L’EBA ha pubblicato i progetti finali di norme tecniche di regolamentazione (RTS) e norme tecniche di attuazione (ITS) sulla cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti coinvolte nella vigilanza prudenziale delle imprese di investimento.

Questi progetti di standard, sviluppati in collaborazione con l’ESMA, forniscono un solido quadro per (i) la cooperazione nella vigilanza dei gruppi di imprese di investimento attraverso collegi di autorità di vigilanza e (ii) lo scambio di informazioni per le imprese di investimento che operano all’interno nell’UE tramite succursali o in libera prestazione di servizi.

Il progetto definitivo di RTS sui collegi delle autorità di vigilanza per i gruppi di imprese di investimento specifica le condizioni alle quali i collegi delle autorità di vigilanza esercitano i propri compiti. La bozza finale di RTS sui collegi è strutturata in quattro sezioni principali: (1) istituzione dei collegi, (2) funzionamento dei collegi; (3) pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza in situazioni di continuità aziendale; e (4) pianificazione e coordinamento delle attività di supervisione in preparazione e durante le situazioni di emergenza.

La bozza finale di RTS specifica le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro ospitante e quelle dello Stato membro di origine si scambiano, mentre la bozza finale di ITS stabilisce moduli standard, modelli e procedure per condividere le informazioni specificate nella RTS.

Tutti e tre gli standard si applicano alle imprese di investimento di classe 2 e 3 e sono stati elaborati riflettendo sull’esperienza di vigilanza nello scambio di informazioni e sul funzionamento dei collegi per gli enti creditizi, adeguandoli alle esigenze della vigilanza delle imprese di investimento e incorporando il principio di proporzionalità.

L’EIOPA ha pubblicato le informazioni tecniche sulle relative strutture a termine dei tassi di interesse privi di rischio (RFR) con riferimento alla fine di giugno 2021.

Le informazioni RFR sono state calcolate sulla base del contenuto della Documentazione Tecnica pubblicata il 31 maggio 2020 e sulla base della codifica RFR rilasciata l’8 ottobre 2019.

L’EIOPA ha pubblicato le informazioni tecniche sull’adeguamento simmetrico del requisito patrimoniale netto per Solvency II con riferimento a fine giugno 2021.

La BCE e il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB) hanno pubblicato un rapporto congiunto che esamina come i fattori di cambiamento climatico impattino su un ampio numero di aziende e di società finanziarie nell’UE, definendo i potenziali rischi per la stabilità finanziaria e proponendo un’azione politica più mirata ed efficace.

Il rapporto costituisce una topologia dettagliata dei rischi fisici e di transizione derivanti dai cambiamenti climatici in regioni, settori ed imprese, applica un’analisi di scenario con orizzonti di rischio finanziario a lungo termine per valutare potenziali perdite finanziarie derivanti dalla tempestività e dall’efficacia delle politiche e delle tecnologie per la gestione del rischio climatico e procede con la mappatura delle esposizioni finanziarie ai fattori di cambiamento climatico

L’analisi di scenario a lungo termine per le banche, per le imprese di assicurazione e per i fondi di investimento dell’UE suggerisce che il rischio di credito e di mercato potrebbe aumentare a causa dell’incapacità di contrastare efficacemente il riscaldamento globale.

Il Financial Action Task Force (FATF) ha pubblicato un rapporto relativo all’utilizzo delle nuove tecnologie per la condivisione dei dati e l’analisi collaborativa ai fini della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, con particolare attenzione alla tutela della privacy.

In particolare, evidenzia il FATF-GAFI, con l’ausilio delle nuove tecnologie sarà più facile, più veloce, efficace ed efficiente identificare i rischi in materia, riducendo il numero di falsi positivi e consentendo al settore privato di conformarsi in modo più tempestivo e meno oneroso. Una maggior collaborazione tra Autorità nazionali potrà anche aiutare a prevenire l’utilizzo da parte dei criminali delle lacune informative derivanti dal mancato dialogo. Infine, il FATF-GAFI sottolinea l’importanza che qualsiasi scambio di informazioni rispetti la normativa nazionale e internazionale per la protezione dei dati e della privacy.

Il Financial Action Task Force ha pubblicato un rapporto relativo all’utilizzo delle nuove tecnologie nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Il rapporto evidenzia le condizioni, le politiche e le buone pratiche necessarie che dovrebbero essere implementate per un miglior utilizzo delle nuove tecnologie per migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’attività AML/CFT. Il rapporto esamina anche le possibili problematiche che potrebbero ostacolare delle nuove tecnologie. Le nuove tecnologie per AML/CFT si riferiscono a:

  • competenze, metodi e processi innovativi utilizzati per raggiungere obiettivi relativi all’effettiva attuazione dei requisiti AML/CFT oFT
  • modi innovativi per utilizzare processi basati sulla tecnologia consolidati per conformarsi all’obbligo AML/CFTFT

Pubblicate in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le decisioni di equivalenza della Commissione UE:

  • Decisione di esecuzione (UE) 2021/1103 relativa al riconoscimento dell’equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Brasile per le operazioni su derivati svolte da enti brasiliani disciplinati dalla Banca centrale del Brasile con talune disposizioni di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni
  • Decisione di esecuzione (UE) 2021/1104 relativa al riconoscimento dell’equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Canada per le operazioni su derivati soggette alla vigilanza dell’Office of the Superintendent of Financial Institutions con talune disposizioni di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni
  • Decisione di esecuzione (UE) 2021/1105 relativa al riconoscimento dell’equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di Singapore per le operazioni su derivati soggette alla vigilanza della Monetary Authority of Singapore con talune disposizioni di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni
  • Decisione di esecuzione (UE) 2021/1106 relativa al riconoscimento dell’equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione dell’Australia per le operazioni su derivati soggette alla vigilanza della Australian Prudential Regulation Authority con talune disposizioni di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni
  • Decisione di esecuzione (UE) 2021/1107 relativa al riconoscimento dell’equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di Hong Kong per le operazioni su derivati soggette alla vigilanza della Hong Kong Monetary Authority con talune disposizioni di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni
  • Decisione di esecuzione (UE) 2021/1108 relativa al riconoscimento dell’equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione degli Stati Uniti d’America per le operazioni su derivati soggette alla vigilanza del Board of Governors of the Federal Reserve System, dell’Office of the Comptroller of the Currency, della Federal Deposit Insurance Corporation, della Farm Credit Administration e della Federal Housing Finance Agency con talune disposizioni di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.

Banca d’Italia ha presentato la “Carta degli investimenti sostenibili”, che definisce un insieme di principi e linee di azione finalizzate ad integrare strutturalmente le valutazioni finanziarie con quelle di sostenibilità dei propri investimenti.

La Carta contiene i principi e la visione a cui Banca d’Italia si ispira per la gestione sostenibile dei propri investimenti finanziari ed indica precisi impegni mediante i quali intende dare concretezza alla propria azione a favore di un modello sostenibile di crescita economica. La Carta ha anche l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sui temi della finanza sostenibile da parte della comunità finanziaria e incentivare le imprese a una gestione attenta all’ambiente, alla società e alle migliori pratiche di governo societario.

Banca d’Italia, nella Carta degli investimenti, assume tre impegni:

  • promuovere la sostenibilità ESG, con iniziative volte a incoraggiare la diffusione di informazioni di sostenibilità da parte degli emittenti, degli intermediari e degli altri operatori del sistema finanziario;
  • integrare i principi ESG nella gestione dei propri investimenti e nella gestione dei rischi finanziari e promuovere la diffusione di buone pratiche d’investimento sostenibile e di gestione dei rischi nel sistema finanziario;
  • pubblicare informazioni e analisi sulla finanza sostenibile; comunicare periodicamente i risultati conseguiti in termini di sostenibilità; contribuire alla diffusione della cultura della finanza sostenibile nel sistema finanziario e tra i cittadini.