Con il Decreto Legge n. 59 del 3 maggio 2016, il Governo è intervenuto introducendo una innovativa figura di pegno mobiliare non possessorio:

  • limitato ai beni inerenti all’esercizio dell’impresa e
  • finalizzato a coniugare l’esigenza del finanziamento dell’impresa con la tutela dei creditori;

La pubblicità sarà affidata ad un registro informatizzato da costituirsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore del decreto presso l’Agenzia delle entrate e denominato «registro dei pegni non possessori».

Il pegno non possessorio può essere costituito su

  1. beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa, a esclusione dei beni mobili registrati;
  2. i beni mobili possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabilianche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo;
  3. è possibile che debitore o concedente trasformino o alienino il bene;
  4. in tal caso il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivodella cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia.

Il creditore pignoratizio insoddisfatto ha varie possibilità:

  1. può procedere alla vendita dei beni oggetto del pegno, trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita;
  2. può far escutere i crediti oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita;
  3. può provvedere alla locazione del bene oggetto del pegno imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita;
  4. può appropriarsi dei beni oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto (che deve essere iscritto nel registro delle imprese) consenta tale possibilità e preveda anticipatamente i criteri e le modalità di valutazione del valore del bene.

In caso di fallimento, il creditore può semplicemente chiedere di insinuare il suo credito al passivo e procedere alla vendita del bene autonomamente.

Il decreto legge è altresì intervenuto con una serie di modifiche destinate ad incidere sul processo di esecuzione, finalizzate ad accelerare la procedura e a rendere più efficiente la realizzazione del credito, sotto il profilo, prevalentemente, delle modalità di vendita, dei modi della custodia dei beni e della amministrazione giudiziaria.