L’IVASS ha presentato una richiesta di dati a lle Imprese di assicurazione che esercitano nel ramo malattia con sede legale in Italia.
L’istituto intende effettuare per il 2022 la quarta edizione della rilevazione sui contratti collettivi sottoscritti nel ramo malattia.
Sono tenute a partecipare le imprese con sede legale in Italia che hanno raccolto nel ramo malattia almeno 10 milioni di premi diretti contabilizzati per l’esercizio 2021. Vengono inoltre richieste alcune informazioni supplementari sui sinistri per Covid-19.
Il Decreto stabilisce, ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale del registro, le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all’art. 17-bis, comma 8-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
L’accantonamento alla riserva obbligatoria di cui all’art. 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è determinato, per l’esercizio 2021, nella misura del venti per cento dell’avanzo dell’esercizio, al netto dell’eventuale destinazione di cui all’art. 2, commi 1 e 2.
Al solo fine di conservare il valore del patrimonio, le fondazioni bancarie possono effettuare, per il medesimo esercizio, con atto motivato, un accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio in misura non superiore al quindici per cento dell’avanzo dell’esercizio, al netto dell’eventuale destinazione di cui all’art. 2, commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto dall’art. 2, comma 3.
La presente disciplina si applica agli aiuti di Stato concessi per agevolare lo sviluppo di attività economiche in maniera tale da migliorare la tutela dell’ambiente, nonché di attività nel settore dell’energia.
Essa si applica anche ai settori soggetti a norme specifiche dell’Unione in materia di aiuti di Stato, salvo qualora dette norme specifiche dell’Unione stabiliscano diversamente o contengano disposizioni in materia di aiuti per la tutela dell’ambiente o nel settore dell’energia che si applicano alla medesima misura, nel qual caso prevalgono le norme settoriali specifiche.
La disciplina non si applica:
- agli aiuti di Stato concessi per la concezione e la fabbricazione di prodotti, macchinari, attrezzature o mezzi di trasporto rispettosi dell’ambiente al fine di ridurre l’impiego di risorse naturali e per le azioni intraprese all’interno di stabilimenti o altri impianti produttivi al fine di migliorarne la sicurezza o l’igiene;
- agli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, che sono soggetti alle norme stabilite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
- agli aiuti di Stato contemplati da altre norme in materia di aiuti di Stati nel settore agricolo e forestale o nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- agli aiuti di Stato a favore dell’energia nucleare.