Il Consiglio Generale del Comitato Europeo per il Rischio Sistemico ha lasciato decadere a fine settembre 2021 la Raccomandazione sulla distribuzione dei dividendi durante la pandemia COVID-19. 

Il CERS ha comunque evidenziato che questa decisione ha riconfermato la necessità per le istituzioni finanziarie di rimanere prudenti nel decidere in merito alle distribuzioni.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 4 ottobre 2021 la Decisione di esecuzione (UE) 2021/1753 della Commissione relativa all’equivalenza dei requisiti di vigilanza e normativi di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) come modificato dal Regolamento (EU)2019/876 (CRR II).

In particolare, la Decisione individua se un paese terzo applica o meno requisiti prudenziali di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli vigenti nell’Unione, al fine di determinare il trattamento delle esposizioni a norma della parte quattro del regolamento (UE) n. 575/2013.

La decisione individua un elenco di paesi terzi e territori in cui i requisiti prudenziali di vigilanza e normativi sono considerati equivalenti a quelli applicati nell’Unione ai fini dell’art. 391 di tale Regolamento.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 4 ottobre 2021, il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1751 che stabilisce norme tecniche di attuazione (ITS) per l’applicazione della Direttiva 2014/59/UE (BRRD) per quanto riguarda i formati e i modelli uniformi per la notifica della determinazione dell’impraticabilità dell’inclusione del riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione.

I formati e i modelli uniformi per la notifica della determinazione dell’impraticabilità del riconoscimento contrattuale dovrebbero essere redatti in modo tale da garantire una valutazione significativa e uniforme della determinazione da parte delle autorità di risoluzione in tutta l’Unione.

Per migliorarne la qualità e garantirne la comparabilità, i dati riportati nei modelli di notifica dovrebbero essere conformi al modello unico di punti di dati. L’uso del modello unico di punti di dati è una pratica diffusa nella segnalazione a fini di vigilanza. Il modello unico di punti di dati dovrebbe consistere in una rappresentazione strutturale dei dati e individuare tutti i concetti di business pertinenti per una notifica uniforme della determinazione dell’impraticabilità del riconoscimento contrattuale.

Consob ha comunicato la propria volontà di conformarsi agli Orientamenti dell’ESMA sulle comunicazioni di marketing a norma del Regolamento (UE) 2019/1156 relativo alla distribuzione transfrontaliera di fondi.

In particolare, gli Orientamenti forniscono linee di indirizzo di carattere operativo in merito ai criteri per la redazione delle comunicazioni di marketing, avendo riguardo a criteri di carattere generale, nonché alla rappresentazione delle informazioni concernenti costi, rischi, rendimenti passati e attesi e aspetti relativi alla sostenibilità.

Secondo i termini stabiliti dal paragrafo 1 di tali Orientamenti, con decorrenza 2 febbraio 2022, i gestori nella diffusione in Italia di comunicazioni di marketing su OICR dagli stessi gestiti saranno tenuti a rispettare gli indirizzi interpretativi resi dall’Autorità europea attraverso gli Orientamenti oggetto del presente avviso.