L’Autorità sottolinea che la crisi pandemica non è ancora finita e permangono molte incertezze. L’impatto sull’economia reale è stato ridotto da ampie misure fiscali, ma alcuni effetti negativi potrebbero manifestarsi solo quando le misure introdotte verranno gradualmente eliminate. In particolare, l’aumento della disoccupazione e il declassamento del credito alle imprese avrebbero un impatto negativo sia sul settore assicurativo che su quello pensionistico.
Viene sottolineato come sia necessario mantenere l’attenzione sui nuovi rischi emergenti come il rischio informatico, a causa dell’aumento degli attacchi informatici, e ESG, in quanto i fattori ambientali, sociali e di governance modellano sempre più le decisioni di investimento di assicuratori e fondi pensione e ne influenzano la sottoscrizione.
L’EIOPA sta conducendo un esercizio di stress test assicurativo a livello dell’UE per valutare l’impatto di uno scenario avverso di COVID-19 in un contesto di tassi di interesse “più bassi per più lunghi” sulle posizioni di capitale e liquidità degli assicuratori.
La Relazione comprende anche due articoli tematici. Il primo incentrato sull’impatto degli stress test assicurativi a livello dell’UE sui prezzi delle azioni e sul rischio sistemico e il secondo sui rischi del cambiamento climatico per l’economia reale e il potenziale ruolo di mitigazione delle assicurazione.
In particolare, il Comitato ha ritenuto opportuno valutare l’impatto di tali standard già attuati sulla resilienza e sui comportamenti del sistema bancario. Il rapporto fornisce una valutazione preliminare sul funzionamento delle riforme attuate fino ad oggi alla luce della pandemia. In particolare, il rapporto descrive le prime conclusioni del Comitato in merito:
- alla resilienza complessiva del sistema bancario durante la pandemia;
- alle riserve di capitale;
- alle riserve di liquidità;
- all’impatto del coefficiente di leva finanziaria sull’intermediazione finanziaria;
- alla ciclicità di specifici requisiti patrimoniali di Basilea.
La nuova strategia per la finanza sostenibile definisce alcune iniziative per affrontare i cambiamenti climatici e altre sfide ambientali, aumentando gli investimenti — e l’inclusione delle PMI — nella transizione dell’UE verso un’economia sostenibile. La strategia delinea sei linee d’intervento:
- ampliare l’attuale normativa sulla finanza sostenibile per facilitare l’accesso al finanziamento della transizione green;
- rendere la finanza sostenibile più inclusiva nei confronti di PMI e consumatori dotandoli degli strumenti e degli incentivi giusti per accedere al finanziamento della transizione;
- rafforzare la resilienza del sistema economico e finanziario ai rischi che incombono sulla sostenibilità;
- aumentare il contributo del settore finanziario alla sostenibilità;
- garantire l’integrità del sistema finanziario dell’UE e monitorarne la transizione ordinata verso la sostenibilità;
- creare iniziative e norme internazionali di finanza sostenibile e sostenere i paesi partner dell’UE.
La normativa europea per le obbligazioni green stabilirà uno standard di riferimento rigoroso, a cui aderire volontariamente, per le obbligazioni che finanziano investimenti sostenibili. La proposta delinea l’uso che le imprese e le autorità pubbliche possono fare di questi strumenti per raccogliere fondi sui mercati dei capitali nel rispetto di requisiti stringenti di sostenibilità e proteggendo gli investitori dall’ecologismo di facciata.
Potrà aderire alla nuova normativa qualsiasi emittente di obbligazioni green, anche quelli con sede fuori dell’UE, condizione che vengano rispettati i requisiti richiesti dalla normativa.
Inoltre, è stato approvato un atto delegato che integra l’articolo 8 del Regolamento Tassonomia che specifica il contenuto, la metodologia e la presentazione delle informazioni che le grandi società, finanziarie e non, devono comunicare sulla quota delle loro attività commerciali, d’investimento o prestito allineate alla tassonomia dell’UE.
Il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto Crescita) ha modificato il Testo unico della finanza (TUF) introducendo la disciplina delle Società di investimento semplice o SiS.
Secondo quanto stabilito dal TUF, la SiS è un FIA italiano, costituito in forma di società di investimento a capitale fisso, riservato a investitori professionali o non riservato, che gestisce direttamente il proprio patrimonio e rispetta le seguenti condizioni:
- il patrimonio netto non eccede 25 milioni di euro;
- l’oggetto esclusivo della società consiste nell’investimento diretto del patrimonio raccolto in Pmi non quotate su mercati regolamentati che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell’attività, in deroga all’articolo 35-bis, comma 1, lettera f);
- non ricorre alla leva finanziaria;
- dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall’articolo 2327 del codice civile, in deroga all’articolo 35-bis, comma 1, lettera c), del TUF.
L’art. 35-undecies,commi 1-bis, 1-tere 1-quater, del TUF individua una disciplina speciale per questi gestori.
Per favorire l’uniforme e corretta applicazione della nuova regolamentazione, il documento congiunto adottato dalle due Autorità contiene una ricognizione delle principali disposizioni applicabili alle SiS, definisce alcuni orientamenti di vigilanza, che rappresentano le aspettative della autorità di vigilanza sulle modalità con cui le SiS dovranno uniformarsi alla nuova disciplina e indica la procedura applicabile in caso di superamento non temporaneo del limite di patrimonio netto di cui all’art. 1, comma 1, lett. i-quater, del TUF.
Nel corso dell’audizione è stato sottolineato come la Consob sia molto favorevole ad una transizione della finanza tradizionale verso il FinTech a condizione che, sulla base dei risultati di adeguate ricognizioni e sperimentazioni, vengano presidiati i rischi per la tutela del risparmio.
La Consob si è già espressa a favore dell’estensione dell’ambito di applicazione delle sandbox. L’Istituto sta anche avviando un laboratorio sperimentale per dialogare con il mercato e individuare le opzioni tecnologiche compatibili con le norme a tutela degli investitori, le eventuali barriere e i rischi dell’innovazione e le necessità di aggiornamento e revisione delle regole e degli approcci di vigilanza vigenti. L’obiettivo deve sempre essere quello di indirizzare il risparmio verso la crescita dell’economia reale (e sostenibile) e quindi quello di legare la sua remunerazione ad investimenti produttivi. Per questo motivo, uno dei focus dell’attività della Consob sarà individuare e sostenere quelle innovazioni che supportino, da un lato, l’accesso al capitale e, dall’altro, la tutela degli investitori.
È altresì necessario che i cittadini acquisiscano una maggiore coscienza dei pericoli aggiuntivi posti dal mondo digitale, pertanto, l’educazione finanziaria dovrà continuare con più impegno anche tramite nuovi canali, in modo da arrivare proprio a quegli investitori sensibili alle sollecitazioni che provengono dal web e dai social.
Contestualmente è stato pubblicato il testo del Decreto-Legge 06 maggio 2021, n. 59, coordinato con la Legge di conversione del 1° luglio 2021, n. 101.
Il testo coordinato è redatto dal Ministero della giustizia al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del Decreto-Legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia dei singoli atti legislativi.