Il decreto istituisce, presso il Ministero della Giustizia, un registro elettronico nel quale saranno pubblicate le informazioni ed i documenti relativi:

  • alle procedure di espropriazione forzata immobiliare;
  • alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa;
  • ai procedimenti di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché ai piani di risanamento quando vengano fatti oggetto di pubblicazione nel registro delle imprese;
  • alle procedure di amministrazione straordinaria;
  • alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti, di piano del consumatore e di liquidazione dei beni.

Il registro sarà accessibile dalla Banca d’Italia, che utilizzerà i dati e le informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva.

Il registro, conformemente a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2015/848, consentirà la ricerca dei dati secondo ciascuna tipologia di informazione e di documento in esso contenuti.

Su richiesta del debitore, del curatore, del commissario giudiziale, di un creditore, di chiunque vi abbia interesse o d’ufficio, il giudice delegato o il tribunale competenti potranno limitare la pubblicazione di un documento o di una o più sue parti, quando sia dimostrata l’esistenza di uno specifico e meritevole interesse alla riservatezza dell’informazione in esso contenuta.

Per rendere più snelle le procedure fallimentari la riforma ha introdotto la possibilità di utilizzare gli strumenti telematici per le udienze e per le adunanze dei creditori.

Inoltre può essere revocato per giusta causa il curatore che non rispetta i termini fissati per la procedura, come ad esempio il mancato rispetto dell’obbligo di presentare un progetto di ripartizione delle somme disponibili ogni quattro mesi a partire dalla data di emissione del decreto di esecutività dello stato passivo.