza sui servizi di comunicazione dei dati relativi alle operazioni effettuate sui mercati finanziari, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2175 che modifica il Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR);
  • semplificazione della disciplina sui limiti di posizione per i derivati su merci agricole e i derivati su merci critici o significativi, ai sensi della Direttiva (UE) 2021/338 che modifica la Direttiva 2014/65/UE (MiFID) nell’ambito del c.d. Capital Markets Recovery Package.

Le suddette riforme sono state oggetto di attuazione in sede primaria mediante modifiche al TUF (al Titolo I-ter e alla Sezione V, del Capo II, Titolo I-bis, Parte III).

L’aggiornamento del Regolamento Mercati mira ad allineare anche la normativa di rango secondario.
Nello specifico, le modifiche relative ai servizi di comunicazione dei dati (articoli 52-60) sono dirette a circoscrivere l’applicazione del Regolamento Mercati al caso di meccanismi di segnalazione autorizzati (APA) e dispositivi di pubblicazione autorizzati (ARM) di limitata rilevanza per il mercato interno, sui quali residuano le competenze dell’Istituto. Altri emendamenti conseguono allo spostamento della disciplina di settore dalla Direttiva MiFID II al Regolamento MiFIR, direttamente applicabile.
Le modifiche in materia di derivati su merci (artt. 61-65) sono proposte in ragione del nuovo perimetro applicativo del regime sui limiti di posizione introdotto dalla citata normativa europea. L’intervento, inoltre, è volto a razionalizzare gli obblighi di comunicazione alla Consob (cfr. abrogazione dell’art. 63 e modifiche agli articoli 62, comma 3, 64 e 65, comma 4).
La consultazione terminerà il 5 luglio 2023.
Sale a 911 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019.
Gli Orientamenti EBA forniscono, nel contesto di soluzioni di onboarding a distanza, indicazioni sul rispetto degli obblighi di adeguata verifica a distanza della clientela in materia di antiriciclaggio.
L’estensione riguarderebbe quindi gli intermediari 106 TUB, le società fiduciarie, i soggetti eroganti micro-credito, Poste Italiane per l’attività di bancoposta e Cassa Depositi e Prestiti, così da garantire coerenza e uniformità nell’applicazione del framework normativo a tutti i soggetti vigilati.
Inoltre, la consultazione riguarda l’individuazione di un termine ultimo, individuato al 2 ottobre 2024, entro cui tutti gli intermediari sarebbero chiamati ad adeguarsi agli Orientamenti dell’EBA anche in relazione a soluzioni di onboarding a distanza già utilizzate e non sottoposte a revisione.
Gli Orientamenti dell’EBA si applicano infatti a partire dal 2 ottobre 2023 qualora gli intermediari adottino nuove soluzioni di onboarding a distanza o rivedano soluzioni già in uso per nuovi clienti.
Per garantire parità di condizioni e certezza del framework normativo, Banca d’Italia ritiene opportuno prevedere un termine ultimo entro cui tutti gli intermediari debbano adeguarsi.
La consultazione rimarrà aperta 60 giorni decorrenti dal 15 giugno 2023, data di pubblicazione del documento.
Tali Orientamenti mirano a armonizzare la struttura di governance e i controlli interni in materia di antiriciclaggio, fornendo indicazioni dettagliate sul ruolo e le responsabilità degli organi sociali e del responsabile antiriciclaggio, nonché sul ruolo del consigliere responsabile dell’antiriciclaggio.
Vengono inoltre fornite linee guida sulle modalità di esternalizzazione e sulle politiche, i controlli e le procedure a livello di gruppo.
Le modifiche più significative al Regolamento IVASS riguardano:
  • Il consigliere responsabile dell’antiriciclaggio, che agisce come ponte tra la funzione antiriciclaggio e l’organo di gestione.
  • La funzione antiriciclaggio, con riguardo alla disciplina dei rapporti tra il titolare della funzione antiriciclaggio e il responsabile per l’antiriciclaggio, nonché l’obbligo di consultare la funzione antiriciclaggio nei casi in cui l’apertura o il mantenimento di una relazione continuativa con un cliente a rischio elevato richieda l’approvazione di un alto dirigente in conformità alla legge.
  • La possibilità di esternalizzare le attività della funzione antiriciclaggio, mantenendo la comunque responsabilità della funzione stessa, con l’obbligo di nominare un titolare della funzione antiriciclaggio che supervisioni e controlli le attività esternalizzate.
  • L’ampliamento e il dettaglio dei requisiti organizzativi a livello di gruppo.
La consultazione terminerà il 14 luglio 2023.