Consob ha ordinato l’oscuramento di 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari.
Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:
– Chartistake Markets Ltd (sito https://chartistake.com e relativa pagina https://clientzone.chartistake.com);
– The Active Traders Ltd (sito https://theactivetraderz.com e relativa pagina https://client.theactivetraderz.com);
– Tetris Group Ltd (sito https://clydetrade.com);
– Eudaimon Consulting LLC (siti www.tradingscore.co e https://stellarfx.io);
– Bithebank (sito www.bithebank.com e relative pagine https://webtrader.bithebank.com e https://mobtrader.bithebank.com).
Sale, così, a 768 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.
Questo lavoro presenta i risultati dell’utilizzo delle transazioni elettroniche di pagamento e delle segnalazioni raccolte dagli intermediari finanziari per le finalità di antiriciclaggio nella produzione statistica ufficiale e nelle previsioni macroeconomiche di breve termine dell’Istat e della Banca d’Italia. Lo sfruttamento di queste informazioni, che necessitano di un accurato trattamento per poter fornire un corretto segnale sulla posizione ciclica dell’economia, determina miglioramenti significativi della performance dei modelli previsivi, e ha consentito di tracciare con tempestività l’andamento dell’attività economica anche nel difficile contesto indotto dalla pandemia. Inoltre, gli indicatori sull’economia sommersa costruiti a partire dalle informazioni raccolte per le finalità dell’antiriciclaggio dall’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia mostrano una elevata correlazione con le stime ufficiali disponibili nell’ambito dei Conti nazionali.
La Circolare, fornisce indicazioni utili a valutare la responsabilità dei cessionari, tra cui le banche, in relazione alle operazioni di cessione dei crediti connessi ai bonus fiscali edilizi, su cui l’Agenzia si era espressa con la Circolare n. 23/E dello scorso 23 giugno 2022.
La presente Circolare fornisce quindi precisazioni in merito alla responsabilità di tipo amministrativo del fornitore e del cessionario nelle operazioni di cessione dei crediti riferite ai bonus fiscali.
Al contempo, la Circolare fornisce chiarimenti sugli indici forniti dal paragrafo 5.3 della suddetta Circolare n. 23/E, nonché sulla relativa rilevanza probatoria.
Tali indici, che riguardano i profili oggettivi e soggettivi dell’operazione di compravendita indicativi della falsità del credito, riguardano:
- l’assenza di documentazione o l’evidente contraddittorietà rispetto ai documenti prodotti;
- l’incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame;
- lo squilibrio tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’immobile;
- l’incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto che ceda il credito qualora non sia il primo beneficiario della detrazione;
- le anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti; alla mancata effettuazione dei lavori
Alla luce delle nuove osservazioni su alcune caratteristiche delle emissioni, nel presente Rapporto sono state inserite nuove parti, in particolare sulle clausole make-whole (da non ammettere), sulle clean up call (da ammettere) e sulle clausole di sostituzione e variazione (per le quali è necessaria l’approvazione preventiva in determinate circostanze). Inoltre, alcune sezioni sono state aggiornate sulla base di nuove analisi, come quella relativa alle deroghe al netting e alla compensazione e alla doppia legge regolatrice / bail-in. D’altro canto, le osservazioni sugli strumenti ambientali, sociali e di governance (ESG) incluse nel precedente rapporto sono state eliminate poiché le raccomandazioni sono state pubblicate nell’ultimo rapporto di monitoraggio AT1. Infine, laddove necessario, è stato introdotto l’allineamento con i risultati/raccomandazioni del Rapporto AT1, anche per quanto riguarda i richiami normativi e fiscali e l’approvazione di vigilanza per i rimborsi anticipati.